Art. 2 Varieta' di olivo La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», facoltativamente accompagnata da una delle menzioni geografiche di cui all'art. 1, deve essere ottenuta per almeno 80% dalle seguenti varieta' di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti «Tonda Iblea», «Moresca», «Nocellara Etnea», «Verdese» «Biancolilla» e «Zaituna» e loro sinonimi. Possono inoltre concorrere altre varieta' fino ad un massimo del 20%;