4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: "di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400
milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2034" sono sostituite dalle seguenti: "di 360
milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno
2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034".
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b)».
All'articolo 39:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «per rimborso prestiti» sono
sostituite dalle seguenti: «per rimborso di prestiti»;
al secondo periodo, dopo le parole: «dalla verifica» sono
inserite le seguenti: «delle condizioni»;
al terzo periodo, dopo le parole: «4 milioni di euro» e'
inserita la seguente: «annui»;
al quinto periodo, le parole: «il Ministero degli Interni, cui
spetta» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'interno,
cui spettano»;
all'ottavo periodo, le parole: «dal Regolamento UE 479/2009»
sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (CE) n. 479/2009 del
Consiglio, del 25 maggio 2009»;
al comma 6, lettera f), le parole da: «di parte corrente» fino
alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di importo
tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui
al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti
gia' effettuati»;
il comma 12 e' sostituito dai seguenti:
«12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico composto da
rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento
del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
regioni, al fine di stabilire modalita' e termini per l'applicazione,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle
disposizioni recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei
confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' al fine di valutare eventuali adeguamenti della
normativa vigente.
12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di
cui al comma 12 ai componenti non spettano indennita', gettoni di
presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri
per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle
risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili
a legislazione vigente.
12-ter. Le modalita' e i termini per l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come definiti dal tavolo
tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 14, dopo le parole: «4 milioni di euro» e' inserita la
seguente: «annui»;
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "2017-2021" sono sostituite dalle
seguenti: "2017-2022";
b) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La somma delle
quote capitale annuali sospese e' rimborsata linearmente, in quote
annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla
sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione
esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare
entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a
quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli
finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato
dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio
2022".
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
14-quater. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni
nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non
si applica per gli anni dal 2023 al 2033".
14-quinquies. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il
presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022
confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il
decreto di cui al presente comma".
14-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo il comma 322 e' inserito il seguente:
"322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse
derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma
321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti
diretti e indiretti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".
14-septies. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il
presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022
confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il
decreto di cui al presente comma".
14-octies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi
da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente
riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a
statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145.
14-novies. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al
presente decreto.
14-decies. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' alla copertura, anche a titolo di
anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali
all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";
b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche' dei mutui per la copertura, anche a titolo di
anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali
all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati"»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure organizzative
urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e
delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi
finanziaria».
Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:
«Art. 39-bis (Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni
previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285). - 1. All'articolo 18, comma 3-bis, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "Per gli anni 2017 e
2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2017 al 2022"
e dopo le parole: "sicurezza stradale" sono aggiunte le seguenti: ",
nonche' per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la
rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e
delle sedi stradali".
Art. 39-ter (Disciplina del fondo anticipazione di liquidita' degli
enti locali). - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della
Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di
approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo
anticipazione di liquidita' nel risultato di amministrazione al 31
dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle
anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non
ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non
superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione
di liquidita' effettuato in sede di rendiconto 2019, e' ripianato
annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari
all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
3. Il fondo anticipazione di liquidita' costituito ai sensi del
comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita':
a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata
dell'esercizio 2020 e' iscritto, come utilizzo del risultato di
amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidita'
accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo
importo e' iscritto come fondo anticipazione di liquidita' nel titolo
4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020,
riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo
anticipazione di liquidita', nell'entrata di ciascun esercizio del
bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato nella spesa
dell'esercizio precedente e nella spesa e' stanziato il medesimo
fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato
nell'esercizio.
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo
anticipazione di liquidita' e' applicata al bilancio di previsione
anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
Art. 39-quater (Disavanzo degli enti locali). - 1. Al fine di
prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di
precarieta' finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in
sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non
superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia
esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in sede di
approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo
semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento
assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia
esigibilita' al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la
cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo
crediti di dubbia esigibilita' accantonato in sede di rendiconto
2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, puo' essere
ripianato in non piu' di quindici annualita', a decorrere
dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
2. Le modalita' di recupero devono essere definite con
deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere
dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni
dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale
deliberazione e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata
approvazione del rendiconto di gestione.
3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di
spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti
dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di
destinazione, nonche' i proventi derivanti dall'alienazione di beni
patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio
contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui
all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more
dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni
patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere
ripianato».
All'articolo 40:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «della presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:
«Art. 40-bis (Potenziamento delle Agenzie fiscali). - 1. Al fine di
garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti
dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli
adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonche' una piu'
incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e
internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare
le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo,
rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in
deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e
professionali e degli incarichi di responsabilita' previsti dalle
vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta
alle risorse complessivamente gia' destinate e utilizzate a tale
scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse,
di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e di ulteriori 4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'Agenzia delle
entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri
derivanti dal presente articolo, pari, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 40-ter (Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma
954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). - 1. Gli incentivi
previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le
modalita' di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della
legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25
milioni di euro».
All'articolo 41:
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti
latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella
banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i
quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di
magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 e' inoltre stabilito
l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di
registrazione dei piccoli produttori";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono
stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020"».
All'articolo 42:
al comma 2, lettera a), capoverso 1-quater, secondo periodo, le
parole: «, del personale docente educativo» sono sostituite dalle
seguenti: «e del personale docente, educativo».
Nel capo III, dopo l'articolo 42 e' aggiunto il seguente:
«Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili). - 1. Nelle more
del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione
delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva,
e' consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili
ovvero realizzare comunita' energetiche rinnovabili secondo le
modalita' e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il
monitoraggio di tali realizzazioni e' funzionale all'acquisizione di
elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di
autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla
direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i consumatori di energia
elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono
realizzare comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo
22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e
nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente
articolo.
3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari
sono associati nel solo caso in cui le attivita' di cui alle lettere
a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attivita' commerciale o
professionale principale;
b) nel caso di comunita' energetiche, gli azionisti o membri sono
persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o
autorita' locali, comprese le amministrazioni comunali, e la
partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non puo'
costituire l'attivita' commerciale e industriale principale;
c) l'obiettivo principale dell'associazione e' fornire benefici
ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai suoi
azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunita',
piuttosto che profitti finanziari;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche rinnovabili e'
aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4,
lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili.
4. Le entita' giuridiche costituite per la realizzazione di
comunita' energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che
agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio
consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta
utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa
e' pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica
prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e
l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali
associati;
c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che puo'
avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel
perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di
cui alla lettera e);
d) nel caso di comunita' energetiche rinnovabili, i punti di
prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di
cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione
sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima
cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio
o condominio.
5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al
comma 2:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello
di scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di
autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in
caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti
sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato
che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che
individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto
dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono,
inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di
pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi
energetici (GSE) Spa.
6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali,
compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente
articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi
dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19.
7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo
di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali
configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di
cui al comma 9. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' al
meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle
detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a
garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente
articolo. La medesima Autorita', inoltre:
a) adotta i provvedimenti necessari affinche' il gestore del
sistema di distribuzione e la societa' Terna Spa cooperino per
consentire, con modalita' quanto piu' possibile semplificate,
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con
particolare riguardo alle modalita' con le quali sono rese
disponibili le misure dell'energia condivisa;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche
in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate
in via regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia
prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia
condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla
stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione,
equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
c) provvede affinche', in conformita' a quanto disposto dalla
lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio
continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente
articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta
al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie
tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle
configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attivita' di
monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle
diverse componenti. Per tali finalita' l'ARERA puo' avvalersi delle
societa' del gruppo GSE Spa;
d) individua modalita' per favorire la partecipazione diretta dei
comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunita' energetiche
rinnovabili.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico e' individuata una tariffa incentivante per
la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle
configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei
seguenti criteri:
a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa ed e' volta a
premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di
accumulo;
b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei principi di
semplificazione e di facilita' di accesso e prevede un sistema di
reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a
cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la
riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare
nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo massimo di
fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni incentivabili
per garantire la redditivita' degli investimenti, tenuto conto di
quanto disposto dal comma 6;
d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dell'equilibrio
complessivo degli oneri in bolletta e della necessita' di non
incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi
vigenti;
e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione
delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di
energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente
comma.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 43:
al comma 3, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e
formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per
occupazione e formazione,»;
al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le
seguenti: «del presente articolo»;
ai commi 5 e 6, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte
le seguenti: «del presente articolo».
E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:
«Allegato 1
(articolo 39, comma 14-novies)
"Tabella 1
(articolo 1, comma 134)
Parte di provvedimento in formato grafico