(Allegato) (parte 2)
      6. I soggetti di cui al comma 1 possono  esercitare,  ai  sensi
dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo  23  maggio
2011, n. 79,  il  diritto  di  recesso  dai  contratti  di  pacchetto
turistico da eseguire nei periodi  di  ricovero,  di  quarantena  con
sorveglianza  attiva,  di  permanenza  domiciliare   fiduciaria   con
sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle aree interessate dal  contagio  come  individuate  dai
decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  13,  o  negli  Stati
dove e' impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione
della situazione emergenziale epidemiologica  da  COVID-19.  In  tali
casi   l'organizzatore,   in   alternativa   al   rimborso   previsto
dall'articolo 41,  commi  4  e  6,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo'  offrire  al  viaggiatore  un
pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore
con restituzione della differenza di prezzo oppure puo' procedere  al
rimborso  o,  altrimenti,  puo'  emettere,  anche  per   il   tramite
dell'agenzia venditrice, un voucher,  da  utilizzare  entro  un  anno
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga
all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.
79, il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti
i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di  servizi  e  comunque
non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. 
      7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare,
ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui  al
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso  dai
contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1,  dai  contratti
di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove  sia
impedito o  vietato  lo  sbarco,  l'approdo  o  l'arrivo  in  ragione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   e   comunque   quando
l'esecuzione del contratto e' impedita,  in  tutto  o  in  parte,  da
provvedimenti adottati a causa  di  tale  emergenza  dalle  autorita'
nazionali,  internazionali  o  di  Stati   esteri.   In   tali   casi
l'organizzatore, in alternativa al  rimborso  previsto  dall'articolo
41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  puo'
offrire  al  viaggiatore  un  pacchetto   sostitutivo   di   qualita'
equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza
di prezzo oppure puo'  procedere  al  rimborso  o,  altrimenti,  puo'
emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice,  un  voucher,
da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo  pari  al
rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e'  corrisposto  e  il
voucher e' emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai  singoli
fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla  data
prevista di inizio del viaggio. 
      8.  Per  la  sospensione  dei  viaggi  e  delle  iniziative  di
istruzione disposta in ragione dello stato  di  emergenza  deliberato
dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica  l'articolo
1463 del codice civile  nonche'  quanto  previsto  dall'articolo  41,
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.
79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio
del  pacchetto  di  viaggio.  Il  rimborso  puo'  essere   effettuato
dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher  di  pari
importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno
dall'emissione. In deroga  all'articolo  41,  comma  6,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n.  79,  l'organizzatore  corrisponde  il
rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o  i  voucher
dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni
dalla data prevista di inizio del viaggio. E' sempre  corrisposto  il
rimborso con restituzione della somma  versata,  senza  emissione  di
voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione  riguarda  la
scuola dell'infanzia o le classi terminali della  scuola  primaria  e
della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono  fatti  salvi,
con effetto per l'anno scolastico 2020/2021,  i  rapporti  instaurati
alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici  committenti
con  gli  organizzatori  aggiudicatari.  Nell'ambito   degli   stessi
rapporti  con  ciascun   organizzatore,   gli   istituti   scolastici
committenti possono modificare le modalita' di svolgimento di viaggi,
iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite  didattiche  comunque
denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi,  alle
date e alle destinazioni. 
      9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura
ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato  in  favore
del  soggetto  dal  quale  hanno   ricevuto   il   pagamento   oppure
all'emissione in  suo  favore  di  un  voucher  di  pari  importo  da
utilizzare entro un anno dall'emissione. 
      10. Le disposizioni del presente articolo trovano  applicazione
anche nei casi in cui il titolo  di  viaggio  o  il  soggiorno  o  il
pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite
di un'agenzia di viaggio o di un portale di  prenotazione,  anche  in
deroga alle condizioni pattuite. 
      11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a  7,  per  tutti  i
rapporti  inerenti  ai  contratti  di  cui  al  presente  articolo  e
instaurati con effetto  dall'11  marzo  2020  al  30  settembre  2020
nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere
all'estero e per le prestazioni in favore di  contraenti  provenienti
dall'estero, quando le prestazioni  non  siano  rese  a  causa  degli
effetti  derivanti  dallo  stato  di  emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, la controprestazione gia' ricevuta puo'  essere  restituita
mediante  un  voucher  di   pari   importo   valido   per   un   anno
dall'emissione. 
      12. L'emissione dei  voucher  previsti  dal  presente  articolo
assolve i correlativi obblighi di  rimborso  e  non  richiede  alcuna
forma di accettazione da parte del destinatario. 
      13. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono  norme
di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della  legge  31
maggio 1995, n. 218,  e  dell'articolo  9  del  regolamento  (CE)  n.
593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008». 
    All'articolo 89: 
      al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «due  Fondi»  sono
inserite le seguenti: «da ripartire»; 
      al comma 3, lettera b), le parole: «a mediante» sono sostituite
dalla seguente: «mediante»  e  le  parole:  «per  il  turismo.»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il turismo;»; 
      al comma 3, lettera c), le parole: «a mediante riduzioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «mediante riduzione». 
    All'articolo 90: 
      al comma 1, dopo le parole: «23  febbraio  2020,  n.  6,»  sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
marzo 2020, n. 13, e al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,»  e  dopo
le parole: «comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: «della legge  22
aprile 1941, n. 633,». 
    Dopo l'articolo 90 e' inserito il seguente: 
      «Art. 90-bis (Carta della famiglia). - 1. Per l'anno  2020,  la
carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e'  destinata  alle  famiglie  con  almeno  un
figlio a carico. 
      2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di  cui  al  comma  1,
pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere  sul  Fondo
per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248». 
    All'articolo 91: 
      al comma 1,  capoverso  6-bis,  le  parole:  «di  cui  presente
decreto e' sempre valutata» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui
al presente decreto e' sempre valutato» e le parole:  «e  1223  c.c.»
sono sostituite dalle seguenti: «e 1223 del codice civile»; 
      al  secondo  capoverso,  le  parole:  «-   All'articolo»   sono
sostituite dalle seguenti: «2. All'articolo»; 
      alla rubrica, dopo le  parole:  «in  materia»  e'  inserita  la
seguente: «di». 
    All'articolo 92: 
      al comma 1, le parole: «di entrata di entrata» sono  sostituite
dalle seguenti: «di entrata» 
      al comma 2,  al  primo  periodo,  le  parole:  «di  entrata  di
entrata» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata» ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni  di  cui  al  presente
comma si applicano  altresi'  ai  concessionari  demaniali  marittimi
titolari di concessione rilasciata da Autorita' portuale o  Autorita'
di sistema portuale  ai  sensi  dell'articolo  36  del  codice  della
navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro
il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse»; 
      al comma 3, le parole: «ed effettuati»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e da effettuare»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis.  Al  fine   di   contenere   gli   effetti   negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto
alla diffusione  del  virus  sui  gestori  di  servizi  di  trasporto
pubblico locale e regionale e di trasporto  scolastico,  non  possono
essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche  laddove
negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o
penali in ragione  delle  minori  corse  effettuate  o  delle  minori
percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al  31
dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al
trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza  e  ai  servizi
ferroviari interregionali indivisi. 
        4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus
COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti  dei
servizi di trasporto pubblico locale,  possono  essere  sospese,  con
facolta' di proroga degli affidamenti in atto  al  23  febbraio  2020
fino a dodici  mesi  successivi  alla  dichiarazione  di  conclusione
dell'emergenza; restano escluse le  procedure  di  evidenza  pubblica
relative ai servizi di trasporto pubblico locale  gia'  definite  con
l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. 
        4-quater. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
4-bis e 4-ter e'  subordinata  all'autorizzazione  della  Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. 
        4-quinquies. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con  modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 giugno 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020". 
        4-sexies. All'articolo  5,  comma  2,  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c),  numeri  1.2)  e  2),
hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021"»; 
      alla rubrica, le parole: «stradale e di trasporto  di  pubblico
di persone» sono sostituite dalle seguenti: «marittimo di merci e  di
persone, nonche' di circolazione di veicoli». 
    All'articolo 93: 
      al comma 1, terzo periodo, le parole: «al primo  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo»; 
      al comma 2, le parole: «della presente norma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del presente decreto». 
    All'articolo 94: 
      alla rubrica, la parola: «areo» e' sostituita  dalla  seguente:
«aereo». 
    Dopo l'articolo 94 e' inserito il seguente: 
      «Art. 94-bis (Disposizioni urgenti per il territorio di  Savona
a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese  di  novembre
2019). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio  da  COVID-19  e  di  consentire  la  ripresa
economica dell'area della Provincia di Savona,  la  Regione  Liguria,
nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima  regione
ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, puo' erogare nell'anno 2020,  nel  limite  di
spesa di 1,5 milioni  di  euro,  un'indennita'  pari  al  trattamento
straordinario di integrazione salariale, comprensiva  della  relativa
contribuzione figurativa, per la durata massima di  dodici  mesi,  in
favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di  Savona
impossibilitati a prestare attivita' lavorativa in tutto o in parte a
seguito della  frana  verificatasi  lungo  l'impianto  funiviario  di
Savona in concessione alla societa'  Funivie  S.p.a.  in  conseguenza
degli eccezionali eventi atmosferici del mese di  novembre  2019.  La
misura di cui al primo periodo e' residuale rispetto  ai  trattamenti
di integrazione salariale, compresi quelli  a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148. 
      2. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento  netto  derivanti  dal  comma  1,  pari  a
900.000 euro per l'anno 2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
      3. Al fine di contribuire alla  ripresa  economica  nelle  zone
colpite dalle misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli
interventi urgenti di ripristino  della  funzionalita'  dell'impianto
funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a.,  il
provveditore interregionale  alle  opere  pubbliche  per  le  regioni
Piemonte,  Valle  d'Aosta   e   Liguria   e'   nominato   Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55. 
      4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri  di  cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi
necessari  per  il  ripristino  della   funzionalita'   dell'impianto
funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., nel
limite delle risorse di cui al comma 7. 
      5. Per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  presente
articolo, al Commissario straordinario  non  spetta  alcun  compenso,
gettone di presenza, indennita' comunque  denominata  o  rimborso  di
spese. 
      6. Il  Commissario  straordinario,  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui al presente  articolo,  si  avvale,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, delle  strutture  centrali  e
periferiche del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
nonche' di societa' dallo stesso controllate. 
      7. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata  la  spesa
di 4.000.000 di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 95, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
relativamente alle risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  il  finanziamento
del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali». 
    All'articolo 96: 
      al comma 1, dopo le  parole:  «di  cui  all'articolo  27»  sono
inserite le seguenti: «del presente decreto»; 
      al comma 3, le parole: «convertito in  legge»  sono  sostituite
dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»; 
      al comma 4,  le  parole:  «del  fondo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle risorse». 
    All'articolo 98: 
      al  comma  1,  alinea,  le  parole:  «con  modificazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»; 
      al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: «comunque valide»  sono
sostituite dalle seguenti: «comunque valide"»; 
      al comma 2, lettera a), le parole: «2.000 per  l'anno  2019  e»
sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro per l'anno 2019 e di». 
    All'articolo 99: 
      al comma 3, le parole: «dell'art.  793  c.c.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 793 del codice civile»; 
      al comma 4, dopo le parole: «I maggiori introiti» sono inserite
le seguenti: «derivanti dalle erogazioni liberali di cui al  presente
articolo». 
    All'articolo 100: 
      al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca sono
individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse  di
cui al precedente periodo  tra  le  universita',  anche  non  statali
legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui  alla  legge  29
luglio 1991, n. 243, le istituzioni  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della  legge  21  dicembre
1999,  n.  508,  gli  enti  di   ricerca   vigilati   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca ed i collegi universitari di  merito
accreditati»; 
      al  comma  2,  dopo  le  parole:  «dell'Istituto  Nazionale  di
Statistica - ISTAT,» sono inserite le seguenti: «il cui consiglio  e'
validamente insediato con la  nomina  della  maggioranza  dei  membri
previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020». 
    All'articolo 101: 
      al comma 2, dopo le parole: «23  febbraio  2020,  n.  6,»  sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
marzo 2020, n. 13, nonche' degli articoli 1 e 2 del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19,» e le parole: «del D.P.R.» sono  sostituite  dalle
seguenti: «del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica»; 
      al  comma  5,  le  parole:  «dell'apprendimento  nonche'»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'apprendimento, nonche'»; 
      al comma 6, le parole: «del 8 agosto», ovunque ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti:  «dell'8  agosto»,  la  parola:  «D.P.R.»,
ovunque  ricorre,  e'  sostituita  dalle   seguenti:   «decreto   del
Presidente  della  Repubblica»,  le  parole:  «al  11  luglio»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «all'11  luglio»,  le  parole:   «Legge
240/2010» sono sostituite dalle seguenti: «legge n. 240 del  2010»  e
le parole: «di dell'abilitazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'abilitazione»; 
      dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
        «6-bis. Le universita'  e  gli  istituti  di  ricerca,  anche
mediante   convenzioni,   promuovono,   nell'esercizio   della   loro
autonomia, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche
e ad ogni database e software allo  stato  attuale  accessibili  solo
mediante reti di ateneo. 
        6-ter. Nell'espletamento delle procedure valutative  previste
dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  le
commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di  ateneo
rispondenti   ai   criteri   fissati   dal   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  4  agosto  2011,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  198  del  26  agosto  2011,
tengono conto delle limitazioni all'attivita' di ricerca  scientifica
connaturate a tutte le disposizioni  conseguenti  alla  dichiarazione
dello stato di emergenza deliberata dal  Consiglio  dei  ministri  in
data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorita' straniere  o
sovranazionali   conseguenti   alla   dichiarazione   di    emergenza
internazionale  di  salute  pubblica  (Public  Health  Emergency   of
International Concern -  PHEIC)  dell'Organizzazione  mondiale  della
sanita' del 30 gennaio 2020». 
    All'articolo 102: 
      al comma 1, secondo periodo, le  parole  da:  «al  decreto  del
Ministro» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle  seguenti:
«al decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16  marzo
2007, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  155  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007»; 
      al comma 2, le parole: «si  abilitano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono abilitati»; 
      al comma 3, le parole: «n. 58 del 2008» sono  sostituite  dalle
seguenti: «n. 58 del 2018»; 
      al comma 5,  al  secondo  capoverso  e'  premessa  la  seguente
numerazione: «6.»,  le  parole:  «e  successive  modificazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 7 settembre 2005,» e le parole: «legge 1  febbraio  2006,  n.  4»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° febbraio 2006, n. 43,». 
    All'articolo 103: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Il periodo di sospensione di cui  al  comma  1  trova
altresi' applicazione in relazione ai termini  relativi  ai  processi
esecutivi  e  alle  procedure  concorsuali,  nonche'  ai  termini  di
notificazione dei processi verbali, di esecuzione  del  pagamento  in
misura ridotta, di  svolgimento  di  attivita'  difensiva  e  per  la
presentazione di ricorsi giurisdizionali»; 
      il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
        «2. Tutti i certificati,  attestati,  permessi,  concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31
luglio 2020, conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta  giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si  applica  anche  alle
segnalazioni  certificate  di  inizio  attivita',  alle  segnalazioni
certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche
e alle autorizzazioni ambientali  comunque  denominate.  Il  medesimo
termine si applica anche al ritiro  dei  titoli  abilitativi  edilizi
comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di  cessazione
dello stato di emergenza. 
        2-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio  e
fine lavori  previsti  dalle  convenzioni  di  lottizzazione  di  cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  ovvero  dagli
accordi similari comunque denominati  dalla  legislazione  regionale,
nonche' i termini dei relativi piani attuativi e di  qualunque  altro
atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio  2020,  sono  prorogati  di  novanta   giorni.   La   presente
disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto  1942,  n.
1150,  ovvero  degli  accordi  similari  comunque  denominati   dalla
legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi che hanno
usufruito della proroga di cui  all'articolo  30,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
        2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di  validita'  dal
31 gennaio  2020  e  fino  al  31  luglio  2020,  aventi  ad  oggetto
l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio
e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla  durata
della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione
contrattuale, il  committente  e'  tenuto  al  pagamento  dei  lavori
eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. 
        2-quater. I permessi di  soggiorno  dei  cittadini  di  Paesi
terzi conservano la loro validita'  fino  al  31  agosto  2020.  Sono
prorogati fino al medesimo termine anche: 
          a) i termini per la conversione dei permessi  di  soggiorno
da studio a lavoro  subordinato  e  da  lavoro  stagionale  a  lavoro
subordinato non stagionale; 
          b) le autorizzazioni al soggiorno di  cui  all'articolo  5,
comma 7, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286; 
          c) i documenti  di  viaggio  di  cui  all'articolo  24  del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
          d) la  validita'  dei  nulla  osta  rilasciati  per  lavoro
stagionale,  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  24   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
          e)  la  validita'  dei  nulla  osta   rilasciati   per   il
ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e  29-bis  del
decreto legislativo n. 286 del 1998; 
          f) la validita' dei nulla osta rilasciati  per  lavoro  per
casi particolari di cui agli  articoli  27  e  seguenti  del  decreto
legislativo  n.  286  del  1998,  tra   cui   ricerca,   blue   card,
trasferimenti infrasocietari. 
        2-quinquies. Le disposizioni di  cui  al  comma  2-quater  si
applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24,
26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286.  Il  presente  comma  si  applica  anche   alle   richieste   di
conversione»; 
      al comma 3, le parole da: «23 febbraio 2020» fino  a:  «n.  11»
sono sostituite dalle seguenti: «23 febbraio 2020, n. 6,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo  2020,
n. 19»; 
      al comma 6, le parole: «30 giugno 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° settembre 2020»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        «6-bis. Il termine di prescrizione  di  cui  all'articolo  28
della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  relativo  ai  provvedimenti
ingiuntivi emessi in materia di  lavoro  e  legislazione  sociale  e'
sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione. Ove il  decorso  abbia  inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla
fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso  il  termine  di
cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689». 
    Dopo l'articolo 103 e' inserito il seguente: 
      «Art. 103-bis (Proroga della scadenza  delle  certificazioni  e
dei collaudi dei motopescherecci). - 1. Tutte le certificazioni  e  i
collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonche'
delle unita' di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
novembre 1991, n. 435, rilasciati  dalle  Amministrazioni  statali  e
dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data  successiva  al  30
gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020,  sono  prorogati
al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto e fino alla data  del  31  agosto  2020,  in  deroga
all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i  contratti  di
arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale  dei  servizi
ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero
dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo
329  del  codice  della  navigazione,  fermo  restando  l'obbligo  di
procedere alle annotazioni ed alle convalide  previste  dall'articolo
357, comma 3,  del  regolamento per  l'esecuzione  del  codice  della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328». 
    All'articolo 104: 
      al comma 1, le parole: «scaduti o in  scadenza  successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono  sostituite
dalle seguenti: «con scadenza dal 31 gennaio 2020». 
    All'articolo 105: 
      al comma 1, dopo le parole:  «articolo  74»  sono  inserite  le
seguenti: «, comma 1,»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Al proprietario, al  conduttore  o  al  detentore,  a
qualsiasi titolo, di terreni sui  quali  insistono  piante  infettate
dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai  lavoratori  da  tali
soggetti delegati, e' consentito  lo  spostamento  scadenzato  in  un
comune diverso rispetto a quello in cui  attualmente  si  trovano  al
fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni
altra attivita' ad  esse  connessa,  disposte  dai  provvedimenti  di
emergenza  fitosanitaria  di  cui  all'articolo  18-bis  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 
        1-ter. Al proprietario,  al  conduttore  o  al  detentore,  a
qualsiasi titolo, di terreni coltivati o  non  coltivati,  ovvero  ai
lavoratori da tali soggetti delegati, e'  consentito  lo  spostamento
scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui  attualmente
si trovano per provvedere alla  cura  e  alla  pulizia  dei  predetti
terreni, al fine di evitare il rischio di  incendio  derivante  dalla
mancata cura. 
        1-quater. L'attuazione delle misure e delle attivita' di  cui
ai commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate
esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
22 marzo 2020. 
        1-quinquies. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994,  n.
97, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
          "3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria  derivante
dalla  diffusione  del  virus  COVID-19,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si
applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle  aziende
agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente  tali  soggetti
non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"». 
    All'articolo 106: 
      al comma 2, le parole: «codice civile»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del codice civile,»; 
      al comma 6, secondo periodo, le parole: «Le medesime  societa'»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Le  medesime  banche,  societa'  e
mutue»; 
      dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
        «8-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti  di  cui
all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Norme in  materia  di
svolgimento delle assemblee di societa' ed enti». 
    All'articolo 107: 
      al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) al 30 giugno  2020  per  gli  enti  e  i  loro  organismi
strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e  al
30 settembre 2020 i termini per l'approvazione  del  rendiconto  2019
rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio»; 
      al comma 2, le parole: «al 31  maggio  2020»  son\o  sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2020 anche ai  fini  della  contestuale
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio
a tutti gli effetti di legge»; 
      al comma 3, le parole: «-  i  bilanci»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a) i bilanci» e le parole: «- il bilancio» sono sostituite
dalle seguenti: «b) il bilancio»; 
      al comma 4, le parole: «Tari e della Tari  corrispettivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «TARI e della tariffa corrispettiva»; 
      al  comma  6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  segno  di
interpunzione: «.»; 
      il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
        «10. In considerazione dello  stato  di  emergenza  nazionale
connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi  i
termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3,  4  e  12,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per il periodo dal 1° settembre  al  31  dicembre  2020,  i  suddetti
termini sono fissati come segue: 
          a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, e'  fissato
in centoventi giorni; 
          b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, e'  fissato
in novanta giorni; 
          c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, e'  fissato
in centoventi giorni; 
          d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, e' fissato
in novanta giorni». 
    Dopo l'articolo 107 e' inserito il seguente: 
      «Art. 107-bis (Scaglionamento di avvisi di  pagamento  e  norme
sulle entrate locali). - 1. A decorrere dal  rendiconto  2020  e  dal
bilancio di previsione 2021  gli  enti  di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  possono  calcolare  il
fondo crediti di dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1  e  3
accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio
di  previsione  calcolando  la   percentuale   di   riscossione   del
quinquennio precedente con i dati del 2019 in  luogo  di  quelli  del
2020». 
    All'articolo 108: 
      al comma 1, le parole: «nonche' per lo svolgimento dei  servizi
di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20  novembre  1982,
n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285,»  sono  soppresse  e  le  parole:  «con  successiva   immissione
dell'invio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  con   successiva
immissione dell'invio o del pacco»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Per lo svolgimento dei  servizi  di  notificazione  a
mezzo  posta,  di  cui  alla  legge  20  novembre  1982,  n.  890,  e
all'articolo  201  del  codice  della  strada,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori  postali  procedono
alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria
di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n.  890,
oppure con il deposito in  cassetta  postale  dell'avviso  di  arrivo
della raccomandata o  altro  atto  che  necessita  di  firma  per  la
consegna.  Il  ritiro  avviene  secondo   le   indicazioni   previste
nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza  presso  gli  uffici
postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini  sostanziali
di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta  di
ritorno  inviate  nel  periodo  in  esame  sono  sospesi  sino   alla
cessazione dello stato di emergenza». 
    All'articolo 109: 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Al fine di anticipare  la  possibilita'  di  utilizzo
della  quota  libera  dell'avanzo  di  amministrazione  in  relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni  e  le  Province
autonome  per  l'anno  2020  possono  utilizzare  la   quota   libera
dell'avanzo   di   amministrazione    dell'anno    precedente    dopo
l'approvazione da parte della  Giunta  regionale  o  provinciale  del
rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di  parifica
delle sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti  e  della
successiva  approvazione  del  rendiconto  da  parte  del   Consiglio
regionale o provinciale. 
        1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019  da  parte
dell'organo esecutivo, gli enti di cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono  autorizzati  allo  svincolo
delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che  ciascun  ente
individua, riferite ad interventi conclusi o  gia'  finanziati  negli
anni precedenti con risorse  proprie,  non  gravate  da  obbligazioni
sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle
funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle  prestazioni.  Le
risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione  statale
o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun  ente
per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema  economico
derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19»; 
      al comma 2, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«L'utilizzo  della  quota  libera  dell'avanzo  di  cui  al   periodo
precedente   e'   autorizzato,   anche   nel   corso   dell'esercizio
provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della
medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo
schema del rendiconto di gestione 2019 e  l'organo  di  revisione  ne
abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo  239,  comma  1,
lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis.  Per  l'esercizio   finanziario   2020,   in   deroga
all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 
          a) le variazioni al bilancio di previsione  possono  essere
adottate dall'organo  esecutivo  in  via  di  urgenza  opportunamente
motivata, salva ratifica con legge, a pena  di  decadenza,  da  parte
dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni  e  comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in  corso  se  a  tale  data  non  sia
scaduto il predetto termine; 
          b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento
di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare  e'
tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque
entro  il  31  dicembre  dell'esercizio  in  corso,  i  provvedimenti
ritenuti necessari nei  riguardi  dei  rapporti  eventualmente  sorti
sulla base della deliberazione non ratificata». 
    All'articolo 110: 
      al comma 1, le parole: «e dei  Comuni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e da parte dei comuni del questionario». 
    All'articolo 111: 
      al comma 2,  le  parole:  «da  approvarsi  dalla  Giunta»  sono
sostituite dalle seguenti: «da approvare da parte della Giunta» e  le
parole: «settori economico» sono sostituite dalle seguenti:  «settori
economici»; 
      al comma 3, la parola: «legge» e'  sostituita  dalle  seguenti:
«della legge»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Il disavanzo di amministrazione  degli  enti  di  cui
all'articolo 2 del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,
ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello
applicato al  bilancio,  determinato  dall'anticipo  delle  attivita'
previste  nel  relativo  piano  di   rientro   riguardanti   maggiori
accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per  gli  esercizi
successivi in attuazione  del  piano  di  rientro,  puo'  non  essere
applicato al bilancio degli esercizi successivi»; 
      al comma 5, dopo le parole: «338,9 milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro»; 
      alla rubrica, le parole: «mutui regioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «dei prestiti concessi alle regioni». 
    All'articolo 112: 
      al comma 4, dopo le parole: «pari a» e' inserita  la  seguente:
«euro». 
    All'articolo 113: 
      al  comma  1,  lettera  c),  le  parole:  «n.  14  marzo»  sono
sostituite dalle seguenti: «14 marzo»; 
      al comma 1, lettera d),  la  parola:  «decreto»  e'  sostituita
dalle  seguenti:  «regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». 
    Dopo l'articolo 113 e' inserito il seguente: 
      «Art.  113-bis  (Proroghe  e   sospensioni   di   termini   per
adempimenti in materia ambientale). - 1. Fermo restando  il  rispetto
delle disposizioni in materia di  prevenzione  incendi,  il  deposito
temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb),
numero 2),  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'
consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre  il  limite
temporale massimo non puo' avere durata superiore a diciotto mesi». 
    All'articolo 114: 
      al comma 1, le  parole:  «65  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «65  milioni  di  euro»  e  le  parole:  «5  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro»; 
      al comma 2, le parole: «e del Ministero» sono sostituite  dalle
seguenti: «e con il Ministero». 
    All'articolo 115: 
      al comma 1, le parole: «ai sensi dall'articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo» e le  parole:  «con  DPCM  9
marzo  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  e  dell'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19». 
    All'articolo 116: 
      al comma 1, le parole: «del 1 febbraio» sono  sostituite  dalle
seguenti: «del 1° febbraio» e le parole: «il 1 marzo» sono sostituite
dalle seguenti: «il 1° marzo». 
    L'articolo 117 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 117 (Misure urgenti per assicurare la  continuita'  delle
funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni).  -  1.
All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  le  parole:  ",  limitatamente  agli  atti  di  ordinaria
amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti," sono soppresse; 
        b) le parole: "fino a  non  oltre  il  31  marzo  2020"  sono
sostituite dalle seguenti:  "fino  a  non  oltre  i  sessanta  giorni
successivi alla data di  cessazione  dello  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  l°  febbraio
2020"». 
    L'articolo 118 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la  continuita'  delle
funzioni del Garante per la protezione  dei  dati  personali).  -  1.
All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  7  agosto  2019,  n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre  2019,  n.  107,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  le  parole:  ",  limitatamente  agli  atti  di  ordinaria
amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti," sono soppresse; 
        b) le parole: "entro il 31 marzo 2020" sono sostituite  dalle
seguenti: "entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione
dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili, dichiarato con la delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
26 del 1° febbraio 2020"». 
    All'articolo 119: 
      al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1» sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 1». 
    All'articolo 120: 
      al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «comma 1»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Le  istituzioni  scolastiche  possono  utilizzare  le
risorse loro assegnate per le finalita' di cui al  comma  2,  lettera
a), qualora superiori  alle  necessita'  riscontrate,  anche  per  le
finalita' di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, lettere a) e  b),
e' stanziata in favore delle  istituzioni  scolastiche  paritarie  la
somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire  con  decreto
del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui  al  comma
5»; 
      al  comma  7,  le  parole:  «per  l'anno  2020  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «di  euro  per  l'anno  2020»  e  dopo  le
parole: «con  riguardo  al  comma  4,»  sono  inserite  le  seguenti:
«nonche' a 2 milioni di euro nell'anno 2020  con  riguardo  al  comma
6-bis,». 
    Dopo l'articolo 121 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 121-bis (Presa di servizio  di  collaboratori  scolastici
nei territori colpiti dall'emergenza).  -  1.  I  soggetti  vincitori
della procedura selettiva di cui all'articolo 58,  comma  5-ter,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono  prendere  servizio
il 1° marzo 2020 a  causa  della  chiusura  per  ragioni  di  sanita'
pubblica dell'istituzione  scolastica  o  educativa  di  titolarita',
sottoscrivono il  contratto  di  lavoro  e  prendono  servizio  dalla
predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli
uffici scolastici regionali, in attesa  dell'assegnazione  presso  le
sedi cui sono destinati. 
      Art.   121-ter   (Conservazione   della   validita'   dell'anno
scolastico 2019/2020). - 1. Qualora le  istituzioni  scolastiche  del
sistema nazionale d'istruzione  non  possano  effettuare  almeno  200
giorni di  lezione,  a  seguito  delle  misure  di  contenimento  del
COVID-19, l'anno scolastico  2019/2020  conserva  comunque  validita'
anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono  del  pari
decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validita' dei
periodi di  formazione  e  di  prova  del  personale  delle  predette
istituzioni scolastiche e per il  riconoscimento  dell'anzianita'  di
servizio». 
    All'articolo 122: 
      al comma 1, quarto periodo, dopo la parola: «sub-intensiva»  il
segno di interpunzione: «,» e' sostituito dal seguente: «.»; 
      al comma 3, la parola: «compete» e' sostituita dalla  seguente:
«competono», la parola: «, provvede» e' sostituita dalle seguenti: «;
il Commissario provvede» e le  parole:  «2012/2002»  sono  sostituite
dalle seguenti: «n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002,»; 
      al  comma  8,  le  parole:  «Presidenza  del  Consiglio"»  sono
sostituite dalle seguenti: «Presidenza del Consiglio  dei  ministri",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,»; 
      al comma 9, le parole: «al presente articolo  fa  fronte»  sono
sostituite dalle seguenti: «al presente articolo, provvede». 
    All'articolo 123: 
      al comma 3, le parole: «non e'  a  superiore»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non e' superiore»; 
      al comma 5, il secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei  condannati  per  i
quali e' necessario attivare  gli  strumenti  di  controllo  indicati
avviene progressivamente a partire dai detenuti che  devono  scontare
la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi
di trenta giorni la pena per la quale e' imposta l'applicazione delle
procedure di controllo mediante mezzi elettronici o  altri  strumenti
tecnici, questi non sono attivati»; 
      al comma 6, le parole: «articolo 1, comma 4,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo 1, comma 4, della»; 
      al comma 7, dopo le parole: «equipe educativa dell'istituto» e'
inserita la seguente: «penitenziario»; 
      dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
        «8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano
ai detenuti che  maturano  i  presupposti  per  l'applicazione  della
misura entro il 30 giugno 2020». 
    L'articolo 124 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 124 (Licenze  premio  straordinarie  per  i  detenuti  in
regime di semiliberta'). -  1.  In  considerazione  della  situazione
straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori  disposizioni  di  cui
all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  al  condannato
ammesso al regime di semiliberta' sono concesse  licenze  con  durata
fino al 30 giugno 2020,  salvo  che  il  magistrato  di  sorveglianza
ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura». 
    All'articolo 125: 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati  e  per  i
contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020  e
il 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis,  comma  1,
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
entro cui l'impresa di assicurazione e' tenuta a  mantenere  operante
la garanzia prestata con il contratto assicurativo  fino  all'effetto
della nuova polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere  sospesi,
per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al  31  luglio
2020,   i   contratti   di   assicurazione   obbligatoria   per    la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e  dei  natanti.  La  sospensione  opera  dal  giorno  in  cui
l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da
parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020.  Conseguentemente  le
societa' assicuratrici  non  possono  applicare  penali  o  oneri  di
qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione  e
la durata dei contratti e' prorogata di un numero di  giorni  pari  a
quelli di sospensione senza oneri per  l'assicurato.  La  sospensione
del contratto  conseguita  in  applicazione  del  presente  comma  e'
aggiuntiva e non sostitutiva di  analoghe  facolta'  contrattualmente
previste   in   favore   dell'assicurato,   che   restano    pertanto
esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal presente
comma, il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione  non
puo' in alcun caso circolare ne' stazionare su strada pubblica  o  su
area equiparata a strada pubblica  in  quanto  temporaneamente  privo
dell'assicurazione obbligatoria,  ai  sensi  dell'articolo  2054  del
codice civile, contro i rischi della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione»; 
      al  comma  4,  primo  periodo,  le  parole:  «delle  pmi»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle piccole e medie imprese» e dopo  le
parole:  «camere  di  commercio»  sono  inserite  le   seguenti:   «,
industria, artigianato e agricoltura». 
    Dopo l'articolo 125 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 125-bis (Proroga dei termini in materia di concessioni di
grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico). - 1. In  relazione
allo  stato  d'emergenza  dichiarato  a  seguito   della   diffusione
epidemiologica del virus COVID-19, il  termine  del  31  marzo  2020,
previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del  decreto  legislativo  16
marzo 1999, n. 79, per l'emanazione  da  parte  delle  regioni  della
disciplina sulle modalita'  e  le  procedure  di  assegnazione  delle
concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo  idroelettrico,  e'
prorogato al 31 ottobre 2020 e  con  esso  gli  effetti  delle  leggi
approvate. 
      2. Per le regioni  interessate  dalle  elezioni  regionali  del
2020,  il  termine  del  31  ottobre  2020  di  cui  al  comma  1  e'
ulteriormente prorogato  di  sette  mesi  decorrenti  dalla  data  di
insediamento del nuovo  Consiglio  regionale.  Sono  fatte  salve  le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano  ai  sensi  dei  rispettivi  statuti  e  delle
relative norme di attuazione. 
      3. Per effetto della proroga di cui al comma 1: 
        a) e' prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31  dicembre
2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo,  dell'articolo  12
del decreto legislativo n. 79 del 1999; 
        b) sono prorogati al 31 luglio 2024  i  due  termini  del  31
dicembre 2023  previsti  dal  comma  1-sexies  dell'articolo  12  del
decreto legislativo n. 79 del 1999; 
        c) e' prorogato al 31 ottobre 2020 il termine  del  31  marzo
2020  previsto  dal  comma  1-sexies  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo n. 79 del 1999. 
      Art. 125-ter (Clausola di salvaguardia). - 1. Sono fatte  salve
le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano». 
    All'articolo 126: 
      al  comma  1,  al  primo  periodo,  le  parole:  «e  successive
integrazioni e modificazioni» sono soppresse e, al  secondo  periodo,
le parole: «approvazione del» sono soppresse; 
      al  comma  6,  lettera  b),  le  parole:  «si  provvede»   sono
soppresse; 
      al comma 6, lettera c), le parole: «e 69 annui» sono sostituite
dalle seguenti: «e a 69 milioni di euro annui»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli  49-bis,  54-bis,
72-ter, 74, 74-bis, 78, comma 4-ter, 87, comma 3-bis, e agli  effetti
derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni
di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021, che aumentano,  ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto,  a  1,380
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
        a) quanto a 30 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro; 
        b) quanto a 20 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
        c) quanto a 360 milioni di euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  per   esigenze   indifferibili
connesse ad interventi non aventi  effetti  sull'indebitamento  netto
delle PA, di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2020, n. 21; 
        d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  0,386
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2021,   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
        e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020,  mediante   corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189; 
        f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  0,579
milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e
74-bis»; 
      al comma 8, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 7»; 
      al comma 10,  la  parola:  «finalizzate»  e'  sostituita  dalla
seguente: «finalizzati»; 
      al comma 11, le parole: «le occorrenti variazioni  di  bilancio
e, ove necessario» sono sostituite  dalle  seguenti:  «le  occorrenti
variazioni di bilancio; il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove necessario». 
    Nella tabella A, prevista dall'articolo 1, alla  quarta  colonna,
nella prima riga, le parole: «articolo 1, c. 2» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 1, c. 3».