(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
               Norme da rispettare in caso di sciopero 
 
    1. La comunicazione della proclamazione di  qualsiasi  azione  di
sciopero da parte delle strutture  e  rappresentanze  sindacali  deve
avvenire con un  preavviso  non  inferiore  a  dieci  giorni  e  deve
contenere l'indicazione se  lo  sciopero  sia  indetto  per  l'intera
giornata oppure se sia indetto per un periodo piu' breve  nonche'  le
motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro. In caso di  revoca
di  uno  sciopero  indetto  in  precedenza,   le   strutture   e   le
rappresentanze sindacali devono darne tempestiva  comunicazione  alle
amministrazioni, al fine di garantire la regolarita' al servizio  per
il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso. 
    2. La proclamazione, la revoca, la sospensione o il rinvio  degli
scioperi devono essere comunicati: 
      a) nel caso delle vertenze di cui all'art. 1, comma 4,  lettere
a) e b): alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica, al Ministero dell'istruzione - Gabinetto del
Ministro - e/o  al  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  -
Gabinetto del Ministro; 
      b) nel caso delle vertenze di cui all'art. 1, comma 4,  lettera
c): alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della
funzione pubblica nonche' alle amministrazioni o enti  o  istituzioni
con le quali si ha  la  vertenza  ovvero,  nel  caso  di  azioni  che
riguardino piu' istituzioni scolastiche presenti in un  territorio  o
in una grande  ripartizione  geografica,  alle  competenti  direzioni
scolastiche regionali del Ministero dell'istruzione; 
      c) nel caso di vertenze di cui all'art. 1, comma 4, lettera d):
agli uffici periferici coinvolti. 
    3.  Nei  casi  in  cui  lo  sciopero  incida  sui  servizi   resi
all'utenza, i soggetti di al comma 2 che  ricevono  la  comunicazione
sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa dell'area interessata
dallo sciopero, una  comunicazione  circa  i  tempi  e  le  modalita'
dell'azione  di  sciopero  nonche'  delle  percentuali  di   adesione
registrate a livello  nazionale  o  locale,  relative  agli  scioperi
indetti nell'anno in corso  ed  in  quello  precedente,  dalle  sigle
sindacali interessate.  Analoga  comunicazione  e'  effettuata  dagli
stessi soggetti anche nell'ipotesi di revoca,  sospensione  o  rinvio
dello sciopero, ai sensi dell'art. 11, comma 10. 
    4. Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una  sola  azione  di
sciopero. I tempi e la durata delle azioni  di  sciopero  sono  cosi'
articolati: 
      a) non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato; 
      b) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non  puo'
superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate  per  turni,
la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi  successivi  al
primo, per la medesima vertenza, non possono superare  i  due  giorni
consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso  dei
giorni  festivi,  la  loro  durata  non  puo'  comunque  superare  la
giornata; 
      c) gli scioperi brevi -  che  sono  alternativi  rispetto  agli
scioperi indetti per l'intera giornata -  possono  essere  effettuati
soltanto in un unico periodo di ore continuative  all'inizio  o  alla
fine di ciascun turno, salvo quanto previsto al comma 6, lettera b) e
dal comma 10,  lettera  a);  l'orario  deve  essere  comunicato  alla
proclamazione; 
      d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che
di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio
finale e sullo stesso  bacino  di  utenza,  l'intervallo  minimo  tra
l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva e'  fissato
in dodici giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui al comma  1;
il bacino di utenza puo' essere nazionale, regionale,  provinciale  o
locale; la comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul
medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni  sindacali  che
hanno proclamato lo sciopero successivo e' fornita,  nel  caso  degli
scioperi di cui  all'art.  1,  comma  4,  lettere  a),  b),  c),  dal
Dipartimento della funzione  pubblica  e,  negli  altri  casi,  dalle
amministrazioni   competenti   per   territorio   che   ricevono   la
comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa; 
      e) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o  in  corso  di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso  di  avvenimenti
eccezionali di particolare gravita' o in caso di calamita' naturale; 
      f)  sono  escluse  manifestazioni  di  sciopero  che  impegnino
singole   unita'   operative   funzionalmente   non   autonome;    le
organizzazioni  sindacali   garantiscono   che   eventuali   scioperi
riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non
compromettano le prestazioni individuate  come  indispensabili;  sono
escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee
permanenti; 
    5 I  competenti  dirigenti,  senza  incidere  sull'esercizio  del
diritto di sciopero, possono adottare tutte le  misure  organizzative
utili per garantire l'erogazione del  servizio,  nel  rispetto  della
legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 
    6. In considerazione della  peculiarita'  dei  servizi  resi  nel
settore scolastico, i tempi e la  durata  delle  azioni  di  sciopero
nelle Istituzioni scolastiche  ed  educative  sono  disciplinati  dal
presente articolo, con le precisazioni che seguono: 
      a) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e
all'attivita' educativa si ottiene  solo  se  non  viene  compromessa
l'efficacia  dell'anno  scolastico,   espressa   in   giorni,   nelle
istituzioni scolastiche ed educative  gli  scioperi,  inclusi  quelli
brevi di cui alla successiva lettera b),  non  possono  superare  nel
corso di ciascun anno scolastico il  limite  di  40  ore  individuali
(equivalenti a otto giorni per anno scolastico) nelle scuole  materne
e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a dodici giorni
per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di  istruzione.  Deve
comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno  scolastico  di  un
monte ore non inferiore al 90% dell'orario  complessivo  di  ciascuna
classe; 
      b) in deroga a quanto previsto al comma 4,  lettera  c),  nelle
istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi brevi  -  che  sono
alternativi rispetto agli scioperi indetti per  l'intera  giornata  -
possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora
di lezione o di attivita' educative, o di servizio per  il  personale
ATA; in caso di organizzazione delle attivita'  su  piu'  turni,  gli
scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima
ora di ciascun turno;  se  le  attivita'  si  protraggono  in  orario
pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno
antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano;  la  proclamazione
dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere  precisato  se
lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima  ora  di  lezione,  non
essendo consentita la formula alternativa; gli  scioperi  brevi  sono
computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla  lettera
a); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una  giornata
di  sciopero;  la  durata  degli  scioperi  brevi  per  le  attivita'
funzionali all'insegnamento deve  essere  stabilita  con  riferimento
all'orario predeterminato in sede di programmazione; 
      c) gli scioperi effettuati in concomitanza  con  le  iscrizioni
degli alunni dovranno garantirne comunque  l'efficace  svolgimento  e
non  potranno  comportare  un  differimento  oltre  il  terzo  giorno
successivo  alle  date  previste  come  terminali  delle   operazioni
relative alle disposizioni ministeriali; 
      d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle
quali e' prevista  l'effettuazione  degli  scrutini  non  finali  non
devono comunque comportare un differimento  della  conclusione  delle
operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto  alle
scadenze fissate dal calendario scolastico; 
      e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle
quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini  finali  non  devono
differirne  la  conclusione  nei  soli  casi  in  cui  il  compimento
dell'attivita' valutativa sia  propedeutico  allo  svolgimento  degli
esami conclusivi  dei  cicli  di  istruzione;  negli  altri  casi,  i
predetti scioperi non  devono  comunque  comportare  un  differimento
delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla
scadenza programmata della conclusione; 
      f) in aggiunta a quanto  previsto  dal  comma  4,  non  possono
essere proclamati scioperi: 
        dal 1° al 5 settembre; 
        nei  tre  giorni  successivi  alla  ripresa  delle  attivita'
didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale. 
    7.  In  considerazione  della  natura  dei  servizi  resi   dalle
strutture  sanitarie  e  del  carattere  integrato   della   relativa
organizzazione, i tempi e la durata delle azioni  di  sciopero  nelle
strutture sanitarie  universitarie  sono  disciplinati  dal  presente
articolo, con le precisazioni che seguono: 
      a) per le prestazioni indispensabili relative alla  «Assistenza
sanitaria d'urgenza» di cui all'art. 4, lettera B1), va mantenuto  in
servizio il personale medico, paramedico, amministrativo e ausiliario
normalmente impiegato durante il turno in  cui  viene  effettuato  lo
sciopero; 
      b) per i contingenti di  personale  da  impiegare  nelle  altre
prestazioni indispensabili, va fatto riferimento  a  contingenti  non
inferiori a quelli dei giorni festivi; ove si tratti  di  prestazioni
che  normalmente  sono  sospese  durante  le  giornate   festive,   i
contingenti vanno definiti in sede decentrata di amministrazione  con
i regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, in quanto necessari; 
      c) in deroga a quanto previsto dal comma  4,  lettere  b),  non
possono essere indetti scioperi di durata superiore  a  una  giornata
lavorativa; 
      d) in aggiunta a quanto  previsto  dal  comma  4,  non  possono
essere proclamati scioperi: 
        nel mese di agosto; 
        dal 23 dicembre al 7 gennaio; 
        nei giorni dal giovedi' antecedente  la  Pasqua  al  martedi'
successivo. 
    8. In aggiunta a quanto previsto al comma 4,  nelle  universita',
qualora  il   termine   finale   ordinariamente   previsto   per   le
immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di  istruzione  universitaria
coincida con una giornata di sciopero, lo stesso viene  prorogato  al
primo giorno lavorativo successivo. 
    9. In aggiunta a quanto  previsto  al  comma  4,  negli  enti  ed
istituzioni  di  ricerca  e  sperimentazione   non   possono   essere
proclamati scioperi: 
      nel mese di agosto; 
      dal 23 dicembre al 7 gennaio; 
      nei giorni dal  giovedi'  antecedente  la  Pasqua  al  martedi'
successivo. 
    10. In considerazione della peculiarita'  dei  servizi  resi  nel
settore dell'alta formazione artistica  e  musicale,  i  tempi  e  la
durata delle azioni di sciopero nelle istituzioni di alta  formazione
sono disciplinati dal presente  articolo,  con  le  precisazioni  che
seguono: 
      a) in deroga a quanto previsto al comma 4,  lettera  c),  nelle
istituzioni  di  alta  formazione  gli  scioperi  brevi  -  che  sono
alternativi rispetto agli scioperi indetti per  l'intera  giornata  -
possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora
di lezione o di servizio per il personale amministrativo; in caso  di
organizzazione delle attivita' su piu' turni,  gli  scioperi  possono
essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora  di  ciascun
turno; se le attivita'  si  protraggono  in  orario  pomeridiano  gli
scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e
nell'ultima del turno pomeridiano; la  proclamazione  dello  sciopero
breve deve essere puntuale; deve  essere  precisato  se  lo  sciopero
riguarda la  prima  oppure  l'ultima  ora  di  lezione,  non  essendo
consentita  la  formula  alternativa;   gli   scioperi   brevi   sono
computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui  all'art.  8,
comma  2,  lettera  a1);  a  tal  fine  5  ore  di   sciopero   breve
corrispondono ad una giornata di sciopero; 
      b)   gli   scioperi   effettuati   in   concomitanza   con   le
immatricolazioni o iscrizioni ai corsi dovranno  garantirne  comunque
l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento alle
date previste come terminali; 
      c) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle
quali e' prevista  l'effettuazione  degli  scrutini  non  finali  non
devono comunque comportare un differimento  della  conclusione  delle
operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto  alle
scadenze fissate dal calendario scolastico; 
      d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle
quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini  finali  non  devono
differirne  la  conclusione  nei  soli  casi  in  cui  il  compimento
dell'attivita' valutativa sia  propedeutico  allo  svolgimento  degli
esami conclusivi  dei  cicli  di  istruzione;  negli  altri  casi,  i
predetti scioperi non  devono  comunque  comportare  un  differimento
delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla
scadenza programmata della conclusione. 
    11. Il contratto collettivo nazionale di comparto definira' altre
forme  di  astensione  collettiva  che   prevedano   la   prestazione
lavorativa, con particolare  riferimento  allo  sciopero  «virtuale»,
definendo tipologia, modalita' attuative e importo  della  trattenuta
da destinare a finalita' sociali.