(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                     Servizi pubblici essenziali 
                     per le universita' e le AOU 
 
    1. Ai sensi della  legge  n.  146/1990,  i  servizi  pubblici  da
considerare   essenziali   per   le   universita',   le   istituzioni
universitarie e le  aziende  ospedaliero-universitarie  di  cui  alla
lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre  1999,  n.
517, sono: 
      a) istruzione universitaria; 
      b) assistenza sanitaria; 
      c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori,  degli  impianti  e
dei materiali ivi compresa la cura di animali e piante; 
      d)  protezione  civile,  igiene  e  sanita'  pubblica,   tutela
dell'ambiente e del territorio; 
      e)  distribuzione  di  energia,  gestione  e  manutenzione   di
impianti tecnologici; 
      f) erogazione di  assegni  e  di  indennita'  con  funzioni  di
sostentamento. 
    2. Nell'ambito dei servizi  essenziali  di  cui  al  comma  1  e'
garantita la continuita' delle seguenti  prestazioni  indispensabili,
al fine di contemperare l'esercizio del diritto di  sciopero  con  la
garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati. 
    A. Istruzione universitaria: 
      a1) esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 3,
commi 1 e 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 
      a2) procedure di immatricolazione ed  iscrizione  ai  corsi  di
istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo  dei
giorni lavorativi complessivamente previsti a tal  fine  in  ciascuna
amministrazione; 
      a3) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei  casi  di
documentata urgenza per scadenza dei termini e a condizione  che  non
sia possibile l'autocertificazione. 
    B. Assistenza sanitaria: 
      b1) assistenza d'urgenza: 
        a. pronto soccorso, medico e chirurgico; 
        b. rianimazione, terapia intensiva 
        c. unita' coronariche; 
        d. assistenza ai grandi ustionati; 
        e. emodialisi; 
        f. prestazioni di ostetricia connesse ai parti; 
        g. medicina neonatale; 
        h. servizio ambulanze, compreso eliambulanze; 
        i. servizio trasporti infermi. 
    Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il
supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche  e  di
laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al  loro
espletamento; 
      b2) assistenza ordinaria: 
        a.  servizi  di  area  chirurgica  per  l'emergenza,  terapia
sub-intensiva e attivita' di supporto ad esse relative; 
        b. unita' spinali; 
        c. prestazioni terapeutiche e riabilitative gia' in atto o da
avviare,  ove  non  dilazionabili  senza   danni   per   le   persone
interessate; 
        d. assistenza  a  persone  portatrici  di  handicap  mentali,
trattamenti sanitari obbligatori; 
        e. assistenza, anche  domiciliare  e  in  casa  protetta,  ad
anziani, portatori di  handicap,  persone  non  autosufficienti,  ivi
compresa l'igiene personale; 
        f. nido e assistenza neonatale; 
        g.  attivita'   farmaceutica   concernente   le   prestazioni
indispensabili. 
    Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il
supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche  e  di
laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al  loro
espletamento; 
      b3)  attivita'  di   supporto   logistico,   organizzativo   ed
amministrativo: 
        a. servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e
servizi telefonici  essenziali  che,  in  relazione  alle  tecnologie
utilizzate nell'ente,  assicurino  la  comunicazione  all'interno  ed
all'esterno dello stesso; 
        b. servizi di  cucina:  preparazione  delle  diete  speciali,
preparazione con menu' unificato degli altri pasti o,  in  subordine,
servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua  somministrazione
alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati; 
        c. raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di
produzione;  raccolta,  allontanamento  e  smaltimento  dei   rifiuti
speciali, tossici, nocivi  e  radioattivi,  secondo  la  legislazione
vigente; 
        d.  servizi  della   Direzione   sanitaria   finalizzati   ad
assicurare le prestazioni indispensabili; 
        e.  attivita'  amministrativa  di  accettazione  relativa  ai
ricoveri urgenti. 
    C. Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e di
piante: 
      c1)  sicurezza  e   salvaguardia   degli   impianti   e   delle
apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del
funzionamento comporti danni  alle  persone  o  alle  apparecchiature
stesse; 
      c2) salvaguardia degli  esperimenti  in  corso,  con  modalita'
irripetibili,  laddove  la  loro  interruzione  ne   pregiudichi   il
risultato; 
      c3) cura non rinviabile degli animali,  delle  piante  e  delle
colture biologiche. 
    D.  Protezione  civile,  igiene  e   sanita'   pubblica,   tutela
dell'ambiente e del territorio: 
      d1) raccolta  e  trattamento  dei  rifiuti  speciali,  tossici,
nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi; 
      d2) attivita' previste nei piani di protezione civile; 
      d3) attivita' comunque richieste nei casi  di  emergenza  dalle
competenti  autorita'  con  particolare  riferimento   ad   attivita'
inerenti l'igiene e la sanita' pubblica, le osservazioni  geologiche,
geofisiche, sismologiche e vulcanologiche,  con  prestazioni  ridotte
anche in regime di reperibilita'. 
    E. Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di  impianti
tecnologici: 
      e1)  attivita'  connesse  alla  funzionalita'  delle   centrali
termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.)
necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate; 
      e2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti. 
    F.  Erogazione  di  assegni  e  di  indennita'  con  funzioni  di
sostentamento: 
      f1) adempimenti necessari per  assicurare  il  pagamento  degli
stipendi e delle  pensioni  per  il  periodo  di  tempo  strettamente
necessario in base alla organizzazione delle singole amministrazioni,
ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi
adempimenti.