Art. 11. Procedure di raffreddamento e di conciliazione 1. Sono confermate le procedure di raffreddamento gia' previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto istruzione e ricerca. 2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. 3. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti sindacali di rilievo nazionale, ivi compresi - per i settori scuola e AFAM - quelli inerenti alla contrattazione integrativa a livello nazionale, si svolgono presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito regionale si svolgono presso la prefettura del capoluogo di regione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la prefettura della provincia interessata. 5. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro tre giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e richieda l'apertura della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione che deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990. 6. Con le stesse procedure e modalita' di cui ai commi precedenti, nel caso di controversie regionali, provinciali o locali, i soggetti di cui al comma 4 provvedono alla convocazione delle OO.SS. per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall'art. 2, legge n. 146/1990. 7. Il tentativo di conciliazione si considera altresi' espletato ove i soggetti di cui ai commi 3 e 4 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito ai commi 5 e 6. 8. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 5 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 6, una durata complessiva non superiore a dieci giorni lavorativi. 9. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 5 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, e' inviato alla Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovra' contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. 10. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo. Il superamento di tale limite puo' avvenire solo in conseguenza del raggiungimento di un accordo o nel caso in cui emergano elementi di novita' nella posizione datoriale, ovvero qualora sia giustificato da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorita' competente alle precettazioni. 11. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. 12. Ove sia proclamata una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, a distanza di non piu' di 120 giorni dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, non sussiste l'obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.