Art. 6. Servizi pubblici essenziali negli enti di ricerca 1. Ai sensi della legge n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali negli enti di ricerca di cui all'art. 5, comma 1, punto IV e V del CCNQ 13 luglio 2016 sono: a) attivita' connessa alla tutela della sicurezza pubblica; b) sicurezza e prevenzione sul lavoro; c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali, ivi compresa la cura di animali e piante; d) protezione civile, igiene e sanita' pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio; e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici; f) erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di sostentamento. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati. A. Attivita' connessa alla tutela della sicurezza pubblica: a1) attivita' relative a situazioni di emergenza, dichiarata dalle competenti autorita', nel campo della sicurezza pubblica. B. Sicurezza e prevenzione sul lavoro: b1) attivita' relative a situazione di grave rischio per la sicurezza sul lavoro. C. Sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura di animali e piante: c1) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attivita' di ricerca scientifica per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonche' ai depositi di materiali fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive; c2) salvaguardia degli esperimenti e campagne sperimentali in corso, con modalita' difficilmente ripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato; c3) cura non rinviabile degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche. D. Protezione civile, igiene e sanita' pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio: d1) raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi, radioattivi solidi, liquidi o gassosi; d2) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile; d3) attivita' comunque richieste nei casi di emergenza dalle autorita' preposte alla protezione civile, con particolare riferimento ad attivita' inerenti l'igiene e la sanita' pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilita'; d4) attivita' di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico; d5) attivita' di sorveglianza permanente del livello di radioattivita' per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni; d6) informazioni e notizie per il servizio meteorologico; d7) attivita' di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza; d8) controllo e prevenzione dei rischi ambientali imminenti. E. Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti: e1) attivita' connessa alla sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici, tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) limitatamente a quanto necessario per assicurare la continuita' dei servizi essenziali; e2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti; e3) attivita' connessa alla sicurezza e funzionamento dei servizi gestione delle infrastrutture informatiche e delle banche dati per non compromettere la funzionalita' e la continuita' degli stessi. F. Erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di sostentamento: f1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione dei singoli enti, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.