Allegato A) (articolo 6) Requisiti minimi di sicurezza dei «campi attrezzati» per lo svolgimento delle attivita' amatoriali ed agonistiche 1. Area di svolgimento delle attivita' amatoriali e agonistiche. a) Nei «campi attrezzati» per lo svolgimento delle attivita' amatoriali ed agonistiche deve essere individuata la cosiddetta «area di gioco», la cui estensione deve essere ben definita ed evidenziata con una linea di demarcazione lungo tutto il suo perimetro. A distanza di almeno 1,5 mt. al di fuori dalla linea di demarcazione deve essere allestita un'apposita rete di recinzione di sicurezza di altezza non inferiore a 4,5 mt.. La rete di recinzione, stabilmente sorretta, deve essere a maglia, di larghezza inferiore al calibro delle capsule marcatrici utilizzate da ciascuno strumento marcatore, di materiale e di consistenza idonea a resistere all'impatto ravvicinato, proporzionato alla forza impressa dallo strumento marcatore alla capsula marcatrice, rapportata all'energia cinetica erogata misurata in joules. In luogo della rete di recinzione di sicurezza e' consentito l'uso di «arene gonfiabili», conformi alla normativa nazionale ed europea in materia. All'interno dell'area di gioco deve essere prevista un'area di sicurezza, anch'essa delimitata da una rete di recinzione su almeno tre lati, atta a consentire l'ingresso e l'uscita dei giocatori. b) Su tutto il perimetro dei «campi attrezzati» devono essere presenti cartelli di segnalazione, ben visibili dall'esterno e disposti ad almeno 1,5 mt. da terra, recanti l'indicazione: «Divieto per il pubblico di avvicinarsi ad una distanza inferiore ad un metro dalla rete» di recinzione di sicurezza. 2. Obbligo di avvalersi degli «Assistenti di campo». a) All'interno dei «campi attrezzati» deve essere presente, prima di dare inizio e per l'arco temporale di svolgimento delle attivita' amatoriali ed agonistiche, almeno un assistente di campo. b) Gli assistenti di campo debbono verificare l'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei giocatori, verificare il regolare svolgimento del gioco ed il corretto utilizzo dei marcatori. c) Le norme di sicurezza da osservare debbono essere ben visibili prima dell'ingresso nel «campo attrezzato» e riportate su cartelli posti ad un'altezza da terra di almeno 1,5 mt.. 3. Uso dei dispositivi di protezione individuale. a) Gli utilizzatori degli strumenti marcatori per le attivita' amatoriali ed agonistiche nei «campi attrezzati» e chiunque accede all'interno delle «aree di gioco» devono indossare idonei dispositivi muniti di adeguata imbottitura per la protezione del petto, del collo, delle mani e del viso. b) Per la protezione del viso devono essere utilizzate maschere di materiale resistente idonee a coprire interamente il volto, munite di lenti realizzate secondo gli standard ASTM. c) A cura dei titolari responsabili della gestione dei «campi attrezzati» sono individuate con idonea segnaletica le zone dove e' obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale. 4. Regolamento del «campo attrezzato». In ciascun «campo attrezzato» il soggetto autorizzato, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del regolamento, e' responsabile della gestione del campo ed a tal fine redige un Regolamento di gioco, che deve essere allegato all'istanza di autorizzazione e deve prevedere, tra l'altro, al fine di consentire l'effettiva verifica dell'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei giocatori, del regolare svolgimento del gioco e del corretto utilizzo dei marcatori, un numero progressivo degli assistenti di campo, parametrato in base alla capienza del campo e/o alla presenza effettiva dei soggetti impegnati nell'attivita' amatoriale o in quella agonistica. E' fatto obbligo agli avventori di prendere visione del Regolamento. Il titolare della gestione del «campo attrezzato» assicura l'osservanza del predetto Regolamento da parte dei giocatori.