Art. 8 Designazione e presentazione 1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1‚ e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». 2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche‚ non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 3. L'uso di nomi di aziende, tenute, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione‚ e' consentito solo se il prodotto‚ e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. 4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei devono avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 1 dell'art. 3. 5. Oltre alle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 1, e' consentita l'indicazione in etichetta delle varieta' utilizzate per l'ottenimento dell'olio a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» di cui all'art. 2 purche' si certifichi la corrispondenza varietale. E' altresi' consentita l'indicazione monovarietale seguita dal nome della cultivar utilizzata purche' anche in questo caso la corrispondenza varietale sia certificata. Le menzioni geografiche aggiuntive, l'indicazione delle varieta' utilizzate o l'indicazione monovarietale devono essere riportate in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Monti Iblei». 6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni, che compaiono su di essa. La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. 7. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita non superiore a litri 5 in vetro, in banda stagnata o in contenitori idonei alla conservazione dell'olio. 8. E' obbligatorio indicare in etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie, il numero di lotto dell'olio e l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.