(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                     Servizi pubblici essenziali 
                        negli enti di ricerca 
 
    1. Ai sensi della  legge  n.  146/1990,  i  servizi  pubblici  da
considerare essenziali negli enti di ricerca di cui all'art. 5, comma
1, punto IV e V del CCNQ 13 luglio 2016 sono: 
      a) attivita' connessa alla tutela della sicurezza pubblica; 
      b) sicurezza e prevenzione sul lavoro; 
      c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori,  degli  impianti  e
dei materiali, ivi compresa la cura di animali e piante; 
      d)  protezione  civile,  igiene  e  sanita'  pubblica,   tutela
dell'ambiente e del territorio; 
      e)  distribuzione  di  energia,  gestione  e  manutenzione   di
impianti tecnologici; 
      f) erogazione di  assegni  e  di  indennita'  con  funzioni  di
sostentamento. 
    2. Nell'ambito dei servizi  essenziali  di  cui  al  comma  1  e'
garantita la continuita' delle seguenti  prestazioni  indispensabili,
al fine di contemperare l'esercizio del diritto di  sciopero  con  la
garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati. 
    A. Attivita' connessa alla tutela della sicurezza pubblica: 
      a1) attivita' relative a situazioni  di  emergenza,  dichiarata
dalle competenti autorita', nel campo della sicurezza pubblica. 
    B. Sicurezza e prevenzione sul lavoro: 
      b1) attivita' relative a situazione di  grave  rischio  per  la
sicurezza sul lavoro. 
    C. Sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e  dei
materiali ivi compresa la cura di animali e piante: 
      c1)   sicurezza   e   salvaguardia   dei   laboratori,    delle
apparecchiature e degli  impianti  anche  a  ciclo  continuo  laddove
l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone  o  alle
apparecchiature stesse, con  particolare  riferimento  agli  impianti
dove vengono esplicate attivita' di ricerca scientifica per le  quali
sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali,  nonche'
ai depositi di materiali fissili  speciali,  di  materie  grezze,  di
minerali e di materie radioattive; 
      c2) salvaguardia degli esperimenti e campagne  sperimentali  in
corso,  con  modalita'  difficilmente  ripetibili,  laddove  la  loro
interruzione ne pregiudichi il risultato; 
      c3) cura non rinviabile degli animali, delle  piante  destinate
alla sperimentazione e delle colture biologiche. 
    D.  Protezione  civile,  igiene  e   sanita'   pubblica,   tutela
dell'ambiente e del territorio: 
      d1) raccolta  e  trattamento  dei  rifiuti  speciali,  tossici,
nocivi, radioattivi solidi, liquidi o gassosi; 
      d2) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile; 
      d3) attivita' comunque richieste nei casi  di  emergenza  dalle
autorita'  preposte   alla   protezione   civile,   con   particolare
riferimento ad attivita' inerenti l'igiene e la sanita' pubblica,  le
osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche  e  vulcanologiche,
con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilita'; 
      d4) attivita' di sorveglianza e osservazione per  il  controllo
sismico e vulcanologico; 
      d5)  attivita'  di  sorveglianza  permanente  del  livello   di
radioattivita' per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni; 
      d6) informazioni e notizie per il servizio meteorologico; 
      d7) attivita' di  controllo  dell'inquinamento  del  mare,  dei
laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza; 
      d8) controllo e prevenzione dei rischi ambientali imminenti. 
    E. Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti: 
      e1) attivita' connessa alla  sicurezza  e  funzionamento  degli
impianti  termoelettrici,  tecnologici  (luce,  acqua,   gas,   ecc.)
limitatamente a quanto necessario per assicurare la  continuita'  dei
servizi essenziali; 
      e2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti; 
      e3) attivita'  connessa  alla  sicurezza  e  funzionamento  dei
servizi gestione delle infrastrutture  informatiche  e  delle  banche
dati per non compromettere la funzionalita' e  la  continuita'  degli
stessi. 
    F.  Erogazione  di  assegni  e  di  indennita'  con  funzioni  di
sostentamento: 
      f1) adempimenti necessari per  assicurare  il  pagamento  degli
stipendi e delle  pensioni  per  il  periodo  di  tempo  strettamente
necessario in base alla organizzazione dei singoli enti, ivi compreso
il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.