Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: «del 31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,»; al comma 2: alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai soggetti con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilita' intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria»; alla lettera b), le parole: «aree gioco» sono sostituite dalle seguenti: «aree da gioco»; alla lettera d), la parola: «rientrano» e' sostituita dalle seguenti: «entrano nel territorio nazionale» e dopo le parole: «da aree» e' soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»; alla lettera e), dopo le parole: «misura della quarantena» sono inserite le seguenti: «, applicata dal sindaco quale autorita' sanitaria locale,»; la lettera f) e' soppressa; alla lettera g), dopo le parole: «forma di riunione» sono inserite le seguenti: «o di assembramento»; dopo la lettera h) e' inserita la seguente: «h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza;»; alla lettera i), dopo la parola: «concerto» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; alla lettera l), le parole: «riunione o» sono soppresse; alla lettera m), le parole: «centri termali, sportivi» sono sostituite dalle seguenti: «centri termali, centri sportivi»; alla lettera n), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque la possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria, purche' nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative»; alla lettera o), la parola: «affidare» e' sostituita dalla seguente: «demandare», le parole: «, la sospensione o la soppressione» sono sostituite dalle seguenti: «o la sospensione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio»; alla lettera p), dopo la parola: «artistica» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «i corsi professionali e le attivita' formative svolte» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi professionali e delle attivita' formative svolti» e dopo le parole: «territoriali e locali» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; alla lettera t), dopo le parole: «sospensione delle procedure concorsuali e selettive» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario,»; alla lettera u), dopo le parole: «al dettaglio» sono inserite le seguenti: «o all'ingrosso»; alla lettera v) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio ovvero con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi»; alla lettera aa), le parole: «limitazione allo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «limitazione o sospensione»; alla lettera bb), le parole: «dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso»; la lettera cc) e' sostituita dalla seguente: «cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche' istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;»; al comma 3, dopo le parole: «del prefetto» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,». Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Deroghe straordinarie in materia di ripresa di attivita' di raccolta). - 1. In ragione delle necessita' di approvvigionamento alimentare, in tutto il territorio nazionale sono consentite, limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e nel rispetto della normativa vigente, le attivita' di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purche' siano svolte individualmente». All'articolo 2: al comma 1: dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo»; al terzo periodo, le parole: «Comitato tecnico scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020»; al comma 3: al secondo periodo, le parole: «per come» sono sostituite dalle seguenti: «, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come»; al terzo periodo, dopo le parole: «Le altre misure» e' soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,». All'articolo 3: al comma 1, dopo le parole: «ulteriormente restrittive» sono inserite le seguenti: «rispetto a quelle attualmente vigenti»; al comma 2, dopo le parole: «in contrasto con le misure statali» sono inserite le seguenti: «e regionali». All'articolo 4: al comma 1: al primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2,» e le parole: «euro 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000»; al secondo periodo, le parole: «le sanzioni sono aumentate» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata»; al comma 3: il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»; al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,»; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»; al comma 4, primo periodo, le parole: «violazioni ci cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «violazioni di cui al comma 2» e le parole: «l'autorita' procedente» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo accertatore»; il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima»; al comma 7, le parole: «Al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al primo comma»; al comma 9: al primo periodo, dopo le parole: «delle Forze di polizia» sono inserite le seguenti: «, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza»; dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro». Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Proroga dei piani terapeutici). - 1. I piani terapeutici che comprendono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi necessari per la prevenzione, la correzione o la compensazione di menomazioni o disabilita', per il potenziamento delle abilita' nonche' per la promozione dell'autonomia dell'assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori novanta giorni. I nuovi piani terapeutici sono autorizzati in base a protocolli e procedure semplificati stabiliti dalle regioni». All'articolo 5: il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».