Art. 7. Contingenti di personale negli enti di ricerca 1. Gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, individuano, in un apposito protocollo d'intesa, i contingenti di personale, suddivisi per livelli e profili professionali, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nonche' i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei contingenti, tenendo conto delle peculiarita' delle attivita' svolte in turno continuativo e del personale che in ogni contingenza deve garantire lo svolgimento delle suddette attivita' in condizioni di sicurezza. 2. Il protocollo d'intesa di cui al comma 1 deve essere stipulato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presene accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero alla scadenza del predetto termine, l'amministrazione emana un regolamento contenente le indicazioni di cui al comma 1. 3. I protocolli di cui al comma 1 possono prevedere, qualora riguardino enti articolati per aree geografiche di ricerca ovvero enti con piu' sedi periferiche autonome, che in tale ambito siano concordate modalita' particolari per adattare alle esigenze locali l'articolazione dei contingenti e la loro suddivisione in livelli e profili professionali fermi restando i contingenti complessivi per profilo professionale definiti in sede nazionale. 4. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all'art. 11 (procedure di raffreddamento e di conciliazione). 5. In conformita' ai regolamenti di cui al comma 2, gli enti individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 6, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale in servizio incluso nei contingenti come sopra individuati, tenuto alle prestazioni indispensabili ed esonerato dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sara' accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verra' comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.