(Allegato-art. 5)
                               Art. 5 
                   Caratteristiche di coltivazione 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura delle  piante  di  olivo
destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di  oliva  di  cui
all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche  della
zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative. 
    2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura delle  piante
di   olivo   e   le   tecniche   colturali   devono   essere   quelli
tradizionalmente usati o contemplati nella buona pratica agricola  e,
comunque, atti a non modificare  le  caratteristiche  delle  olive  e
dell'olio. 
    3.  La  difesa  fitosanitaria  degli   oliveti   destinati   alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta  di  cui  all'art.  1  deve  essere  effettuata  secondo  le
modalita' definite nei programmi di  lotta  integrata  della  Regione
Siciliana. 
    4. L'olio  extravergine  di  oliva  a  denominazione  di  origine
protetta «Monti Iblei», e' ottenuto da olive sane, raccolte a partire
dal viraggio del colore verde da opaco a lucido tendente al giallo. 
    5. La raccolta delle olive deve  essere  effettuata  direttamente
dall'albero a mano o con mezzi meccanici. 
    6. Il trasporto delle olive in frantoio  deve  essere  effettuato
con  l'ausilio  di  contenitori  idonei   e   forati,   per   evitare
surriscaldamenti e  fermentazioni.  E'  vietato  l'uso  di  sacchi  o
contenitori chiusi. 
    7. La produzione massima di olive degli  oliveti  destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta di cui all'art. 1 non puo' superare kg: 15.000  per  ettaro.
Se l'uliveto e' in consociazione, la produzione  massima  non  potra'
superare kg 120 per pianta. In  tutti  i  casi,  i  superiori  limiti
massimi,  non  devono  modificare   le   specifiche   caratteristiche
qualitative descritte al successivo art. 7.  La  resa  massima  delle
olive in olio non puo' superare il 18%.