Art. 6 Modalita' di oleificazione 1. Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», eventualmente accompagnata dalle relative menzioni geografiche, devono essere effettuate entro i confini dell'intero territorio delimitato di cui all'art. 3, comma 1. 2. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate, presso strutture con impianti di estrazione sia a ciclo continuo che a pressione, entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta. 3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi fisico-meccanici, in impianti a ciclo continuo e a pressione, atti a produrre oli che rispettino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto e della varieta' di provenienza.