(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                       MODIFICAZIONI APPORTATE 
                       IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1,  dopo  le  parole:  «del  31  gennaio  2020,»  sono
inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26  del
1° febbraio 2020,»; 
      al comma 2: 
        alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«. Ai soggetti con disabilita' motorie o con disturbi  dello  spettro
autistico,  con  disabilita'  intellettiva   o   sensoriale   o   con
problematiche  psichiatriche  e  comportamentali  con  necessita'  di
supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
e' consentito uscire dall'ambiente domestico  con  un  accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della persona e
purche'  siano  pienamente  rispettate  le  condizioni  di  sicurezza
sanitaria»; 
        alla lettera b), le  parole:  «aree  gioco»  sono  sostituite
dalle seguenti: «aree da gioco»; 
        alla lettera d), la parola: «rientrano» e'  sostituita  dalle
seguenti: «entrano nel territorio nazionale» e dopo  le  parole:  «da
aree» e' soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        alla lettera e), dopo le parole:  «misura  della  quarantena»
sono inserite le seguenti: «, applicata dal sindaco  quale  autorita'
sanitaria locale,»; 
        la lettera f) e' soppressa; 
        alla lettera g), dopo le parole:  «forma  di  riunione»  sono
inserite le seguenti: «o di assembramento»; 
        dopo la lettera h) e' inserita la seguente: 
          «h-bis) adozione di protocolli sanitari,  d'intesa  con  la
Chiesa  cattolica  e  con  le  confessioni  religiose  diverse  dalla
cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai  fini  dello
svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza;»; 
        alla lettera i), dopo la parola: «concerto»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        alla lettera l), le parole: «riunione o» sono soppresse; 
        alla lettera m), le parole: «centri termali,  sportivi»  sono
sostituite dalle seguenti: «centri termali, centri sportivi»; 
        alla lettera n), sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, garantendo comunque la possibilita' di  svolgere  individualmente,
ovvero  con  un  accompagnatore  per  i  minori  o  le  persone   non
completamente  autosufficienti,  attivita'   sportiva   o   attivita'
motoria,  purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
interpersonale di almeno due metri  per  l'attivita'  sportiva  e  di
almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative»; 
        alla lettera o), la parola: «affidare»  e'  sostituita  dalla
seguente:  «demandare»,  le  parole:   «,   la   sospensione   o   la
soppressione» sono sostituite dalle seguenti: «o  la  sospensione»  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «;  in  ogni  caso,  la
prosecuzione del servizio di trasporto delle  persone  e'  consentita
solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il rispetto
di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata
a prevenire o ridurre il rischio di contagio»; 
        alla lettera p), dopo la parola: «artistica» e'  inserito  il
seguente  segno   d'interpunzione:   «,»,   le   parole:   «i   corsi
professionali e le attivita' formative svolte» sono sostituite  dalle
seguenti:  «dei  corsi  professionali  e  delle  attivita'  formative
svolti» e dopo le parole: «territoriali  e  locali»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        alla lettera t), dopo le parole: «sospensione delle procedure
concorsuali e selettive» sono inserite le seguenti: «, ad  esclusione
dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario,»; 
        alla lettera u), dopo le parole: «al dettaglio» sono inserite
le seguenti: «o all'ingrosso»; 
        alla lettera v) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, ad esclusione delle mense e  del  catering  continuativo  su  base
contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, e della ristorazione con  consegna
a  domicilio  ovvero  con   asporto,   nel   rispetto   delle   norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia  di  confezionamento
che  di  trasporto,  con  l'obbligo  di  rispettare  la  distanza  di
sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  con  il  divieto  di
consumare i prodotti all'interno dei  locali  e  con  il  divieto  di
sostare nelle immediate vicinanze degli stessi»; 
        alla lettera aa), le parole: «limitazione  allo  svolgimento»
sono sostituite dalle seguenti: «limitazione o sospensione»; 
        alla  lettera  bb),  le  parole:  «dipartimenti  emergenze  e
accettazione e dei pronto soccorso» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e  dei  reparti  di
pronto soccorso»; 
        la lettera cc) e' sostituita dalla seguente: 
          «cc)  divieto  o  limitazione  dell'accesso  di  parenti  e
visitatori in strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,  residenze
sanitarie  assistite   (RSA),   hospice,   strutture   riabilitative,
strutture residenziali per persone con  disabilita'  o  per  anziani,
autosufficienti  e  no,  nonche'  istituti  penitenziari  e  istituti
penitenziari per minori;  sospensione  dei  servizi  nelle  strutture
semiresidenziali  e  residenziali  per  minori  e  per  persone   con
disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e
per persone con dipendenza patologica; sono in  ogni  caso  garantiti
gli  incontri  tra  genitori  e  figli   autorizzati   dall'autorita'
giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni  sanitarie  o,  ove  non
possibile, in collegamento da remoto;»; 
      al comma 3, dopo le  parole:  «del  prefetto»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Deroghe straordinarie in  materia  di  ripresa  di
attivita'  di  raccolta).  -  1.  In  ragione  delle  necessita'   di
approvvigionamento alimentare, in tutto il territorio nazionale  sono
consentite, limitatamente al territorio del comune di residenza o  di
dimora e nel  rispetto  della  normativa  vigente,  le  attivita'  di
raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purche'
siano svolte individualmente». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   «Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da  lui  delegato
illustra preventivamente alle Camere il contenuto  dei  provvedimenti
da adottare ai sensi del presente comma,  al  fine  di  tenere  conto
degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove  cio'  non  sia
possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura  delle  misure
da adottare, riferisce alle Camere ai  sensi  del  comma  5,  secondo
periodo»; 
        al terzo periodo, le parole: «Comitato  tecnico  scientifico»
sono sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020»; 
      al comma 3: 
        al secondo periodo, le parole:  «per  come»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «,  pubblicati   rispettivamente   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del  9  marzo  2020,  n.  64
dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come»; 
        al terzo periodo,  dopo  le  parole:  «Le  altre  misure»  e'
soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, dopo le parole:  «ulteriormente  restrittive»  sono
inserite le seguenti: «rispetto a quelle attualmente vigenti»; 
      al comma 2,  dopo  le  parole:  «in  contrasto  con  le  misure
statali» sono inserite le seguenti: «e regionali». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma
1,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2,  commi
1 e 2,» e le parole: «euro 3.000»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«euro 1.000»; 
        al secondo periodo, le parole: «le sanzioni  sono  aumentate»
sono sostituite dalle  seguenti:  «la  sanzione  prevista  dal  primo
periodo e' aumentata»; 
      al comma 3: 
        il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Si  applicano,
per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  in
quanto compatibili. Per il pagamento in  misura  ridotta  si  applica
l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»; 
        al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 2,  comma
1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, commi 1 e
2,»; 
        sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»; 
      al comma 4, primo periodo, le parole:  «violazioni  ci  cui  al
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «violazioni di cui al  comma
2» e  le  parole:  «l'autorita'  procedente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'organo accertatore»; 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui
al comma 1,  la  sanzione  amministrativa  e'  raddoppiata  e  quella
accessoria e' applicata nella misura massima»; 
      al comma 7, le parole:  «Al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Al primo comma»; 
      al comma 9: 
        al primo periodo, dopo le parole: «delle  Forze  di  polizia»
sono inserite le seguenti: «, del  personale  dei  corpi  di  polizia
municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza»; 
        dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il prefetto
assicura l'esecuzione delle misure  di  contenimento  nei  luoghi  di
lavoro  avvalendosi  anche  del  personale   ispettivo   dell'azienda
sanitaria  locale  competente  per  territorio   e   dell'Ispettorato
nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia  di
salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art. 4-bis (Proroga dei  piani  terapeutici).  -  1.  I  piani
terapeutici che comprendono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e
dispositivi  necessari  per  la  prevenzione,  la  correzione  o   la
compensazione di menomazioni  o  disabilita',  per  il  potenziamento
delle   abilita'   nonche'   per   la    promozione    dell'autonomia
dell'assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza  deliberato
dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio  2020,  sono  prorogati
per  ulteriori  novanta  giorni.  I  nuovi  piani  terapeutici   sono
autorizzati in base a protocolli e procedure  semplificati  stabiliti
dalle regioni». 
    All'articolo 5: 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Dall'attuazione del presente decreto non devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono alle  attivita'  previste  dal
medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente».