Art. 5 Caratteristiche di coltivazione 1. Le condizioni ambientali e di coltura delle piante di olivo destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. 2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura delle piante di olivo e le tecniche colturali devono essere quelli tradizionalmente usati o contemplati nella buona pratica agricola e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. 3. La difesa fitosanitaria degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere effettuata secondo le modalita' definite nei programmi di lotta integrata della Regione Siciliana. 4. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», e' ottenuto da olive sane, raccolte a partire dal viraggio del colore verde da opaco a lucido tendente al giallo. 5. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici. 6. Il trasporto delle olive in frantoio deve essere effettuato con l'ausilio di contenitori idonei e forati, per evitare surriscaldamenti e fermentazioni. E' vietato l'uso di sacchi o contenitori chiusi. 7. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non puo' superare kg: 15.000 per ettaro. Se l'uliveto e' in consociazione, la produzione massima non potra' superare kg 120 per pianta. In tutti i casi, i superiori limiti massimi, non devono modificare le specifiche caratteristiche qualitative descritte al successivo art. 7. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 18%.