(Allegato-art. 8)
                               Art. 8 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art.  1‚  e'
vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  espressamente
prevista dal presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli
aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». 
    2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche‚ non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore. 
    3. L'uso di nomi di aziende, tenute, nonche'  il  riferimento  al
confezionamento  nell'azienda  olivicola  o  nell'impresa   olivicola
situate nell'area di produzione‚ e' consentito solo se  il  prodotto‚
e' stato ottenuto esclusivamente con  olive  raccolte  negli  oliveti
facenti parte dell'azienda. 
    4. Le operazioni di  confezionamento  dell'olio  extravergine  di
oliva  a  denominazione  di  origine  protetta  «Monti  Iblei  devono
avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 1 dell'art. 3. 
    5. Oltre alle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art.  1,
e' consentita l'indicazione in etichetta  delle  varieta'  utilizzate
per l'ottenimento  dell'olio  a  denominazione  di  origine  protetta
«Monti  Iblei»  di  cui  all'art.  2   purche'   si   certifichi   la
corrispondenza  varietale. E'   altresi'   consentita   l'indicazione
monovarietale seguita dal  nome  della  cultivar  utilizzata  purche'
anche in questo caso la corrispondenza varietale sia certificata. 
    Le menzioni geografiche aggiuntive, l'indicazione delle  varieta'
utilizzate o l'indicazione monovarietale devono essere  riportate  in
etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui
viene indicata la denominazione di origine protetta «Monti Iblei». 
    6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art
1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed  indelebili  con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore  dell'etichetta  e
tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal  complesso   delle
indicazioni, che compaiono su di essa. La designazione deve  altresi'
rispettare  le  norme  di  etichettatura   previste   dalla   vigente
legislazione. 
    7. L'olio extravergine di oliva di cui  all'art.  1  deve  essere
immesso al consumo in recipienti di capacita non superiore a litri  5
in  vetro,  in  banda  stagnata  o   in   contenitori   idonei   alla
conservazione dell'olio. 
    8. E' obbligatorio indicare in etichetta, oltre alle  indicazioni
obbligatorie, il numero di lotto dell'olio e l'annata  di  produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.