2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 43: 1) al primo periodo, le parole: "e con il Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: ", con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020", le parole: "le modalita' di riparto" sono sostituite dalle seguenti: "le modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei contributi" e le parole: "le modalita' di recupero" sono sostituite dalle seguenti: "le modalita' di revoca, di recupero"; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalita' di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre"; b) il comma 63 e' sostituito dal seguente: "63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e citta' metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034"; c) al comma 64, le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione", le parole: "31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento," sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020, sono individuati" e le parole: "Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta"; d) il comma 548 e' abrogato.