(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                            Etichettatura 
 
    Sulle confezioni di vendita le  etichette  dovranno  riportare  a
caratteri di stampa, chiari e leggibili. la  denominazione  «Castagna
di  Roccamonfina  I.G.P.»,  seguita  dall'acronimo  IGP,  il  simbolo
grafico europeo dell'IGP e il logotipo di cui al presente articolo. 
    All'indicazione geografica protetta «Castagna  di  Roccamonfina»,
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  non  espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli
aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi
riferimenti veritieri e documentabili atti ad  evidenziare  l'operato
delle imprese produttrici, quali: «il nome della cultivar utilizzata»
o «prodotto raccolto a mano». E' consentito l'uso veritiero di  nomi,
ragioni sociali, marchi  privati,  purche'  non  abbiano  significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'uso
di altre indicazioni geografiche e' vietato. 
    Norme specifiche in materia di confezionamento: 
      confezionamento prodotto fresco: il prodotto deve essere  posto
in vendita in contenitori con capienza da un minimo di 0,250 kg  fino
ad un massimo di 25 kg, realizzati  con  materiale  consentito  dalle
normative nazionali e comunitarie; 
      confezionamento prodotto secco in guscio: le castagne secche in
guscio  vanno  commercializzate  in  confezioni,   consentite   dalle
normative  nazionali  e  comunitarie,  contenenti  una  quantita'  di
prodotto variabile da un minimo di 0,150 kg ad un massimo di 25 kg; 
      confezionamento prodotto secco sgusciato:  le  castagne  secche
sgusciate vanno  commercializzate  in  confezioni,  consentite  dalle
normative  nazionali  e  comunitarie,  contenenti  una  quantita'  di
prodotto variabile da un minimo di 0,100 kg ad un massimo di 25 kg; 
      confezionamento    prodotto    pelato:    le    tipologie    di
confezionamento per le castagne pelate  intere  sono  quelle  ammesse
dalla normativa vigente per tale prodotto, a condizione  che  non  ne
vengano alterate le caratteristiche di qualita' di  cui  all'art.  2.
Non e' ammessa la presenza di corpi estranei di qualsiasi natura. 
    E'  ammesso  il  confezionamento  «sottovuoto»   con   «atmosfera
protettiva» e del prodotto surgelato. 
    In  etichetta  e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi   ulteriore
denominazione non espressamente prevista dal  presente  disciplinare.
Dovranno inoltre essere indicati: nome, ragione sociale  e  indirizzo
del produttore e del confezionatore e  tutti  gli  elementi  previsti
dalla normativa corrente. 
    Logotipo. 
    L'ideazione  grafica  del  logo   della   I.G.P.   «Castagna   di
Roccamonfina»  muove  dall'istanza  di  dover   legare   in   maniera
indissolubile il prodotto con il luogo  di  produzione.  Le  qualita'
della castagna risultano infatti  profondamente  legate  alla  natura
vulcanica dei terreni  che  caratterizzano  l'intero  areale.  Si  e'
quindi inteso legare anche in forma grafica il  profilo  del  vulcano
con i caratteri della scritta, in modo che la  sagoma  inconfondibile
della caldera  vulcanica  determini  il  capolettera  della  dicitura
«Castagna di Roccamonfina». La sommita'  del  frutto  viene  cosi'  a
creare graficamente anche l'effetto di eruzione del vulcano, al  fine
di marcare ulteriormente il binomio luogo-prodotto. 
    I colori prescelti, coerentemente con  l'idea  grafica,  sono  il
marrone medio-scuro per il frutto  (CMYK  46-83-90-93)  ed  il  rosso
scuro per  indicare  il  carattere  vulcanico  del  territorio  (CMYK
24-99-100-22). Per la versione B/N: Nero CMYK 82-79-4-94, Grigio CMYK
66-58-53-33. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico