(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                Servizi pubblici essenziali nell'AFAM 
 
    1. Ai sensi della  legge  n.  146/1990,  i  servizi  pubblici  da
considerare essenziali per le istituzioni di alta formazione sono: 
      a) istruzione,  in  particolare  per  gli  aspetti  contemplati
dall'art. 1, comma 2, lettera d) della legge n. 146/1990; 
      b)  distribuzione  di  energia,  gestione  e  manutenzione   di
impianti tecnologici; 
      c) erogazione di  assegni  e  di  indennita'  con  funzioni  di
sostentamento. 
    2. Nell'ambito dei servizi  essenziali  di  cui  al  comma  1  e'
garantita la continuita' delle seguenti  prestazioni  indispensabili,
al fine di contemperare l'esercizio del diritto di  sciopero  con  la
garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati. 
    A. Istruzione: 
      a1) lezioni, esercitazioni e seminari, nel limite dei  2/3  del
monte ore previsto per  lo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche
nell'intero anno accademico e, in ogni, caso, in misura tale  da  non
pregiudicare il numero minimo  legale  di  ore  di  insegnamento  ove
previsto per la validita' del corso; 
      a2) esami di  profitto  e  di  diploma;  in  particolare  vanno
salvaguardati gli appelli previsti per ogni sessione o necessari  per
il conseguimento dei diplomi ai vari livelli; 
      a3) procedure di immatricolazione ed  iscrizione  ai  corsi  di
studio per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni  lavorativi
complessivamente previsti a tal fine in ciascuna  istituzione;  vanno
in ogni caso salvaguardati gli esami di ammissione ai corsi; 
      a4) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei  casi  di
documentata urgenza per scadenza dei termini e a condizione  che  non
sia possibile l'autocertificazione; 
      a5)  attivita',   dirette   e   strumentali,   riguardanti   lo
svolgimento delle attivita' di cui alle lettere precedenti. 
    B. Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di  impianti
tecnologici: 
      b1)  attivita'  connesse  alla  funzionalita'  delle   centrali
termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.)
necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate; 
      b2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti. 
    C.  Erogazione  di  assegni  e  di  indennita'  con  funzioni  di
sostentamento: 
      c1) adempimenti necessari per  assicurare  il  pagamento  degli
stipendi e delle  pensioni  per  il  periodo  di  tempo  strettamente
necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni, ivi
compreso il versamento dei contributi  previdenziali  ed  i  connessi
adempimenti.