(Allegato) (parte 3)
  4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, le parole: "di 350 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  di  400
milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2024 al  2034"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  360
milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di  euro  per  l'anno
2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034". 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2022 al  2034,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b)». 
  All'articolo 39: 
    al comma 1: 
      al primo periodo,  le  parole:  «per  rimborso  prestiti»  sono
sostituite dalle seguenti: «per rimborso di prestiti»; 
      al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «dalla  verifica»  sono
inserite le seguenti: «delle condizioni»; 
      al terzo periodo, dopo  le  parole:  «4  milioni  di  euro»  e'
inserita la seguente: «annui»; 
      al quinto periodo, le parole: «il Ministero degli Interni,  cui
spetta» sono sostituite dalle seguenti: «il  Ministero  dell'interno,
cui spettano»; 
      all'ottavo periodo, le parole: «dal  Regolamento  UE  479/2009»
sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (CE) n. 479/2009 del
Consiglio, del 25 maggio 2009»; 
    al comma 6, lettera f), le parole da: «di  parte  corrente»  fino
alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:  «di  importo
tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate  di  cui
al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto  dei  versamenti
gia' effettuati»; 
    il comma 12 e' sostituito dai seguenti: 
  «12. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente  decreto,  e'  istituito  un  tavolo  tecnico  composto   da
rappresentanti  del  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri,   del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento
del tesoro del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
regioni, al fine di stabilire modalita' e termini per l'applicazione,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   delle
disposizioni recate dai commi da 1 a 14  del  presente  articolo  nei
confronti delle regioni e delle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nonche' al  fine  di  valutare  eventuali  adeguamenti  della
normativa vigente. 
  12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo  tecnico  di
cui al comma 12 ai componenti non  spettano  indennita',  gettoni  di
presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri
per rimborsi di spese  di  missione  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza  disponibili
a legislazione vigente. 
  12-ter.  Le  modalita'  e  i  termini  per   l'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come  definiti  dal  tavolo
tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano»; 
    al comma 14, dopo le parole: «4 milioni di euro» e'  inserita  la
seguente: «annui»; 
    dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti: 
  «14-bis. All'articolo 44, comma 4,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: "2017-2021" sono sostituite dalle
seguenti: "2017-2022"; 
    b) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La somma delle
quote capitale annuali sospese e' rimborsata  linearmente,  in  quote
annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano  di  ammortamento
originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla
sospensione   possono   utilizzare   l'avanzo   di    amministrazione
esclusivamente per  la  riduzione  del  debito  e  possono  accertare
entrate per accensione di prestiti per un  importo  non  superiore  a
quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di  quelli
finanziati   dal   risultato   di    amministrazione,    incrementato
dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
gli enti  possono  comunicare  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze di non essere interessati alla  sospensione  per  l'esercizio
2022". 
  14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a  5,8  milioni
di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  14-quater. Al fine di incentivare gli  investimenti  delle  regioni
nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non
si applica per gli anni dal 2023 al 2033". 
  14-quinquies. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2006, n. 296,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Il
presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al  2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020,  2021  e
2022, la regolazione finanziaria  e'  effettuata  entro  l'anno  2022
confermando  gli  importi  dell'ultima  annualita'  definita  con  il
decreto di cui al presente comma". 
  14-sexies. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
dopo il comma 322 e' inserito il seguente: 
  "322-bis. Per ciascuno degli anni dal  2023  al  2033,  le  risorse
derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui  al  comma
321  del  presente  articolo  e  all'articolo  2,   comma   64,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni  e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a  nuovi  investimenti
diretti e indiretti per le finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma
134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145". 
  14-septies. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Il
presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al  2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020,  2021  e
2022, la regolazione finanziaria  e'  effettuata  entro  l'anno  2022
confermando  gli  importi  dell'ultima  annualita'  definita  con  il
decreto di cui al presente comma". 
  14-octies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui  ai  commi
da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2023 al  2033,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dei contributi per investimenti assegnati  alle  regioni  a
statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della  legge
30 dicembre 2018, n. 145. 
  14-novies. La tabella 1 allegata alla legge 30  dicembre  2018,  n.
145, e' sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1  annesso  al
presente decreto. 
  14-decies. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole:  ",  nonche'  alla  copertura,  anche  a  titolo  di
anticipazione,  di  spese  di  investimento  strettamente  funzionali
all'ordinato svolgimento  di  progetti  e  interventi  finanziati  in
prevalenza  con  risorse  provenienti  dall'Unione   europea   o   da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati"; 
    b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche' dei mutui per la  copertura,  anche  a  titolo  di
anticipazione,  di  spese  di  investimento  strettamente  funzionali
all'ordinato svolgimento  di  progetti  e  interventi  finanziati  in
prevalenza  con  risorse  provenienti  dall'Unione   europea   o   da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati"»; 
    la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Misure  organizzative
urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli  enti  locali  e
delle  regioni  e  per  il  sostegno  degli  enti  locali  in   crisi
finanziaria». 
  Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  39-bis  (Utilizzo  dei  proventi  derivanti  dalle  sanzioni
previste dal codice della strada, di cui al  decreto  legislativo  30
aprile 1992,  n.  285).  -  1.  All'articolo  18,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "Per gli  anni  2017  e
2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2017 al 2022"
e dopo le parole: "sicurezza stradale" sono aggiunte le seguenti:  ",
nonche' per interventi per il ricovero degli animali randagi, per  la
rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e
delle sedi stradali". 
  Art. 39-ter (Disciplina del fondo anticipazione di liquidita' degli
enti locali). - 1. Al fine di dare  attuazione  alla  sentenza  della
Corte  costituzionale  n.  4  del  28  gennaio  2020,  in   sede   di
approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo
anticipazione di liquidita' nel risultato di  amministrazione  al  31
dicembre 2019, per un importo pari  all'ammontare  complessivo  delle
anticipazioni  di  cui  al  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non
ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 
  2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un  importo  non
superiore all'incremento dell'accantonamento al  fondo  anticipazione
di liquidita' effettuato in sede di  rendiconto  2019,  e'  ripianato
annualmente,  a  decorrere  dall'anno  2020,  per  un  importo   pari
all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio. 
  3. Il fondo anticipazione di liquidita'  costituito  ai  sensi  del
comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita': 
    a)   nel   bilancio   di   previsione   2020-2022,   nell'entrata
dell'esercizio 2020 e'  iscritto,  come  utilizzo  del  risultato  di
amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidita'
accantonato nel risultato  di  amministrazione  2019  e  il  medesimo
importo e' iscritto come fondo anticipazione di liquidita' nel titolo
4 della missione 20 - programma 03 della spesa  dell'esercizio  2020,
riguardante  il  rimborso  dei  prestiti,  al  netto   del   rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; 
    b) dall'esercizio 2021,  fino  al  completo  utilizzo  del  fondo
anticipazione di liquidita', nell'entrata di  ciascun  esercizio  del
bilancio di previsione e' applicato il fondo  stanziato  nella  spesa
dell'esercizio precedente e nella  spesa  e'  stanziato  il  medesimo
fondo   al   netto   del   rimborso   dell'anticipazione   effettuato
nell'esercizio. 
  4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel  fondo
anticipazione di liquidita' e' applicata al  bilancio  di  previsione
anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione. 
  Art. 39-quater (Disavanzo degli enti  locali).  -  1.  Al  fine  di
prevenire l'incremento del numero di enti  locali  in  situazioni  di
precarieta' finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente  in
sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in  misura  non
superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti  di  dubbia
esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in sede  di
approvazione  del  rendiconto  2018,  determinato   con   il   metodo
semplificato  previsto   dall'allegato   4/2   annesso   al   decreto
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sommato  allo  stanziamento
assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti  di  dubbia
esigibilita' al netto degli utilizzi  del  fondo  effettuati  per  la
cancellazione e lo  stralcio  dei  crediti,  e  l'importo  del  fondo
crediti di dubbia esigibilita'  accantonato  in  sede  di  rendiconto
2019, determinato nel rispetto dei principi  contabili,  puo'  essere
ripianato  in  non  piu'  di   quindici   annualita',   a   decorrere
dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti. 
  2.  Le  modalita'  di   recupero   devono   essere   definite   con
deliberazione del consiglio dell'ente  locale,  acquisito  il  parere
dell'organo    di    revisione,    entro    quarantacinque     giorni
dall'approvazione  del  rendiconto.  La  mancata  adozione  di   tale
deliberazione  e'  equiparata  a  tutti  gli  effetti  alla   mancata
approvazione del rendiconto di gestione. 
  3. Ai fini del rientro possono essere  utilizzati  le  economie  di
spesa  e  tutte  le  entrate,  ad  eccezione  di  quelle  provenienti
dall'assunzione di prestiti e di  quelle  con  specifico  vincolo  di
destinazione, nonche' i proventi derivanti dall'alienazione  di  beni
patrimoniali  disponibili  accertati  nel  rispetto   del   principio
contabile applicato concernente la contabilita'  finanziaria  di  cui
all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.
118,  e  da   altre   entrate   in   conto   capitale.   Nelle   more
dell'accertamento dei proventi  derivanti  dall'alienazione  di  beni
patrimoniali  disponibili   il   disavanzo   deve   comunque   essere
ripianato». 
  All'articolo 40: 
    al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:   «della   presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto». 
  Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 40-bis (Potenziamento delle Agenzie fiscali). - 1. Al fine di
garantire    maggiore    efficienza    ed    efficacia    dell'azione
amministrativa, in considerazione  dei  rilevanti  impegni  derivanti
dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per  favorire  gli
adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonche' una  piu'
incisiva  azione  di  contrasto  dell'evasione  fiscale  nazionale  e
internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate  e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate  a  utilizzare
le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo,
rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni  di  euro,  in
deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, per il finanziamento  delle  posizioni  organizzative  e
professionali e degli incarichi  di  responsabilita'  previsti  dalle
vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in  aggiunta
alle risorse complessivamente gia'  destinate  e  utilizzate  a  tale
scopo. Le risorse  certe  e  stabili  del  Fondo  risorse  decentrate
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle  Agenzie  stesse,
di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno  2020  e  di  ulteriori  4
milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2021  per  l'Agenzia  delle
entrate e di 3,5 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2020  per
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  in  deroga  all'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.  Agli  oneri
derivanti dal presente articolo, pari, in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  Art. 40-ter (Proroga degli incentivi di cui all'articolo  1,  comma
954, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145).  -  1.  Gli  incentivi
previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono prorogati, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, limitatamente all'anno 2020,  secondo  le  procedure  e  le
modalita' di cui al medesimo articolo 1, commi da 954  a  956,  della
legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di  25
milioni di euro». 
  All'articolo 41: 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Le aziende che producono prodotti  lattiero-caseari  contenenti
latte vaccino, ovino  o  caprino  registrano  trimestralmente,  nella
banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i
quantitativi di ciascun prodotto ceduto e  le  relative  giacenze  di
magazzino. Con il decreto di cui al  comma  3  e'  inoltre  stabilito
l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di
registrazione dei piccoli produttori"; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3.  Le  modalita'  di  applicazione  del  presente  articolo  sono
stabilite  con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020"». 
  All'articolo 42: 
    al comma 2, lettera a), capoverso 1-quater, secondo  periodo,  le
parole: «, del personale docente  educativo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e del personale docente, educativo». 
  Nel capo III, dopo l'articolo 42 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili). -  1.  Nelle  more
del  completo  recepimento  della  direttiva   (UE)   2018/2001   del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in  attuazione
delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della  medesima  direttiva,
e' consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti  rinnovabili
ovvero  realizzare  comunita'  energetiche  rinnovabili  secondo   le
modalita' e alle  condizioni  stabilite  dal  presente  articolo.  Il
monitoraggio di tali realizzazioni e' funzionale all'acquisizione  di
elementi  utili  all'attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di
autoconsumo di cui  alla  citata  direttiva  (UE)  2018/2001  e  alla
direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno  2019,  relativa  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno
dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  i  consumatori  di  energia
elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di  energia
rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi  dell'articolo  21,
paragrafo  4,  della  direttiva  (UE)   2018/2001,   ovvero   possono
realizzare comunita' energetiche rinnovabili ai  sensi  dell'articolo
22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4  e
nei limiti temporali di cui al comma  4,  lettera  a),  del  presente
articolo. 
  3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel  rispetto
delle seguenti condizioni: 
    a)  nel  caso  di  autoconsumatori  di  energia  rinnovabile  che
agiscono collettivamente, i soggetti  diversi  dai  nuclei  familiari
sono associati nel solo caso in cui le attivita' di cui alle  lettere
a) e b) del comma  4  non  costituiscono  l'attivita'  commerciale  o
professionale principale; 
    b) nel caso di comunita' energetiche, gli azionisti o membri sono
persone  fisiche,  piccole  e  medie  imprese,  enti  territoriali  o
autorita'  locali,  comprese  le  amministrazioni  comunali,   e   la
partecipazione  alla  comunita'  di  energia  rinnovabile  non   puo'
costituire l'attivita' commerciale e industriale principale; 
    c) l'obiettivo principale dell'associazione e'  fornire  benefici
ambientali, economici o  sociali  a  livello  di  comunita'  ai  suoi
azionisti o membri o alle aree locali  in  cui  opera  la  comunita',
piuttosto che profitti finanziari; 
    d) la partecipazione alle comunita'  energetiche  rinnovabili  e'
aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4,
lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili. 
  4.  Le  entita'  giuridiche  costituite  per  la  realizzazione  di
comunita'  energetiche  ed  eventualmente  di   autoconsumatori   che
agiscono  collettivamente  operano  nel   rispetto   delle   seguenti
condizioni: 
    a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio
consumo con impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  di  potenza
complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in  vigore
del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; 
    b)  i  soggetti  partecipanti  condividono   l'energia   prodotta
utilizzando la rete di distribuzione esistente.  L'energia  condivisa
e' pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica
prodotta e immessa in rete  dagli  impianti  a  fonti  rinnovabili  e
l'energia  elettrica  prelevata  dall'insieme  dei   clienti   finali
associati; 
    c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che  puo'
avvenire  anche  attraverso  sistemi  di  accumulo   realizzati   nel
perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini  di
cui alla lettera e); 
    d) nel caso di comunita'  energetiche  rinnovabili,  i  punti  di
prelievo dei consumatori e i punti di immissione  degli  impianti  di
cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione
sottese, alla data  di  creazione  dell'associazione,  alla  medesima
cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione; 
    e)  nel  caso  di  autoconsumatori  di  energia  rinnovabile  che
agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio
o condominio. 
  5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al
comma 2: 
    a) mantengono i loro diritti di cliente finale,  compreso  quello
di scegliere il proprio venditore; 
    b) possono recedere  in  ogni  momento  dalla  configurazione  di
autoconsumo, fermi restando  eventuali  corrispettivi  concordati  in
caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti
sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati; 
    c) regolano i rapporti tramite un contratto  di  diritto  privato
che tiene conto di quanto  disposto  alle  lettere  a)  e  b)  e  che
individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto
dell'energia  condivisa.  I  clienti  finali  partecipanti   possono,
inoltre, demandare a tale  soggetto  la  gestione  delle  partite  di
pagamento e di incasso verso i venditori e  il  Gestore  dei  servizi
energetici (GSE) Spa. 
  6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai  clienti  finali,
compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente
articolo, si  applicano  gli  oneri  generali  di  sistema  ai  sensi
dell'articolo 6, comma  9,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19. 
  7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di  autoconsumo
di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in  tali
configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di
cui al comma 9. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui  al
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  luglio   2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne'  al
meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma  la  fruizione  delle
detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis,  comma  1,  lettera
h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, l'Autorita' di  regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti  necessari  a
garantire l'immediata  attuazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo. La medesima Autorita', inoltre: 
    a) adotta i provvedimenti  necessari  affinche'  il  gestore  del
sistema di distribuzione  e  la  societa'  Terna  Spa  cooperino  per
consentire,  con  modalita'  quanto  piu'   possibile   semplificate,
l'attuazione  delle   disposizioni   del   presente   articolo,   con
particolare  riguardo  alle  modalita'  con  le   quali   sono   rese
disponibili le misure dell'energia condivisa; 
    b) fermo restando quanto previsto dal comma 6,  individua,  anche
in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate
in via regolata, nonche' di quelle connesse al  costo  della  materia
prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia
condivisa, in  quanto  energia  istantaneamente  autoconsumata  sulla
stessa porzione di rete  di  bassa  tensione  e,  per  tale  ragione,
equiparabile all'autoconsumo fisico in situ; 
    c) provvede affinche', in conformita'  a  quanto  disposto  dalla
lettera b) del comma 9, sia  istituito  un  sistema  di  monitoraggio
continuo delle configurazioni realizzate in attuazione  del  presente
articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia  soggetta
al pagamento di tali oneri  e  delle  diverse  componenti  tariffarie
tenendo  conto  delle  possibili  traiettorie   di   crescita   delle
configurazioni   di   autoconsumo,   rilevabili   dall'attivita'   di
monitoraggio, e  dell'evoluzione  del  fabbisogno  complessivo  delle
diverse componenti. Per tali finalita' l'ARERA puo'  avvalersi  delle
societa' del gruppo GSE Spa; 
    d) individua modalita' per favorire la partecipazione diretta dei
comuni e delle pubbliche amministrazioni alle  comunita'  energetiche
rinnovabili. 
  9. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico e' individuata una tariffa incentivante  per
la remunerazione degli impianti a fonti  rinnovabili  inseriti  nelle
configurazioni sperimentali  di  cui  al  comma  2,  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
    a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa ed e'  volta  a
premiare  l'autoconsumo  istantaneo  e  l'utilizzo  di   sistemi   di
accumulo; 
    b) il meccanismo e' realizzato  tenendo  conto  dei  principi  di
semplificazione e di facilita' di accesso e  prevede  un  sistema  di
reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed  energetici  a
cura del GSE Spa, allo scopo  di  acquisire  elementi  utili  per  la
riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto,  da  operare
nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; 
    c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo  massimo  di
fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni  incentivabili
per garantire la redditivita' degli  investimenti,  tenuto  conto  di
quanto disposto dal comma 6; 
    d) il meccanismo  e'  realizzato  tenendo  conto  dell'equilibrio
complessivo degli  oneri  in  bolletta  e  della  necessita'  di  non
incrementare i costi tendenziali rispetto  a  quelli  dei  meccanismi
vigenti; 
    e) e' previsto un unico conguaglio, composto  dalla  restituzione
delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota  di
energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di  cui  al  presente
comma. 
  10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
  All'articolo 43: 
    al comma  3,  le  parole:  «Fondo  sociale  per  l'occupazione  e
formazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fondo  sociale  per
occupazione e formazione,»; 
    al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte  le
seguenti: «del presente articolo»; 
    ai commi 5 e 6, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte
le seguenti: «del presente articolo». 
  E' aggiunto, in fine, il seguente allegato: 
 
                                                          «Allegato 1 
                                       (articolo 39, comma 14-novies) 
                                                           "Tabella 1 
                                              (articolo 1, comma 134) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico