(Allegato-art. 6)
                               Art. 6 
                     Modalita' di oleificazione 
 
    1. Le operazioni di oleificazione delle olive per  la  produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta
«Monti Iblei», eventualmente  accompagnata  dalle  relative  menzioni
geografiche, devono essere effettuate  entro  i  confini  dell'intero
territorio delimitato di cui all'art. 3, comma 1. 
    2. Le  operazioni  di  oleificazione  devono  essere  effettuate,
presso strutture con impianti di estrazione sia a ciclo continuo  che
a pressione, entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta. 
    3. Per l'estrazione  dell'olio  sono  ammessi  soltanto  processi
fisico-meccanici, in impianti a ciclo continuo e a pressione, atti  a
produrre  oli  che  rispettino  il  piu'  fedelmente   possibile   le
caratteristiche peculiari originarie del frutto e della  varieta'  di
provenienza.