(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                 Contingenti di personale nell'AFAM 
 
    1. Le istituzioni e le organizzazioni  sindacali  rappresentative
in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del
decreto  legislativo  n.  165/2001  individuano,   in   un   apposito
protocollo d'intesa, i  contingenti  di  personale  amministrativo  e
tecnico, suddivisi  per  area,  e  dei  docenti  da  esonerare  dallo
sciopero per  garantire  l'erogazione  delle  prestazioni  necessarie
nonche' i criteri e le modalita' da seguire per  l'articolazione  dei
contingenti. 
    2. Il protocollo d'intesa di cui al comma 1 deve essere stipulato
entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  accordo.
Sulla base di tale protocollo di  intesa  ovvero  alla  scadenza  del
predetto termine, l'amministrazione emana un  regolamento  contenente
le indicazioni di cui al comma 1. 
    3. In caso di dissenso da parte  delle  organizzazioni  sindacali
sui  criteri  generali  per  la  determinazione  di  contingenti   di
personale, sono attivate  le  procedure  di  conciliazione  presso  i
soggetti di  cui  all'art.  11  (procedure  di  raffreddamento  e  di
conciliazione). 
    4.  In  conformita'  ai  regolamenti  di  cui  al  comma  2,   le
amministrazioni individuano in occasione  di  ciascuno  sciopero  che
interessi i servizi essenziali di cui all'art. 8, ove  possibile  con
criteri di rotazione, i nominativi del personale in servizio  incluso
nei contingenti  come  sopra  individuati,  tenuto  alle  prestazioni
indispensabili ed esonerato dallo sciopero stesso  per  garantire  la
continuita'  delle  predette  prestazioni  e   li   comunicano   alle
organizzazioni sindacali locali ed ai singoli  interessati  entro  il
quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero.  Il
personale individuato ha il diritto di  esprimere,  entro  il  giorno
successivo alla ricezione della predetta comunicazione,  la  volonta'
di aderire allo sciopero e di chiedere la  conseguente  sostituzione,
che  sara'  accordata  solo  nel  caso  sia  possibile;   l'eventuale
sostituzione verra' comunicata agli interessati entro  le  successive
24 ore.