Art. 8. Etichettatura Sulle confezioni di vendita le etichette dovranno riportare a caratteri di stampa, chiari e leggibili. la denominazione «Castagna di Roccamonfina I.G.P.», seguita dall'acronimo IGP, il simbolo grafico europeo dell'IGP e il logotipo di cui al presente articolo. All'indicazione geografica protetta «Castagna di Roccamonfina», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato delle imprese produttrici, quali: «il nome della cultivar utilizzata» o «prodotto raccolto a mano». E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'uso di altre indicazioni geografiche e' vietato. Norme specifiche in materia di confezionamento: confezionamento prodotto fresco: il prodotto deve essere posto in vendita in contenitori con capienza da un minimo di 0,250 kg fino ad un massimo di 25 kg, realizzati con materiale consentito dalle normative nazionali e comunitarie; confezionamento prodotto secco in guscio: le castagne secche in guscio vanno commercializzate in confezioni, consentite dalle normative nazionali e comunitarie, contenenti una quantita' di prodotto variabile da un minimo di 0,150 kg ad un massimo di 25 kg; confezionamento prodotto secco sgusciato: le castagne secche sgusciate vanno commercializzate in confezioni, consentite dalle normative nazionali e comunitarie, contenenti una quantita' di prodotto variabile da un minimo di 0,100 kg ad un massimo di 25 kg; confezionamento prodotto pelato: le tipologie di confezionamento per le castagne pelate intere sono quelle ammesse dalla normativa vigente per tale prodotto, a condizione che non ne vengano alterate le caratteristiche di qualita' di cui all'art. 2. Non e' ammessa la presenza di corpi estranei di qualsiasi natura. E' ammesso il confezionamento «sottovuoto» con «atmosfera protettiva» e del prodotto surgelato. In etichetta e' vietata l'aggiunta di qualsiasi ulteriore denominazione non espressamente prevista dal presente disciplinare. Dovranno inoltre essere indicati: nome, ragione sociale e indirizzo del produttore e del confezionatore e tutti gli elementi previsti dalla normativa corrente. Logotipo. L'ideazione grafica del logo della I.G.P. «Castagna di Roccamonfina» muove dall'istanza di dover legare in maniera indissolubile il prodotto con il luogo di produzione. Le qualita' della castagna risultano infatti profondamente legate alla natura vulcanica dei terreni che caratterizzano l'intero areale. Si e' quindi inteso legare anche in forma grafica il profilo del vulcano con i caratteri della scritta, in modo che la sagoma inconfondibile della caldera vulcanica determini il capolettera della dicitura «Castagna di Roccamonfina». La sommita' del frutto viene cosi' a creare graficamente anche l'effetto di eruzione del vulcano, al fine di marcare ulteriormente il binomio luogo-prodotto. I colori prescelti, coerentemente con l'idea grafica, sono il marrone medio-scuro per il frutto (CMYK 46-83-90-93) ed il rosso scuro per indicare il carattere vulcanico del territorio (CMYK 24-99-100-22). Per la versione B/N: Nero CMYK 82-79-4-94, Grigio CMYK 66-58-53-33. Parte di provvedimento in formato grafico