Art. 12. Clausola sperimentale 1. L'art. 10, comma 6, lettera a), ultimo periodo si configura come clausola sperimentale volta ad assicurare il contemperamento dei diritti di sciopero e di istruzione, entrambi costituzionalmente garantiti. 2. Tenuto conto che il Ministero dell'istruzione ha avviato nel presente anno scolastico una procedura di monitoraggio delle azioni di sciopero volta a verificarne gli impatti nelle singole istituzioni scolastiche ed educative, e' istituita una Commissione - composta da ARAN, organizzazioni sindacali rappresentative e Ministero dell'istruzione - che valutera' sulla base dei dati emersi dal suddetto monitoraggio relativo all'anno scolastico 2020-2021, se la clausola sperimentale di cui al comma 1 possa ritenersi adeguata a conciliare il diritto di sciopero riconosciuto ai lavoratori con il diritto all'istruzione. Laddove da tale monitoraggio emergano criticita', le parti si impegnano a rivedere il presente accordo.