(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
           Procedure di raffreddamento e di conciliazione 
 
    1. Sono confermate le procedure di raffreddamento  gia'  previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro  per  il  personale  del
comparto istruzione e ricerca. 
    2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che  possa
portare alla proclamazione di  uno  sciopero,  vengono  espletate  le
procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. 
    3. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti sindacali di
rilievo nazionale, ivi compresi - per  i  settori  scuola  e  AFAM  -
quelli inerenti alla contrattazione integrativa a livello  nazionale,
si svolgono presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
    4. I tentativi di conciliazione relativi a  conflitti  di  ambito
regionale si svolgono presso la prefettura del capoluogo di  regione,
mentre quelli di ambito provinciale o  locale  presso  la  prefettura
della provincia interessata. 
    5. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che  possa
portare alla proclamazione di uno sciopero  nazionale,  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali,  entro  tre  giorni  lavorativi
decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta che  chiarisca
le motivazioni e gli  obiettivi  della  formale  proclamazione  dello
stato  di  agitazione   e   richieda   l'apertura   della   procedura
conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia  al  fine
di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali puo' chiedere alle organizzazioni sindacali e
alle amministrazioni pubbliche coinvolte notizie e chiarimenti per la
utile conduzione del tentativo di conciliazione  che  deve  esaurirsi
entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura  del
confronto,  decorso  il  quale  il  tentativo  di  conciliazione   si
considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2,
comma 2, della legge n. 146/1990. 
    6.  Con  le  stesse  procedure  e  modalita'  di  cui  ai   commi
precedenti, nel caso di controversie regionali, provinciali o locali,
i soggetti di cui al  comma  4  provvedono  alla  convocazione  delle
OO.SS. per l'espletamento del tentativo  di  conciliazione  entro  un
termine di tre giorni lavorativi dalla ricezione della  comunicazione
scritta dello stato di agitazione. Il tentativo deve esaurirsi  entro
l'ulteriore termine di cinque  giorni  lavorativi  dall'apertura  del
confronto, decorso  il  quale  il  tentativo  si  considera  comunque
espletato ai fini di quanto previsto dall'art. 2, legge n. 146/1990. 
    7. Il tentativo di conciliazione si considera altresi'  espletato
ove i soggetti di cui ai  commi  3  e  4  non  abbiano  provveduto  a
convocare le parti in controversia  entro  il  termine  stabilito  ai
commi 5 e 6. 
    8. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui  al
comma 5 ha una durata complessivamente non  superiore  a  sei  giorni
lavorativi dalla formale proclamazione  dello  stato  di  agitazione;
quello del comma 6, una durata  complessiva  non  superiore  a  dieci
giorni lavorativi. 
    9. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 5 viene redatto
verbale che, sottoscritto dalle parti, e' inviato alla Commissione di
garanzia. Se la conciliazione riesce,  il  verbale  dovra'  contenere
l'espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che  non
costituisce forma sleale di azione sindacale ai  sensi  dell'art.  2,
comma 6, della legge n. 146/1990.  In  caso  contrario,  nel  verbale
dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si
riterranno libere di procedere secondo le  consuete  forme  sindacali
nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. 
    10. Le revoche,  le  sospensioni  ed  i  rinvii  spontanei  dello
sciopero  proclamato  devono  essere  comunicati   immediatamente   e
comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo  sciopero
medesimo. Il  superamento  di  tale  limite  puo'  avvenire  solo  in
conseguenza del raggiungimento di  un  accordo  o  nel  caso  in  cui
emergano  elementi  di  novita'  nella  posizione  datoriale,  ovvero
qualora sia  giustificato  da  un  intervento  della  Commissione  di
garanzia o dell'autorita' competente alle precettazioni. 
    11. Fino al completo esaurimento in  tutte  le  loro  fasi  delle
procedure sopra individuate, le parti  non  intraprendono  iniziative
unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie
oggetto della controversia. 
    12. Ove  sia  proclamata  una  seconda  iniziativa  di  sciopero,
nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto,
a distanza di non piu' di  120  giorni  dall'effettuazione  o  revoca
della precedente  azione  di  sciopero,  non  sussiste  l'obbligo  di
reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.