(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                    COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 
        accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
           essenziali e sulle procedure di raffreddamento 
                 e conciliazione in caso di sciopero 
 
Sommario 
    Art. 1. Campo di applicazione e finalita'. 
    Art. 2. Servizi pubblici essenziali e prestazioni  indispensabili
per le istituzioni scolastiche ed educative. 
    Art. 3. Contingenti di personale per le  istituzioni  scolastiche
ed educative. 
    Art. 4. Servizi pubblici essenziali per le universita' e le AOU. 
    Art. 5. Contingenti di personale per universita' e le AOU. 
    Art. 6. Servizi pubblici essenziali negli enti di ricerca. 
    Art. 7. Contingenti di personale negli enti di ricerca. 
    Art. 8. Servizi pubblici essenziali nell'AFAM. 
    Art. 9. Contingenti di personale nell'AFAM. 
    Art. 10. Norme da rispettare in caso di sciopero. 
    Art. 11. Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 
    Art. 12. Clausola sperimentale. 
    Art. 13. Norme finali. 
 
                               Art. 1. 
 
                  Campo di applicazione e finalita' 
 
    1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano  a  tutto
il  personale  con  rapporto  a  tempo  indeterminato   o   a   tempo
determinato, esclusi i dirigenti,  dipendente  dalle  amministrazioni
del comparto istruzione e ricerca, da ultimo elencate all'art. 5  del
CCNQ sulla definizione dei comparti e delle  aree  di  contrattazione
collettiva stipulato il 13 luglio 2016. 
    2. Il presente accordo  attua  le  disposizioni  contenute  nella
legge 12 giugno 1990, n. 146,  come  modificata  ed  integrata  dalla
legge  11  aprile  2000,  n.  83,  in  materia  di  servizi  pubblici
essenziali  in   caso   di   sciopero,   indicando   le   prestazioni
indispensabili  e  fissando  i  criteri  per  la  determinazione  dei
contingenti di personale tenuti a garantirle. 
    3.  Nel  presente  accordo  vengono  altresi'  indicati  tempi  e
modalita' per l'espletamento  delle  procedure  di  raffreddamento  e
conciliazione dei conflitti, secondo  le  indicazioni  stabilite  nel
Protocollo d'intesa sulle linee  guida  per  le  suddette  procedure,
firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e confederazioni sindacali. 
    4. Le  norme  del  presente  accordo  si  applicano  alle  azioni
sindacali  relative  alle  politiche  di  riforma,  rivendicative   e
contrattuali: 
      a) a livello di comparto; 
      b)  a  livello   nazionale   con   riferimento   a   tutte   le
amministrazioni o istituzioni ricomprese in  ciascuna  delle  diverse
tipologie indicate nei successivi articoli 2, 4, 6 e 8; 
      c) a livello di amministrazione, ivi compreso il caso di azioni
che coinvolgano piu' amministrazioni o istituzioni di un territorio o
di una grande ripartizione geografica; 
      d) a livello di sede decentrata di  amministrazioni  articolate
sul territorio, ivi compreso il caso di azioni che  coinvolgano  piu'
sedi di un territorio. 
    Le disposizioni in tema  di  preavviso  e  di  indicazione  della
durata  non  si  applicano  nelle  vertenze  relative   alla   difesa
dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita'
e della sicurezza dei lavoratori. 
    5. Nel presente accordo con il termine «istituzioni  scolastiche,
educative o di alta formazione» si intendono: 
      I. le «istituzioni  scolastiche  ed  educative»  che  sono:  le
scuole  statali  di  ogni  ordine  e  grado  nonche'  le  istituzioni
educative; 
      II. le «istituzioni di alta formazione», che sono: le accademie
di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia  nazionale
di  arte  drammatica,  gli  istituti  superiori  per   le   industrie
artistiche - (ISIA), i conservatori di musica e gli istituti musicali
pareggiati. 
    6. Il riferimento alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e  successive
modificazioni ed integrazioni e' riportato  nel  testo  del  presente
contratto come legge n. 146/1990.