(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  30
                        dicembre 2019, n. 161 
 
    All'articolo 1, comma 1: 
      al numero 1), le parole: « 29 febbraio 2020 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 30 aprile 2020 »; 
      al numero 2), le parole: « 1°  marzo  2020  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 1° maggio 2020 ». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, lettera a), le parole: « ai  sensi  degli  articoli
268 e 415-bis » sono sostituite dalle  seguenti:  «  ai  sensi  degli
articoli 268, 415-bis o 454 »; 
      al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        « b-bis) all'articolo 266, comma 1, dopo fa lettera f-quater)
e' aggiunta la seguente: 
          "f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al  fine  di
agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stesso
articolo" »; 
      al comma 1, lettera c), le  parole:  «  e  per  i  delitti  dei
pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro  la
pubblica amministrazione per  i  quali  e'  prevista  la  pena  della
reclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,  determinata  a
norma dell'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: «  e,  previa
indicazione delle ragioni che ne giustificano  l'utilizzo  anche  nei
luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale,  per  i  delitti
dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro
la pubblica amministrazione per i quali e'  prevista  la  pena  della
reclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,  determinata  a
norma dell'articolo 4 »; 
      al comma 1, lettera e): 
        al numero 1), capoverso 2-bis, le  parole:  «  salvo  che  si
tratti di intercettazioni » sono sostituite dalle seguenti:  «  salvo
che risultino »; 
        al  numero  3),  capoverso  6,  le  parole:  «  Ai  difensori
dell'imputato e' immediatamente dato avviso » sono  sostituite  dalle
seguenti: « Ai difensori delle parti e' immediatamente dato avviso »; 
        al numero 3), capoverso 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: « Il giudice, con il consenso  delle  parti,  puo'  disporre
l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni  ovvero  delle
informazioni contenute nei flussi  di  comunicazioni  informatiche  o
telematiche effettuate dalla  polizia  giudiziaria  nel  corso  delle
indagini. In caso di contestazioni si applicano  le  disposizioni  di
cui al primo periodo »; 
      al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1, dopo  il  primo
periodo e' inserito il seguente: «Non sono coperti da segreto solo  i
verbali  e  le  registrazioni  delle  comunicazioni  e  conversazioni
acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5,  o  comunque
utilizzati  nel  corso  delle  indagini  preliminari  e,  al  secondo
periodo, le parole: « Al giudice per le  indagini  preliminari  e  ai
difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti  e  facolta'
e'  in  ogni  caso  consentito  l'accesso  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « Al giudice per le indagini  preliminari  e  ai  difensori
delle parti, successivamente al deposito effettuato  ai  sensi  degli
articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo  454,  comma
2-bis, per l'esercizio dei loro  diritti  e  facolta'  e'  consentito
l'accesso »; 
      al comma 1, lettera g): 
        al numero 1) e' premesso il seguente: 
          « 01) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1. I risultati delle intercettazioni  non  possono  essere
utilizzati in procedimenti diversi da quelli  nei  quali  sono  stati
disposti,  salvo  che  risultino  rilevanti  e   indispensabili   per
l'accertamento di delitti per i quali e'  obbligatorio  l'arresto  in
flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" »; 
        al numero 1), il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente: 
          1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  i
risultati delle intercettazioni tra presenti  operate  con  captatore
informatico  su  dispositivo  elettronico  portatile  possono  essere
utilizzati anche per la prova  di  reati  diversi  da  quelli  per  i
quali e' stato emesso il decreto di autorizzazione qualora  risultino
indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati  dall'articolo
266, comma 2-bis »; 
    al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
      «h) all'articolo 291, comma 1, dopo le  parole:  "conversazioni
rilevanti,"  sono  inserite  le  seguenti:  "e   comunque   conferiti
nell'archivio di cui all'articolo 269," »; 
    al comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
      «i) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo  e'  sostituito
dal seguente: "Il difensore ha diritto di  esaminare  e  di  estrarre
copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di
cui all'articolo 291, comma 1" »; 
    al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, dopo le  parole:  «  per
via telematica gli atti » e' inserita la seguente: « depositati »; 
    al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Il termine di cui al presente comma  puo'  essere
prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore »; 
    al comma 2, lettera a), capoverso Art. 89: 
      al comma 2, le parole: « possono essere  impiegati  soltanto  »
sono sostituite dalle seguenti: « , devono essere impiegati »; 
    al comma 3, le parole:  «  Nei  casi  previsti  dal  comma  2  le
comunicazioni intercettate sono trasferite »  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Nei  casi  previsti  dal   comma   2   le   comunicazioni
intercettate  sono  conferite  »  e  le  parole:   «   esclusivamente
nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice »
sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente negli impianti della
procura della Repubblica »; 
    al comma 2, lettera  b),  capoverso  Art.  89-bis,  comma  4,  le
parole: « articoli 268 e 415-bis » sono sostituite dalle seguenti:  «
articoli 268, 415-bis e 454 »; 
    al comma 5, le parole: « nonche' di consultazione e richiesta  di
copie, » sono soppresse; 
    al comma 8, le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « 30 aprile 2020 ».