Art. 4. Servizi pubblici essenziali per le universita' e le AOU 1. Ai sensi della legge n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali per le universita', le istituzioni universitarie e le aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono: a) istruzione universitaria; b) assistenza sanitaria; c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura di animali e piante; d) protezione civile, igiene e sanita' pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio; e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici; f) erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di sostentamento. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati. A. Istruzione universitaria: a1) esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; a2) procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione; a3) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini e a condizione che non sia possibile l'autocertificazione. B. Assistenza sanitaria: b1) assistenza d'urgenza: a. pronto soccorso, medico e chirurgico; b. rianimazione, terapia intensiva c. unita' coronariche; d. assistenza ai grandi ustionati; e. emodialisi; f. prestazioni di ostetricia connesse ai parti; g. medicina neonatale; h. servizio ambulanze, compreso eliambulanze; i. servizio trasporti infermi. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento; b2) assistenza ordinaria: a. servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attivita' di supporto ad esse relative; b. unita' spinali; c. prestazioni terapeutiche e riabilitative gia' in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; d. assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; e. assistenza, anche domiciliare e in casa protetta, ad anziani, portatori di handicap, persone non autosufficienti, ivi compresa l'igiene personale; f. nido e assistenza neonatale; g. attivita' farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento; b3) attivita' di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo: a. servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso; b. servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu' unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati; c. raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, secondo la legislazione vigente; d. servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili; e. attivita' amministrativa di accettazione relativa ai ricoveri urgenti. C. Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e di piante: c1) sicurezza e salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; c2) salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalita' irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato; c3) cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche. D. Protezione civile, igiene e sanita' pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio: d1) raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi; d2) attivita' previste nei piani di protezione civile; d3) attivita' comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorita' con particolare riferimento ad attivita' inerenti l'igiene e la sanita' pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilita'. E. Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici: e1) attivita' connesse alla funzionalita' delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate; e2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti. F. Erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di sostentamento: f1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole amministrazioni, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.