2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000
euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non
utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 43:
1) al primo periodo, le parole: "e con il Ministro
dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: ", con il Ministro
dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti",
le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
marzo 2020", le parole: "le modalita' di riparto" sono sostituite
dalle seguenti: "le modalita' di ammissibilita' delle istanze e di
assegnazione dei contributi" e le parole: "le modalita' di recupero"
sono sostituite dalle seguenti: "le modalita' di revoca, di
recupero";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le istanze
per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno
dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalita' di
trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i
contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo
30 settembre";
b) il comma 63 e' sostituito dal seguente:
"63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione
straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di
province e citta' metropolitane e' autorizzata, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2034";
c) al comma 64, le parole: "con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"
sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'istruzione", le parole: "31
gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di
intervento," sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020, sono
individuati" e le parole: "Con decreto dei Ministeri competenti, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
trenta" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministero
dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, entro novanta";
d) il comma 548 e' abrogato.