(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                      Contingenti di personale 
                        negli enti di ricerca 
 
    1. Gli enti e  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  in
quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi  dell'art.  43  del
decreto  legislativo  n.  165/2001,  individuano,  in   un   apposito
protocollo  d'intesa,  i  contingenti  di  personale,  suddivisi  per
livelli e profili professionali,  da  esonerare  dallo  sciopero  per
garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nonche' i criteri
e le  modalita'  da  seguire  per  l'articolazione  dei  contingenti,
tenendo conto delle peculiarita'  delle  attivita'  svolte  in  turno
continuativo e del personale che in ogni contingenza  deve  garantire
lo svolgimento delle suddette attivita' in condizioni di sicurezza. 
    2. Il protocollo d'intesa di cui al comma 1 deve essere stipulato
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presene accordo. Sulla
base di tale protocollo di intesa ovvero alla scadenza  del  predetto
termine,  l'amministrazione  emana  un  regolamento   contenente   le
indicazioni di cui al comma 1. 
    3. I protocolli di cui al  comma  1  possono  prevedere,  qualora
riguardino enti articolati per aree  geografiche  di  ricerca  ovvero
enti con piu' sedi periferiche autonome, che  in  tale  ambito  siano
concordate modalita' particolari per adattare  alle  esigenze  locali
l'articolazione dei contingenti e la loro suddivisione in  livelli  e
profili professionali fermi restando i  contingenti  complessivi  per
profilo professionale definiti in sede nazionale. 
    4. In caso di dissenso da parte  delle  organizzazioni  sindacali
sui  criteri  generali  per  la  determinazione  di  contingenti   di
personale, sono attivate  le  procedure  di  conciliazione  presso  i
soggetti di  cui  all'art.  11  (procedure  di  raffreddamento  e  di
conciliazione). 
    5. In conformita' ai regolamenti di cui  al  comma  2,  gli  enti
individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi
essenziali di cui all'art. 6, ove possibile con criteri di rotazione,
i nominativi del personale in servizio incluso nei  contingenti  come
sopra  individuati,  tenuto  alle   prestazioni   indispensabili   ed
esonerato dallo sciopero stesso per garantire  la  continuita'  delle
predette prestazioni, e li comunicano alle  organizzazioni  sindacali
locali ed ai singoli interessati, entro il quinto  giorno  precedente
la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato  ha
il diritto di esprimere, entro il giorno  successivo  alla  ricezione
della predetta comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero  e
di chiedere la conseguente sostituzione, che sara' accordata solo nel
caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verra'  comunicata  agli
interessati entro le successive 24 ore.