(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
             Contingenti di personale per le istituzioni 
                      scolastiche ed educative 
 
    1. I contingenti  del  personale  docente,  educativo  ed  A.T.A.
necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art.
2 sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali: 
      a) per garantire le prestazioni di cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera a1), e' indispensabile  la  presenza  delle  seguenti  figure
professionali: docente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10,
comma 6, lettere d)  ed  e),  assistente  amministrativo,  assistente
tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore
scolastico per le attivita' connesse all'uso dei locali  interessati,
per  l'apertura  e  chiusura  della  scuola  e   per   la   vigilanza
sull'ingresso principale; 
      b) per garantire le prestazioni di cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera a2), e' indispensabile  la  presenza  della  seguente  figura
professionale: collaboratore scolastico; 
      c) per garantire le prestazioni di cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera a3), e' indispensabile  la  presenza  delle  seguenti  figure
professionali: collaboratore scolastico, educatore, infermiere; 
      d) per garantire le prestazioni di cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera b1), e' indispensabile  la  presenza  delle  seguenti  figure
professionali:  assistente  del   reparto   o   del   laboratorio   e
eventualmente collaboratore scolastico  al  solo  fine  di  garantire
l'accesso ai locali interessati; 
      e) per garantire le prestazioni di cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera b2) e'  indispensabile  la  presenza  delle  seguenti  figure
professionali: cuoco e/o collaboratore scolastico; 
      f) per garantire le prestazioni di cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera c1), e' indispensabile  la  presenza  delle  seguenti  figure
professionali: assistente tecnico in rapporto con le specifiche  aree
di competenza, collaboratore scolastico per  le  eventuali  attivita'
connesse; 
      g) per garantire le prestazioni di cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera c2), e' indispensabile  la  presenza  delle  seguenti  figure
professionali: assistente tecnico in rapporto con le specifiche  aree
di competenza, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico
e dei servizi; 
      h) per garantire le prestazioni di cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera d1), e' indispensabile  la  presenza  delle  seguenti  figure
professionali: direttore dei servizi generali ed  amministrativi  e/o
assistente amministrativo. 
    2. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa  il  dirigente
scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative,  in  quanto
ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43  del  decreto
legislativo n. 165/2001, individuano, in un  apposito  protocollo  di
intesa, nel rispetto di quanto indicato al comma  1,  il  numero  dei
lavoratori interessati ed i criteri di individuazione  dei  medesimi,
tra i quali dovra' privilegiarsi la volontarieta' degli stessi e,  in
subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso  per  garantire  le
prestazioni indispensabili si dovra' tendere ad utilizzare il  numero
minimo necessario di lavoratori. 
    3. Il protocollo d'intesa di cui al comma 2 deve essere stipulato
entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  accordo.
Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero dopo la  scadenza  del
predetto termine, il dirigente scolastico emana un  regolamento,  nel
rispetto  del  comma  1.  In  caso  di  dissenso   da   parte   delle
organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma  2   in   ordine   alla
sottoscrizione del protocollo di  intesa  o  al  regolamento  di  cui
sopra, sono attivate le procedure di conciliazione presso i  soggetti
competenti in sede locale come previsto dall'art.  11  (procedure  di
raffreddamento e conciliazione), comma 2, del presente accordo. 
    4. In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano
in forma scritta, anche via e-mail,  il  personale  a  comunicare  in
forma scritta,  anche  via  e-mail,  entro  il  quarto  giorno  dalla
comunicazione  della  proclamazione  dello   sciopero,   la   propria
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di  non  aver
ancora maturato alcuna decisione al  riguardo.  La  dichiarazione  di
adesione fa fede ai fini della trattenuta  sulla  busta  paga  ed  e'
irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal  fine,
i   dirigenti   scolastici   riportano   nella   motivazione    della
comunicazione il testo integrale del presente comma. 
    5. L'istituzione scolastica comunica alle  famiglie  nelle  forme
adeguate  (ad  esempio,  siti  internet,  comunicazioni  via  e-mail,
registro elettronico), almeno cinque giorni prima  dell'inizio  dello
sciopero, le seguenti informazioni: 
      a)  l'indicazione  delle  organizzazioni  sindacali  che  hanno
proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste  a  base  della
vertenza di cui all'art. 10, comma 1,  unitamente  ai  dati  relativi
alla rappresentativita' a  livello  nazionale,  alle  percentuali  di
voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da
tali  organizzazioni  sindacali  nelle  ultima  elezione  delle   RSU
avvenuta  nella  singola   istituzione   scolastica,   nonche'   alle
percentuali  di  adesione  registrate,  a  livello   di   istituzione
scolastica, nel corso di tutte  le  astensioni  proclamate  nell'anno
scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione  delle
sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito; 
      b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti; 
      c) l'elenco dei servizi di cui si prevede  l'erogazione,  anche
sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del comma  4  e/o  delle
informazioni di cui alla lettera a). 
    6. I dirigenti scolastici, in  occasione  di  ciascuno  sciopero,
individuano - anche sulla base della comunicazione del personale resa
ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio  presso
le medesime istituzioni scolastiche ed  educative  da  includere  nei
contingenti di cui al precedente comma  2,  tenuto  alle  prestazioni
indispensabili per garantire la continuita'  delle  stesse  ai  sensi
dell'art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati  ai
singoli interessati  cinque  giorni  prima  dell'effettuazione  dello
sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il
giorno successivo alla ricezione  della  predetta  comunicazione,  la
volonta'  di  aderire  allo  sciopero   gia'   manifestata   con   la
comunicazione  di  cui  al  comma   4,   chiedendo   la   conseguente
sostituzione  che  e'  accordata  solo  nel   caso   sia   possibile;
l'eventuale sostituzione e'  comunicata  agli  interessati  entro  le
successive  24   ore.   I   dirigenti   scolastici   e   gli   organi
dell'amministrazione scolastica, ai relativi livelli  di  competenza,
sono tenuti a rendere pubblici  i  dati  relativi  all'adesione  allo
sciopero dopo la sua effettuazione, nonche' a comunicare al Ministero
dell'istruzione  la  chiusura  totale  o  parziale   dell'istituzione
scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e
alle classi.