(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  11
  MARZO 2020, N. 16 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1: 
      al  primo  periodo,  le  parole:  «due  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport» sono sostituite  dalle
seguenti: «uno  del  Forum  di  cui  all'articolo  3-bis,  uno  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport»; 
      al  secondo  periodo,  le  parole:   «un   Presidente   e   due
Vicepresidenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un   portavoce,
incaricato del coordinamento dei lavori»; 
    al comma 2, le parole: «e di alta sorveglianza» sono soppresse; 
    al comma 4, le parole da: «non derivano» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ai  componenti  del  Consiglio
Olimpico Congiunto non spettano  compensi,  indennita'  o  emolumenti
comunque denominati. I rimborsi  di  eventuali  spese  sostenute  dai
predetti componenti rimangono invece a carico degli enti a  cui  essi
fanno capo». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, le  parole:  «La  Fondazione  "Milano-Cortina  2026",
avente sede in Milano, costituita  in  data  9  dicembre  2019»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «La  Fondazione  "Milano-Cortina  2026",
costituita in data 9 dicembre 2019, ai  sensi  dell'articolo  14  del
codice civile,»; 
    al comma 2, dopo le parole: «non  avente  scopo  di  lucro»  sono
inserite le seguenti: «e operante in regime di diritto privato» e  le
parole: «in  conformita'  con  gli  impegni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in conformita' agli impegni»; 
    al comma 3, le  parole:  «non  derivano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «non devono derivare». 
  All'articolo 3: 
    al comma 2, la parola: «convezioni» e' sostituita dalla seguente:
«convenzioni»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Al fine di assicurare  la  tempestiva  realizzazione  delle
opere  di  cui  al  comma  2,  all'organo  di  amministrazione  della
Societa', di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti  i
poteri e le facolta' previsti dall'articolo 61,  commi  5  e  8,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»; 
    al comma 4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 
    dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: 
  «12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  18,  primo  periodo,  la  parola:  "riservato"  e'
sostituita dalla seguente:  "autorizzato"  e  le  parole:  "a  valere
sulle" sono sostituite dalle seguenti: "con corrispondente  riduzione
delle"; 
    b) al comma 20: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e  di  Bolzano"
sono inserite le seguenti: ", che e' resa  sentiti  gli  enti  locali
territorialmente interessati"; 
      2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "I  decreti
di cui al  primo  periodo  sono  trasmessi  alle  Camere  per  essere
deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia"». 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Forum per la sostenibilita' dell'eredita'  olimpica  e
paralimpica) - 1. E' istituito, presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Ufficio per lo Sport, un  comitato  denominato  "Forum
per la sostenibilita' dell'eredita' olimpica  e  paralimpica",  quale
organismo  volto  a  tutelare  l'eredita'  olimpica  e  a  promuovere
iniziative  utili  a  valutare  l'utilizzo  a  lungo  termine   delle
infrastrutture realizzate per i  Giochi,  nonche'  il  perdurare  dei
benefici sociali, economici e ambientali  sui  territori,  anche  con
riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria  da  parte
dei   soggetti   disabili   e   dell'eliminazione   delle    barriere
architettoniche,  nel   rispetto   dei   principi   stabiliti   dalla
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con
legge 3 marzo 2009, n. 18, in coerenza con i principi  fissati  dalla
Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda olimpica 2020. Il
Forum promuove altresi' la diffusione di buone pratiche in materia di
protezione dei bambini  e  degli  adolescenti  avviati  alla  pratica
sportiva, secondo  i  principi  della  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa  esecutiva  con
legge 27 maggio 1991, n. 176. 
  2. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro  delegato  in  materia  di  sport,  d'intesa  con  gli  enti
territoriali interessati, sono definite la composizione e  le  regole
di funzionamento del Forum. 
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione
del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente.  Dall'istituzione  e
dal funzionamento del Forum non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti  del  Forum  non
spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque  denominati,  ne'
rimborsi di spese». 
  All'articolo 5: 
    al comma 6, le parole da: «per  il  periodo  intercorrente»  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno  2020
concorrono alla  formazione  del  reddito  complessivo  per  l'intero
ammontare; per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021  e  il
31 dicembre 2023, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare e,
per quello intercorrente tra il 1° gennaio  2024  e  il  31  dicembre
2026, limitatamente al 30 per cento del loro ammontare»; 
    al comma 7, le parole: «degli oneri derivanti  dal  comma  6  del
presente articolo, valutati in 0,527 milioni di euro per l'anno 2020,
in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379  milioni  di  euro
per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in  10,603
milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno
2025» sono sostituite dalle seguenti: «delle minori entrate derivanti
dal comma 6 del presente articolo, valutate in 0,786 milioni di  euro
per l'anno 2021, in 1,337 milioni di euro per l'anno 2022,  in  3,637
milioni di euro per l'anno 2023, in 10,414 milioni di euro per l'anno
2024, in 16,436 milioni di euro per l'anno 2025» ed e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio». 
  Nel capo I, dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 5-bis (Titolarita' e tutela delle proprieta' olimpiche). - 1.
Si intendono per  "proprieta'  olimpiche"  il  simbolo  olimpico,  la
bandiera,   il   motto,   gli   emblemi,   l'inno,   le   espressioni
identificative dei Giochi, le designazioni e le fiamme, come definiti
dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica. 
  2. L'uso delle proprieta' olimpiche e' riservato esclusivamente  al
Comitato Olimpico  Internazionale,  al  Comitato  Olimpico  Nazionale
Italiano,  al  Comitato   Organizzatore,   alla   Societa'   di   cui
all'articolo 3 nonche' ai soggetti espressamente autorizzati in forma
scritta dal Comitato Olimpico Internazionale. 
  3. Il simbolo  olimpico,  definito  nell'allegato  al  trattato  di
Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai  sensi  della  legge  24
luglio 1985, n. 434, non puo'  costituire  oggetto  di  registrazione
come  marchio,  per  qualsiasi  classe  di  prodotti  o  servizi,  ad
eccezione dei casi di richiesta o espressa  autorizzazione  in  forma
scritta del Comitato Olimpico Internazionale. 
  4. Il divieto di cui al comma 3  si  applica  anche  ai  segni  che
contengono,  in  qualsiasi  lingua,  parole  o  riferimenti   diretti
comunque a richiamare il simbolo olimpico,  i  Giochi  olimpici  e  i
relativi eventi che, per le loro caratteristiche  oggettive,  possano
indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento  delle
manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica  in  ogni  caso  alle
parole "olimpico" e "olimpiade", in  qualsiasi  desinenza  e  lingua,
nonche'  a  "Milano  Cortina",  anche  nella  forma  estesa  "Cortina
d'Ampezzo", in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti
"venti ventisei" e "duemilaventisei". 
  5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente  articolo
sono nulle a tutti gli effetti di legge. 
  6. I divieti di cui al presente articolo cessano di avere efficacia
il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato  trattato
di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge  24
luglio 1985, n. 434. 
  7.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  articolo   e   dalle
disposizioni  del  capo  III  del  presente  decreto  in  materia  di
attivita' parassitarie, si applica la normativa vigente in materia di
marchi, ivi compresa la  protezione  accordata  ai  segni  notori  in
ambito sportivo di cui all'articolo 8,  comma  3,  del  codice  della
proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, nonche' in materia di diritto d'autore e di  concorrenza
sleale. 
  Art. 5-ter (Proprieta' e simbolo paralimpici). - 1. Le disposizioni
dell'articolo  5-bis  si  applicano  anche  al  simbolo   paralimpico
"Agitos", alle espressioni  "Giochi  Paralimpici"  e  "Paralimpiadi",
nonche' agli  altri  emblemi,  loghi,  simboli  e  denominazioni  che
contraddistinguono i XIV Giochi paralimpici invernali». 
  All'articolo 6: 
    al comma 3,  le  parole:  «con  "Sport  e  Salute  S.p.A."»  sono
sostituite dalle seguenti: «con la societa' "Sport e salute S.p.A."»; 
    al comma 4, le parole: «dalla Commissione» sono sostituite  dalle
seguenti: «della  Commissione»  e  le  parole:  «non  derivano»  sono
sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato  di
cui al comma 1 o della Commissione di cui al  comma  3  non  spettano
compensi, indennita' o emolumenti comunque denominati,  ne'  rimborsi
di spese. I predetti incarichi  non  sono  cumulabili  tra  loro  ne'
compatibili con l'esercizio di funzioni  nell'ambito  della  societa'
"Sport e salute S.p.A."»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comitato per le  Finali
ATP e ruolo della Federazione italiana tennis». 
  All'articolo 8: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «ridotti per  un  ammontare
massimo» sono sostituite dalle  seguenti:  «ridotti  a  un  ammontare
massimo». 
  All'articolo 9: 
    al comma 2, le  parole:  «alla  "Sport  e  salute  S.p.A."»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla societa' "Sport e salute S.p.A."»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  La  Federazione  italiana  tennis  predispone  ogni  anno,
nonche' a conclusione delle attivita'  organizzative  concernenti  le
Finali ATP Torino 2021-2025, una relazione consuntiva, corredata  del
rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici  ricevuti
a questo fine, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Ufficio per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione
alle  Camere,  per  il  deferimento  alle  Commissioni   parlamentari
competenti per materia». 
  Il titolo del capo III e' sostituito dal seguente: «Disciplina  del
divieto di attivita' parassitarie». 
  All'articolo 10: 
    al comma  1,  le  parole:  «pubblicizzazione  parassitaria»  sono
sostituite dalle seguenti:  «pubblicizzazione  e  commercializzazione
parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti» e le parole: «in
occasione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «in    relazione
all'organizzazione»; 
    al comma 2: 
      all'alinea, le  parole:  «pubblicizzazione  parassitaria»  sono
sostituite dalle seguenti:  «pubblicizzazione  e  commercializzazione
parassitarie»; 
      alla lettera a), dopo la parola: «collegamento» e' inserita  la
seguente: «anche» e dopo le parole: «di cui al comma 1»  e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla lettera b), dopo le parole: «la falsa»  sono  inserite  le
seguenti: «rappresentazione o»; 
      alla lettera d), dopo  le  parole:  «indurre  in  errore»  sono
inserite le seguenti: «il pubblico» e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «o con i soggetti da questo autorizzati»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Divieto di  attivita'
parassitarie». 
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Ambito temporale di applicazione). - 1. I divieti di  cui
all'articolo 10 operano a partire dalla  data  di  registrazione  dei
loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui al  comma  1  del
medesimo articolo 10 fino al centottantesimo giorno  successivo  alla
data ufficiale del termine degli stessi». 
  All'articolo 12: 
    al comma 2, dopo le parole:  «delle  sanzioni»  e'  soppressa  la
virgola e dopo le parole: «in quanto compatibili»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, avvalendosi del Corpo  della  guardia  di  finanza,  che
agisce, anche d'iniziativa,  con  i  poteri  a  esso  attribuiti  per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto  e  dell'imposta  sui
redditi e provvede altresi' al  sequestro  o  alla  descrizione,  nel
corso dell'evento sportivo o  fieristico,  di  tutto  quanto  risulti
prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso  in  violazione  dei
divieti di cui all'articolo 10 del presente decreto». 
  All'articolo 15: 
    al comma 2, la parola: «dettare» e'  sostituita  dalla  seguente:
«adottare»; 
    al comma 3, le  parole:  «non  derivano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «non devono derivare». 
  Nel  titolo,  le  parole:  «pubblicizzazione   parassitaria»   sono
sostituite dalle seguenti: «attivita' parassitarie».