4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034" sono sostituite dalle seguenti: "di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034". 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b)». All'articolo 39: al comma 1: al primo periodo, le parole: «per rimborso prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «per rimborso di prestiti»; al secondo periodo, dopo le parole: «dalla verifica» sono inserite le seguenti: «delle condizioni»; al terzo periodo, dopo le parole: «4 milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui»; al quinto periodo, le parole: «il Ministero degli Interni, cui spetta» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'interno, cui spettano»; all'ottavo periodo, le parole: «dal Regolamento UE 479/2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009»; al comma 6, lettera f), le parole da: «di parte corrente» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti gia' effettuati»; il comma 12 e' sostituito dai seguenti: «12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, al fine di stabilire modalita' e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonche' al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente. 12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente. 12-ter. Le modalita' e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come definiti dal tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»; al comma 14, dopo le parole: «4 milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui»; dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti: «14-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "2017-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2017-2022"; b) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La somma delle quote capitale annuali sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022". 14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 14-quater. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033". 14-quinquies. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui al presente comma". 14-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 e' inserito il seguente: "322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145". 14-septies. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui al presente comma". 14-octies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 14-novies. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. 14-decies. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati"; b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati"»; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria». Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti: «Art. 39-bis (Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). - 1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2017 al 2022" e dopo le parole: "sicurezza stradale" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali". Art. 39-ter (Disciplina del fondo anticipazione di liquidita' degli enti locali). - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidita' nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidita' effettuato in sede di rendiconto 2019, e' ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio. 3. Il fondo anticipazione di liquidita' costituito ai sensi del comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita': a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 e' iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo e' iscritto come fondo anticipazione di liquidita' nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidita', nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. 4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione. Art. 39-quater (Disavanzo degli enti locali). - 1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarieta' finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilita' al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, puo' essere ripianato in non piu' di quindici annualita', a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti. 2. Le modalita' di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. 3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato». All'articolo 40: al comma 1, secondo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto». Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti: «Art. 40-bis (Potenziamento delle Agenzie fiscali). - 1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonche' una piu' incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilita' previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente gia' destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Art. 40-ter (Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). - 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le modalita' di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro». All'articolo 41: dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 e' inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020"». All'articolo 42: al comma 2, lettera a), capoverso 1-quater, secondo periodo, le parole: «, del personale docente educativo» sono sostituite dalle seguenti: «e del personale docente, educativo». Nel capo III, dopo l'articolo 42 e' aggiunto il seguente: «Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili). - 1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, e' consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunita' energetiche rinnovabili secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni e' funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo. 3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni: a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attivita' commerciale o professionale principale; b) nel caso di comunita' energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorita' locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale principale; c) l'obiettivo principale dell'associazione e' fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunita', piuttosto che profitti finanziari; d) la partecipazione alle comunita' energetiche rinnovabili e' aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. 4. Le entita' giuridiche costituite per la realizzazione di comunita' energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa e' pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati; c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che puo' avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e); d) nel caso di comunita' energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione; e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio. 5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2: a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore; b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati; c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa. 6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorita', inoltre: a) adotta i provvedimenti necessari affinche' il gestore del sistema di distribuzione e la societa' Terna Spa cooperino per consentire, con modalita' quanto piu' possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita' con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa; b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ; c) provvede affinche', in conformita' a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attivita' di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalita' l'ARERA puo' avvalersi delle societa' del gruppo GSE Spa; d) individua modalita' per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunita' energetiche rinnovabili. 9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri: a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa ed e' volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo; b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilita' di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo massimo di fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditivita' degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6; d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessita' di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti; e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma. 10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». All'articolo 43: al comma 3, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,»; al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; ai commi 5 e 6, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo». E' aggiunto, in fine, il seguente allegato: «Allegato 1 (articolo 39, comma 14-novies) "Tabella 1 (articolo 1, comma 134) Parte di provvedimento in formato grafico