(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
             Metodologia di calcolo del pay-back 5% 2020 
 
    L'art. 1, commi 225 e 227  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e
successive modifiche e integrazioni offre la possibilita', a  partire
dall'anno 2014, per  le  aziende  farmaceutiche  di  usufruire  della
sospensione, ai sensi dell'art. 1  comma  796,  lettera  g  legge  27
dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche  e  integrazioni,  della
riduzione di prezzo  del  5%  disposta  con  determina  AIFA  del  27
settembre 2006. Si rende  qui  di  seguito  nota  la  metodologia  di
calcolo del pay-back 5% per l'anno 2020. 
A) Procedura di calcolo 
    1. Sono state selezionate  tutte  le  specialita'  medicinali  in
fascia A e in fascia H che hanno aderito alla proroga del pay-back 5%
per l'anno 2019, ai  sensi  della  determina  AIFA  n.  2048  del  21
dicembre 2019  e  successive  modifiche  e  integrazioni  (  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 302 del 27 dicembre 2019), ottenendo la
proroga della sospensione della riduzione di prezzo del  5%  disposta
con determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. 
    2.  Delle  specialita'  individuate  al  punto   1   sono   state
considerate tutte quelle in fascia A e in fascia  H  commercializzate
nel corso del 2019, aventi almeno un mese di  consumi  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale. 
    3. Delle specialita' individuate ai  punti  1  e  2  sono  state,
inoltre,  selezionate  tutte  quelle  in  fascia  A  e  in  fascia  H
autorizzate dopo il 31 dicembre 2006 che  hanno  perso  nel  2019  il
requisito dell'innovativita', attribuito ai sensi dell'art. 5,  comma
2, lettera a) legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modifiche e
integrazioni e ai sensi dell'art. 15, comma 8,  lettera  b)  legge  7
agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni. 
    4. Infine, si e' tenuto conto di tutte le specialita'  medicinali
in fascia A e in fascia H  autorizzate  dopo  il  31  dicembre  2006,
rispetto alle quali  l'azienda  farmaceutica  non  ha  mai  avuto  la
possibilita' di esercitare l'opzione di adesione o meno alla  proroga
della sospensione della riduzione  di  prezzo  del  5%  disposta  con
determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. 
    5. Relativamente all'insieme di specialita' medicinali di cui  ai
punti 1, 2, 3 e 4 sono stati  estratti  i  dati  di  consumo  (n.  di
confezioni), sia  attraverso  il  canale  delle  farmacie  aperte  al
pubblico (farmaceutica convenzionata), sia  attraverso  quello  delle
strutture sanitarie pubbliche (ospedali,  ASL,  ecc.)  dislocate  sul
territorio (farmaceutica non convenzionata) nell'anno 2019. I consumi
utilizzati nel successivo sviluppo della procedura sono  relativi  ad
ogni  specialita'  medicinale   che   abbia   almeno   un   mese   di
commercializzazione nel 2019. 
    6. La riduzione di prezzo del 5% disposta con determina  AIFA  n.
26 del 27 settembre 2006 sopra  richiamata  e'  stata  calcolata  nel
seguente modo: 
      a. per i farmaci in fascia A: 
        i.  erogati  attraverso  le  farmacie  aperte   al   pubblico
(farmaceutica convenzionata) quale differenza tra il vigente prezzo a
ricavo azienda al netto dell'IVA (individuato sulla base delle  quote
di spettanza definite  ai  sensi  del  primo  periodo  del  comma  40
dell'art. 1 legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive  modifiche  e
integrazioni), della riduzione di legge det. AIFA  3  luglio  2006  e
delle eventuale riduzione selettiva ed il medesimo prezzo ridotto del
5%, sempre al netto dell'IVA; 
        ii. per quelli erogati  alle  strutture  sanitarie  pubbliche
(farmaceutica non convenzionata)  quale  differenza  tra  il  vigente
prezzo a ricavo azienda al netto  dell'IVA  (individuato  sulla  base
delle quote di spettanza definite ai  sensi  del  primo  periodo  del
comma 40 dell'art. 1 legge 23 dicembre  1996,  n.  662  e  successive
modifiche e integrazioni), della  riduzione  di  legge  det.  AIFA  3
luglio  2006,   e   dello   sconto   Servizio   sanitario   nazionale
esclusivamente negoziato con l'AIFA, ed il  medesimo  prezzo  ridotto
del 5%, sempre al netto dell'IVA. 
      b. per i farmaci in fascia H (erogati esclusivamente attraverso
le strutture sanitarie pubbliche -  farmaceutica  non  convenzionata)
quale differenza tra  il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio
sanitario nazionale vigente e quello ridotto del 5%. 
    7. Le differenze di prezzo per  ciascuna  specialita'  medicinale
cosi' calcolate sono state poi  moltiplicate  per  il  consumo  medio
mensile nel 2019 successivamente riportato all'anno, ottenendo  cosi'
l'importo  totale  di  pay-back   2020   per   ciascuna   specialita'
medicinale, in ciascuna regione e per singola  azienda  farmaceutica.
Tali differenze di prezzo sono state  calcolate  rispetto  ai  prezzi
vigenti alla data del 31 dicembre 2019. 
    8. Laddove l'azienda farmaceutica  decida  di  non  prorogare  il
pay-back 5% al 2020, per  una  parte  o  per  l'intero  elenco  delle
proprie specialita' medicinali, AIFA rende noto l'importo di pay-back
che dovra' essere comunque versato alle regioni per i mesi  del  2020
durante i quali essa ha continuato a  beneficiare  della  sospensione
dalla riduzione del 5% del prezzo, ovvero,  per  l'anno  oggetto  del
presente provvedimento  poiche'  l'azienda  beneficera'  fino  al  31
dicembre 2020 di tale sospensione,  il  pay-back  e'  stato  comunque
calcolato per l'intero anno (1° gennaio 2020  -  31  dicembre  2020).
Sono escluse tutte le specialita' per le quali l'azienda titolare  di
A.I.C.  abbia  dato  apposita  comunicazione  supportata  da   idonea
documentazione con conseguente riduzione del prezzo pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, per tali specialita' l'importo di pay-back  sara'
calcolato esclusivamente per i mesi in cui l'azienda  ha  beneficiato
della sospensione della riduzione del 5%. 
    9. Ai sensi dell'art.1, comma 796, lettera g), legge n.  296  del
27  dicembre  2006  e  successive  modifiche  e  integrazioni  (legge
finanziaria  2007),  le  aziende  possono  sospendere  l'effetto   di
riduzione del 5% del prezzo al pubblico  introdotto  dalla  determina
AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra  richiamata,  previo  anticipo
diretto alle Regioni del valore corrispondente al 5%. Il  valore  del
pay-back e' pertanto determinato sul prezzo  a  ricavo  azienda  come
descritto al punto 6 (o il prezzo massimo  di  cessione)  e  non  sul
prezzo  di  cessione  sostenuto  dalla  singola  struttura  sanitaria
pubblica, risultante ad esito delle procedure di acquisto. 
    10. I prezzi al  pubblico  non  tengono  conto  dello  sconto  al
produttore pari allo 0,6% stabilito con determina AIFA del  3  luglio
2006 e dell'ulteriore sconto a carico dei grossisti e dei  farmacisti
disposto con determina AIFA del 9  febbraio  2007,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9  marzo  2007,  come  modificata  dalla
determina AIFA del 15 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 145  del  23
giugno 2012). 
B) Ambito di applicazione 
    Il procedimento fa riferimento a tutti i farmaci di cui ai  punti
1, 2, 3 e 4 della procedura, classificati in fascia A e in fascia  H,
in commercio e con vendite  alla  data  del  31  dicembre  2019,  con
l'esclusione dei prodotti emoderivati di  origine  estrattiva,  degli
emoderivati da DNA ricombinante,  dei  vaccini,  dell'ossigeno  e  di
medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art.
7, comma 1, della citata legge 16 novembre 2001 n. 405  e  successive
modifiche e integrazioni con prezzo al pubblico uguale o inferiore  a
5 euro (art. 1, comma 2, determina AIFA del 27 settembre 2006). 
C) Dati di consumo 
    Ai fini del procedimento, sono stati utilizzati i  seguenti  dati
di consumo: 
      -  per  la  farmaceutica  convenzionata:  i  dati  del   flusso
dell'Osservatorio nazionale  sull'impiego  dei  medicinali  (OsMed  -
istituito dell'art. 68, comma 9  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,
modificato dall'art. 18 D.M. Salute 20  settembre  2004,  n.  245)  e
quelli generati sulla base  delle  Distinte  contabili  riepilogative
(DCR), 2019 aggiornate al 30 marzo 2020 che AIFA  riceve  mensilmente
dalle regioni; 
      - per la farmaceutica non  convenzionata:  i  dati  di  consumo
rilevati nell'ambito del  flusso  della  tracciabilita'  del  farmaco
trasmessi dalle stesse aziende  farmaceutiche  (flusso  istituito  ai
sensi del D.M. Salute 15 luglio 2004),  i  dati  della  distribuzione
diretta e per conto (flusso istituito ai sensi  del  D.M.  Salute  30
luglio   2007)   acquisiti    da    NSIS    con    nota    protocollo
0004750-24/04/2020-DGSISS-MDS-P ed aggiornati dall'NSIS al 16  aprile
2020. 
    Glossario: 
      (1) Convenzionata (classe A):  importo  del  pay-back  ricavato
sulla base del n. di confezioni di medicinali  di  fascia  A  erogate
attraverso le farmacie aperte al pubblico, in  regime  di  assistenza
convenzionale. 
      (2) Non convenzionata (classe A): importo del pay-back ricavato
sulla base del n. di confezioni acquistate dalle strutture  sanitarie
pubbliche per essere poi  erogate  in  distribuzione  diretta  o  per
conto, o per  essere  somministrate  al  paziente  all'interno  delle
strutture stesse. 
      (3)  Non  convenzionata  (classe  H):  importo   del   pay-back
derivante dal n. di confezioni acquistate dalle  strutture  sanitarie
pubbliche per essere poi  erogate  in  distribuzione  diretta  o  per
essere somministrate al paziente all'interno delle strutture stesse. 
      (4)=(1)+(2)+(3) Totale: somma degli importi del pay-back  della
convenzionata,  della  non  convenzionata  (classe  A)  e  della  non
convenzionata (classe H). 
      (5)=Nella piattaforma pay-back 5% 2020, il prezzo riportato nel
prospetto «Confezioni in convenzionata» e' da intendersi come  prezzo
al pubblico al netto delle riduzioni di legge ( 5% + 5%).