(Allegato-art. 2)
                               Art. 2 
                          Varieta' di olivo 
 
    La   denominazione   di   origine   protetta    «Monti    Iblei»,
facoltativamente accompagnata da una delle  menzioni  geografiche  di
cui all'art. 1, deve essere ottenuta per almeno  80%  dalle  seguenti
varieta' di olive presenti, da sole o congiuntamente,  negli  oliveti
«Tonda Iblea», «Moresca», «Nocellara Etnea», «Verdese»  «Biancolilla»
e «Zaituna» e loro sinonimi. 
    Possono inoltre concorrere altre varieta' fino ad un massimo  del
20%;