(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  8
  APRILE 2020, N. 22. 
 
    All'articolo 1: 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le ordinanze di cui al  comma  1  definiscono  i  criteri
generali dell'eventuale integrazione e recupero  degli  apprendimenti
relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
successivo, a  decorrere  dal  1°  settembre  2020,  quale  attivita'
didattica ordinaria. Le strategie e le modalita' di attuazione  delle
predette attivita' sono definite,  programmate  e  organizzate  dagli
organi  collegiali   delle   istituzioni   scolastiche.   L'eventuale
integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al  primo  periodo
tiene conto delle specifiche necessita'  degli  alunni  delle  classi
prime e intermedie di  tutti  i  cicli  di  istruzione,  avendo  come
riferimento  il  raggiungimento  delle   competenze   di   cui   alle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e
del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei
e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. In  deroga  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la
valutazione finale degli  apprendimenti  degli  alunni  delle  classi
della scuola  primaria,  per  ciascuna  delle  discipline  di  studio
previste dalle indicazioni nazionali per  il  curricolo  e'  espressa
attraverso  un  giudizio  descrittivo  riportato  nel  documento   di
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo
termini   e   modalita'   definiti   con   ordinanza   del   Ministro
dell'istruzione»; 
      al comma  3,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «per  le  scuole
secondarie» sono inserite le seguenti: «e  all'esame  conclusivo  del
primo e del secondo ciclo di istruzione», dopo le parole: «in  deroga
agli articoli 5, comma 1, e 6» sono inserite le seguenti: «, commi 2,
3, 4 e 5,» e le parole da: «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla
fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, e agli articoli
4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»; 
      al comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) i casi in cui  gli  alunni,  per  la  loro  specifica
condizione di salute con particolare riferimento alla  condizione  di
immunodepressione,  e  per  il  conseguente   rischio   di   contagio
particolarmente elevato, non  possano  riprendere  a  frequentare  le
lezioni scolastiche in presenza ne' sostenere in  presenza  le  prove
dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione»; 
      al  comma  3,  lettera  c),  dopo  le  parole:  «nomina   delle
commissioni» sono inserite le seguenti: «di esame»; 
      al comma 3, lettera d), dopo le  parole:  «del  secondo  ciclo»
sono inserite le seguenti: «di istruzione» e dopo le parole:  «n.  62
del 2017» sono aggiunte le  seguenti:  «,  comunque  garantendo  alle
studentesse  e  agli  studenti  con   disabilita'   quanto   previsto
dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo  n.  62  del  2017,
incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le
tipologie  delle  prove  d'esame  e   l'equipollenza   delle   stesse
all'interno del piano educativo individualizzato»; 
      al comma 4, lettera a), le  parole:  «ivi  compresi  gli»  sono
sostituite dalle seguenti: «in sede di»; 
      al comma 4, lettera b), la parola: «sostituzione» e' sostituita
dalla  seguente:  «rimodulazione»  e  dopo  le  parole:   «specifiche
disposizioni per i candidati privatisti» sono inserite  le  seguenti:
«o per i candidati esterni  provenienti  da  percorsi  di  istruzione
parentale»; 
      al comma 4, lettera c), dopo le parole: «specifiche  previsioni
per i candidati esterni,» sono  inserite  le  seguenti:  «siano  essi
privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale,» e dopo
le parole: «n. 62 del 2017» sono aggiunte le  seguenti:  «,  comunque
tenendo conto, per le studentesse e  gli  studenti  con  disabilita',
delle  previsioni  di  cui  all'articolo  20  del  medesimo   decreto
legislativo n. 62 del 2017, in quanto compatibili»; 
      al comma 4, lettera d), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «del presente articolo»; 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. E' garantita la possibilita', fino al perdurare dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31
gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare
in videoconferenza le sedute  del  Gruppo  di  lavoro  operativo  per
l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, per lo svolgimento delle  funzioni  attribuite  a  tale
organo dalla normativa vigente. 
        4-ter.  Limitatamente  all'anno  scolastico  2019/2020,   per
sopravvenute condizioni correlate alla situazione  epidemiologica  da
COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate
richieste da parte  delle  famiglie  degli  alunni  con  disabilita',
sentiti i consigli di classe e acquisito  il  parere  del  Gruppo  di
lavoro  operativo  per  l'inclusione   a   livello   di   istituzione
scolastica, valutano l'opportunita'  di  consentire  la  reiscrizione
dell'alunno  al  medesimo  anno  di   corso   frequentato   nell'anno
scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera  c),
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia
stato  accertato  e  verbalizzato  il  mancato  conseguimento   degli
obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel  piano
educativo individualizzato»; 
      al comma 5 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
ovvero degenti in luoghi di cura od  ospedali,  detenuti  o  comunque
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica.  Il  Ministero   dell'istruzione   provvede   agli
adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»; 
      al comma 6, dopo le parole: «articoli  5,  comma  1,  6,»  sono
inserite le seguenti: «commi 2, 3, 4 e 5,»; 
      al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora
le prove di cui al presente comma non si concludano in  tempo  utile,
limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i  soggetti  di  cui  al
presente comma partecipano alle  prove  di  ammissione  ai  corsi  di
laurea a numero programmato nonche' ad  altre  prove  previste  dalle
universita',  dalle  istituzioni  dell'alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica e da altre istituzioni di  formazione  superiore
post-diploma,  con  riserva  del  superamento  dell'esame  di   Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al
terzo periodo si applicano  anche  ai  candidati  provenienti  da  un
sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo  di
accesso  alla  formazione   superiore   in   tempo   utile   per   la
partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste.  Nel
periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di  Stato
e la  conclusione  della  sessione  straordinaria  di  cui  al  primo
periodo, i  candidati  esterni  all'esame  di  Stato  conclusivo  del
secondo ciclo di istruzione possono altresi' partecipare a  procedure
concorsuali  pubbliche,  selezioni  e  procedure   di   abilitazione,
comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di  scuola
secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto
esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma  6,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»; 
      dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
        «7-bis. In  deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma  7,  gli
studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola  secondaria  di
secondo grado di cui  all'articolo  6  della  legge  della  provincia
autonoma  di  Bolzano  24  settembre  2010,  n.  11,  che   nell'anno
scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato  conclusivo
del secondo ciclo di istruzione, sostengono  l'esame  preliminare  di
cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 62,  con  modalita'  definite  con  provvedimento  dell'Intendenza
scolastica competente. L'esame preliminare e'  sostenuto  davanti  al
consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione  alla
quale il candidato e' stato assegnato.  In  caso  di  esito  positivo
dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove  dell'esame
di Stato conclusivo del secondo  ciclo  di  istruzione  davanti  alla
commissione d'esame loro assegnata,  secondo  le  modalita'  definite
dalle ordinanze di cui al comma 1. 
        7-ter. Gli studenti frequentanti i  corsi  per  adulti  della
scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della  legge
della provincia  autonoma  di  Bolzano  24  settembre  2010,  n.  11,
limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami  di
idoneita' previsti al termine di ogni classe con  modalita'  definite
con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente. 
        7-quater. Fino al  termine  dell'anno  scolastico  2020/2021,
nell'ambito delle azioni individuate dalle  istituzioni  scolastiche,
in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali
e  le  aziende   sanitarie   locali,   per   garantire   il   diritto
all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli  alunni,
alle  studentesse  e  agli  studenti  per  i  quali   sia   accertata
l'impossibilita' della frequenza scolastica di  cui  all'articolo  16
del decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  66,  l'attivita'  di
istruzione  domiciliare  in  presenza  puo'  essere  programmata   in
riferimento a quanto previsto dal piano  educativo  individualizzato,
presso il domicilio dell'alunno,  qualora  le  famiglie  ne  facciano
richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il
diritto all'istruzione  dell'alunno  in  istruzione  domiciliare  con
l'impiego  del  personale  gia'  in  servizio  presso   l'istituzione
scolastica, anche nel rispetto delle misure  idonee  a  garantire  la
sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  nelle  more  dell'emanazione  del
decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, assicurando tutte le  prescrizioni
previste dalle disposizioni in materia di contrasto  alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19. 
        7-quinquies.  L'attivita'  di  cui  al  comma  7-quater   non
autorizza alla  sostituzione  del  personale  impiegato  e  non  deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
      al comma 9, le parole: «il limite  di  spesa»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il rispetto del limite di spesa», le  parole:  «sono
versati alle entrate dello Stato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sono versati all'entrata del bilancio dello Stato», dopo la  parola:
«riassegnati» sono inserite le seguenti: «per la meta'»,  le  parole:
«fondo per il funzionamento» sono sostituite dalle  seguenti:  «Fondo
per il funzionamento delle  istituzioni  scolastiche»  e  le  parole:
«legge 26 dicembre 2006, n. 296,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la restante meta' al  recupero
degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel  corso
dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1 sono premessi i seguenti: 
        «01. La prova scritta  relativa  alla  procedura  concorsuale
straordinaria di  cui  all'articolo  1,  comma  9,  lettera  a),  del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  dicembre  2019,  n.  159,   bandita   con   decreto
dipartimentale del Ministero dell'istruzione n.  510  del  23  aprile
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale,  n.  34
del 28 aprile 2020, e' disciplinata ai sensi dei  commi  02  e  03  e
svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021. 
        02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare  con  il
punteggio minimo di sette decimi o  equivalente  e  da  svolgere  con
sistema informatizzato secondo il programma  di  esame  previsto  dal
bando, e' distinta per classe di concorso e tipologia  di  posto.  La
prova scritta, secondo la distinzione di cui al  precedente  periodo,
e' articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la
proporzione  di  cui  all'articolo   12,   comma   2,   del   decreto
dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti: 
          a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze  e
delle  competenze  disciplinari  e  didattico-metodologiche,  nonche'
della capacita' di comprensione del testo in lingua inglese; 
          b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche  da
applicare alle diverse tipologie di disabilita', nonche'  finalizzati
a valutare le  conoscenze  dei  contenuti  e  delle  procedure  volte
all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita', oltre che  la
capacita' di comprensione del testo in lingua inglese. 
        03. La prova scritta per le  classi  di  concorso  di  lingua
inglese e' svolta interamente in inglese ed e' composta da quesiti  a
risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze  e
competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti  di  cui
al comma 02 delle classi di concorso relative  alle  restanti  lingue
straniere sono svolti nelle  rispettive  lingue,  ferma  restando  la
valutazione della capacita'  di  comprensione  del  testo  in  lingua
inglese. 
        04. Il decreto dipartimentale  n.  510  del  23  aprile  2020
mantiene i propri effetti ed e' integrato e  adeguato,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02  e  03
nonche'   per   consentire,   qualora    le    condizioni    generali
epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della  prova  scritta
in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto  per
il  quale  il   candidato   ha   presentato   la   propria   domanda.
L'accertamento della  conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse di cui  all'articolo  37
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  avviene  nel  corso
della prova  di  cui  all'articolo  1,  comma  13,  lettera  b),  del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. 
        05. All'articolo 1, comma 13, alinea,  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre  2019,  n.  159,  le  parole:  "Con  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,"
sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione avente natura non regolamentare, da adottare". 
        06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di
cui all'articolo  1  del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159,
immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che  rientrano  nella
quota dei  posti  destinati  alla  procedura  per  l'anno  scolastico
2020/2021  ai  sensi  dell'articolo  1,   comma   4,   del   predetto
decreto-legge, e' riconosciuta la decorrenza giuridica  del  rapporto
di lavoro dal 1° settembre 2020. 
        07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  06,  pari
ad euro 2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni  annui  a
decorrere   dall'anno   2024,   si   provvede   mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, relativa al Fondo "La Buona Scuola" per
il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica. 
        08. Ai fini dell'accesso ai  percorsi  per  il  conseguimento
della specializzazione per le  attivita'  di  sostegno  previsti  dal
regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  in
riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal  V
ciclo i soggetti che  nei  dieci  anni  scolastici  precedenti  hanno
svolto almeno tre annualita'  di  servizio,  anche  non  consecutive,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di  sostegno  del  grado
cui si riferisce  la  procedura,  accedono  direttamente  alle  prove
scritte»; 
      al  comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «15  settembre»  sono
sostituite dalle seguenti: «20 settembre»; 
      al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) a prevedere, nelle stesse modalita' e con i  medesimi
criteri indicati all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che a
partire  dal  1°  settembre  2020  siano  attivati,  quale  attivita'
didattica ordinaria, l'eventuale integrazione  e  il  recupero  degli
apprendimenti»; 
      al comma 1, lettera  c),  le  parole:  «sistema  di  formazione
italiana nel mondo» sono sostituite dalle  seguenti:  «sistema  della
formazione  italiana  nel  mondo»  e  le   parole:   «alla   suddette
graduatorie»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «alle   suddette
graduatorie»; 
      al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis) a tenere conto delle necessita'  degli  studenti  con
patologie  gravi  o  immunodepressi,  in  possesso   di   certificati
rilasciati dalle competenti autorita' sanitarie, nonche'  dal  medico
di assistenza  primaria  che  ha  in  carico  il  paziente,  tali  da
consentire  loro  di  poter  seguire  la  programmazione   scolastica
avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Limitatamente all'anno  scolastico  2020/2021,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  all'interno
dei corsi di formazione per la sicurezza  a  scuola,  obbligatori  ai
sensi del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  nel  modulo
dedicato ai rischi specifici almeno un'ora deve essere dedicata  alle
misure di prevenzione igienico-sanitarie  al  fine  di  prevenire  il
contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19»; 
      al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, potendo  anche  disporre  per  l'acquisto  di  servizi  di
connettivita'  delle  risorse  di  cui  alla  Carta  elettronica  per
l'aggiornamento e la formazione del docente di  cui  all'articolo  1,
comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
      al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18,» sono inserite le  seguenti:  «convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Al fine di  contrastare,  soprattutto  nelle  aree  a
maggiore  rischio  sociale,  le  diseguaglianze   socio-culturali   e
territoriali, nonche' di prevenire  e  recuperare  l'abbandono  e  la
dispersione scolastica, in  corrispondenza  della  sospensione  delle
attivita'   didattiche   in   presenza   a   seguito   dell'emergenza
epidemiologica, l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e'  incrementata  di  2
milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma, pari a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
        3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza  deliberato
dal Consiglio dei  ministri  in  data  31  gennaio  2020,  dovuto  al
diffondersi del virus COVID-19, le modalita' e i criteri  sulla  base
dei  quali  erogare  le  prestazioni  lavorative  e  gli  adempimenti
connessi resi  dal  personale  docente  del  comparto  "Istruzione  e
ricerca", nella modalita'  a  distanza,  sono  regolati  mediante  un
apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le
associazioni sindacali rappresentative sul  piano  nazionale  per  il
comparto "Istruzione e ricerca", fermo restando quanto stabilito  dal
comma 3 del presente articolo e dalle disposizioni normative  vigenti
in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo   30   marzo   2001,   n.   165.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
      il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
        «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 6-bis, dopo il primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente:  "Una  specifica   graduatoria   provinciale,   finalizzata
all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai
soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno."; 
          b) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: 
          "6-ter. I soggetti inseriti nelle  graduatorie  provinciali
di cui al comma 6-bis indicano,  ai  fini  della  costituzione  delle
graduatorie di istituto per la copertura delle  supplenze  temporanee
di cui al  comma  3,  sino  a  venti  istituzioni  scolastiche  della
provincia nella quale hanno presentato  domanda  di  inserimento  per
ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo". 
        4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati. 
        4-ter. In  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, le  procedure  di  istituzione  delle  graduatorie  di  cui
all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3  maggio  1999,  n.
124, come  modificato  dal  comma  4  del  presente  articolo,  e  le
procedure di conferimento delle relative supplenze per  il  personale
docente ed educativo, ad esclusione di  ogni  aspetto  relativo  alla
costituzione e alla composizione dei posti da conferire a  supplenza,
sono disciplinate, in prima applicazione e per  gli  anni  scolastici
2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della
predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione  ai  sensi
del comma 1 al fine  dell'individuazione  nonche'  della  graduazione
degli aspiranti. Detta  ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  e'
adottata  sentiti  contestualmente  il  Consiglio   superiore   della
pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo  3
del presente decreto, e il Ministero dell'economia  e  delle  finanze
per gli aspetti  finanziari,  che  procede  alla  verifica  entro  il
medesimo termine. I termini per i controlli, di  cui  all'articolo  3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5  del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,  relativi  alla  predetta
ordinanza, sono ridotti  a  quindici  giorni.  La  valutazione  delle
istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al  comma  6-bis
dell'articolo 4 della legge 3 maggio  1999,  n.  124,  e'  effettuata
dagli  uffici  scolastici  territoriali,  che  possono  a  tal   fine
avvalersi  delle   istituzioni   scolastiche   della   provincia   di
riferimento per attivita' di supporto  alla  valutazione  di  istanze
afferenti a distinti posti  o  classi  di  concorso,  ferma  restando
l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio  scolastico
provinciale territoriale competente. La presentazione delle  istanze,
la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono  con
procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a
sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti». 
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 2-bis (Istituzione del tavolo per i percorsi abilitanti).
- 1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione  un  tavolo  di
confronto  per  avviare  con  periodicita'  percorsi  abilitanti,  di
seguito denominato "Tavolo", in modo da garantire anche in futuro  ai
neo-laureati un percorso di accesso  all'insegnamento  caratterizzato
da una formazione adeguata. 
      2. Il Tavolo e' presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un
suo delegato  ed  e'  composto  da  rappresentanti  della  Conferenza
universitaria nazionale dei dipartimenti e delle facolta' di  scienze
della formazione  (Cunsf)  e  delle  associazioni  professionali  dei
docenti  e  dei   dirigenti   scolastici,   nominati   dal   Ministro
dell'istruzione. 
      3.  Al  Tavolo  partecipano  anche   i   rappresentanti   delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 
      4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono determinate  le  modalita'  di
funzionamento,  incluse  le  modalita'  di  espressione  dei  pareri,
nonche' la durata del Tavolo. Ai componenti del Tavolo  non  spettano
compensi,  indennita',  rimborsi  di  spese  o  gettoni  di  presenza
comunque denominati. 
      5. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      Art. 2-ter (Incarichi  temporanei  nelle  scuole  dell'infanzia
paritarie).  -  1.  Per  garantire  il  regolare  svolgimento   delle
attivita' nonche' l'erogazione del servizio  educativo  nelle  scuole
dell'infanzia    paritarie    comunali    qualora    si     verifichi
l'impossibilita'  di  reperire,   per   i   relativi   incarichi   in
sostituzione,  personale  docente  con  il   prescritto   titolo   di
abilitazione,  e'  consentito,  in  via  straordinaria,  per   l'anno
scolastico 2020/2021, prevedere incarichi temporanei attingendo anche
alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi  educativi  per
l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto  previsto
dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a
seguito dei suddetti incarichi  temporanei  non  e'  valido  per  gli
aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali». 
    All'articolo 3: 
      al  comma  1,  le  parole:  «deliberato  dal  Consiglio»   sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alla deliberazione del Consiglio»; 
      al comma 2, le parole: «a decorrere dalla  deliberazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «successivamente alla deliberazione»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Allo scopo di garantire la continuita' delle funzioni
del CSPI e la regolarita' dei provvedimenti  ministeriali  sottoposti
al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la  componente
elettiva del CSPI e' prorogata al 31  agosto  2021,  in  deroga  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. 
        2-ter. All'articolo 3, comma 5, del  decreto  legislativo  30
giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a)  la  parola:  "quarantacinque",  ovunque   ricorre,   e'
sostituita dalla seguente: "venti"; 
          b) la parola:  "quindici"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"dieci"». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18,» sono inserite le seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art. 4-bis (Modifiche al decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,  n.
159). - 1. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  dicembre
2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole: "lettera a)" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"lettera b)"; 
        b) le parole: "anche  in  regioni  diverse"  sono  sostituite
dalle seguenti: "anche in una regione diversa"». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18,» sono inserite le seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,». 
    All'articolo 6: 
      al  comma  1,  le  parole:  «Fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo 5,» sono soppresse e le parole: «decreto legislativo  6
novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9
novembre 2007»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  connesse  al
protrarsi dello stato di emergenza, con  decreto  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero  della
salute, possono essere definite,  per  la  sessione  dell'anno  2020,
anche in deroga alle disposizioni di cui al  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e  le  modalita',  ivi  comprese
quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per
l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei
medici autorizzati, nonche', anche in deroga alle disposizioni di cui
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e  le  modalita',
ivi comprese quelle a distanza, per lo  svolgimento  degli  esami  di
Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
consulente del lavoro. 
        2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici,
odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti  delle
aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali
e  delle  strutture  sanitarie  private  accreditate  o  come  liberi
professionisti, attraverso  l'attivita'  di  formazione  continua  in
medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere
attivita'  professionale,  come  disposto  dall'articolo  16-bis  del
decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e  dalla  legge  24
dicembre 2007, n. 244, si intendono gia' maturati da coloro  che,  in
occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato  a  svolgere
la propria attivita' professionale»; 
      al comma  3,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta
la seduta di laurea»; 
      al  comma  4  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27». 
    L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Misure urgenti per  assicurare  la  continuita'  della
gestione delle universita' e delle istituzioni  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica). - 1. In  deroga  alle  disposizioni
previste dagli statuti degli atenei  e  delle  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e  coreutica  di  cui  alla  legge  21
dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il  rinnovo  degli
organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante
lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri  in  data
31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno  2020.  Fino  a  tale
data, gli enti di cui al primo  periodo,  nell'esercizio  della  loro
autonomia, possono adottare gli atti  del  procedimento  propedeutici
alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni,  con
modalita' anche telematiche, che assicurino il rispetto delle  misure
di prevenzione sanitaria disposte in relazione  al  contenimento  del
contagio da COVID-19. Per la durata dello  stato  di  emergenza,  nei
casi di impossibilita' a proseguire l'incarico da parte degli  organi
monocratici, intervenuta successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  subentra  nell'incarico  il  sostituto
individuato dalla legge o dallo  statuto,  ovvero,  in  mancanza,  il
decano dei docenti di prima fascia  delle  strutture  interessate.  I
soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo
periodo,  ovvero  quelli  subentrati  ai  sensi  del  terzo  periodo,
proseguono nell'incarico fino al subentro  dei  nuovi  organi,  anche
eventualmente in deroga alle durate previste per  i  singoli  mandati
dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo
4 del regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
28 febbraio 2003, n.  132,  nonche'  alle  disposizioni  di  legge  o
statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.  Dal  1°
luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo,  nell'esercizio  della
loro autonomia,  possono  proseguire  le  procedure  elettorali,  nei
termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando
la piu' ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni
di piena sicurezza ed  in  conformita'  alle  misure  di  prevenzione
sanitaria disposte in  relazione  al  contenimento  del  contagio  da
COVID-19». 
    Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in  materia  di  abilitazione
scientifica  nazionale).  -  1.  Fermo   restando   quanto   disposto
all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
nell'ambito della  tornata  dell'abilitazione  scientifica  nazionale
2018-2020 e' istituito un sesto  quadrimestre,  successivo  a  quello
previsto  all'articolo  2,  comma  1,   lettera   e),   del   decreto
direttoriale n. 2175 del 9 agosto 2018. A  tal  fine  la  domanda  di
partecipazione alla  procedura  di  cui  all'articolo  1  del  citato
decreto direttoriale, a pena di esclusione, e' presentata,  ai  sensi
di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, a decorrere dal
12 luglio 2020 ed entro il 12 novembre 2020.  I  lavori  riferiti  al
sesto  quadrimestre  si  concludono  entro  il  15  marzo  2021.   Le
Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale  n.
1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale  n.
2119 dell'8 agosto 2018, in deroga a  quanto  disposto  dall'articolo
16, comma 3, lettera f), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  e
dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, restano in carica fino al  30  giugno  2021.  In  deroga
all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
4 aprile 2016, n. 95, e all'articolo 101, comma  6,  quarto  periodo,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il procedimento  di
formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata  biennale  per
la  tornata  dell'abilitazione  scientifica  nazionale  2020-2022  e'
avviato entro il 31 gennaio 2021. 
      Art. 7-ter (Misure urgenti per interventi  di  riqualificazione
dell'edilizia scolastica). -  1.  Al  fine  di  garantire  la  rapida
esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche  in  relazione
all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020  i  sindaci  e  i
presidenti delle province e delle citta' metropolitane  operano,  nel
rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea,
con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  ivi  inclusa  la  deroga  alle
seguenti disposizioni: 
        a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77,  78
e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
        b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte  per
tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma  1,
del medesimo decreto legislativo, che e' stabilito  in  dieci  giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara. 
      2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a
condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. 
      3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni  delle
aree  occorrenti  per  l'esecuzione  degli  interventi  di   edilizia
scolastica, i sindaci e i presidenti delle province  e  delle  citta'
metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla  redazione  dello
stato di consistenza e del verbale  di  immissione  in  possesso  dei
suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della  regione
o degli enti territoriali interessati,  prescindendo  da  ogni  altro
adempimento. Il  medesimo  decreto  vale  come  atto  impositivo  del
vincolo  preordinato  all'esproprio  e  dichiarativo  della  pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza dell'intervento. 
      4. I sindaci e i  presidenti  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane: 
        a) vigilano sulla realizzazione  dell'opera  e  sul  rispetto
della tempistica programmata; 
        b)  possono  promuovere  gli  accordi  di  programma   e   le
conferenze di servizi, o parteciparvi, anche  attraverso  un  proprio
delegato; 
        c)  possono  invitare  alle  conferenze  di  servizi  tra  le
amministrazioni  interessate  anche  soggetti  privati,  qualora   ne
ravvisino la necessita'; 
        d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per  il
reperimento delle risorse. 
      Art. 7-quater (Disposizioni in materia di continuita' dell'anno
accademico  per  le  istituzioni  dell'alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica). - 1. In deroga alle disposizioni statutarie  o
regolamentari  delle  istituzioni  dell'alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica, l'ultima sessione delle  prove  finali  per  il
conseguimento del  titolo  di  studio  relative  all'anno  accademico
2018/2019  e'  prorogata  al  31  luglio  2020.  E'  conseguentemente
prorogato ogni altro termine di scadenza  connesso  agli  adempimenti
didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette
prove. 
      Art. 7-quinquies (Semplificazione della disciplina  in  materia
di Scuola superiore meridionale). - 1. All'articolo 1 della legge  30
dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 411, primo periodo,  dopo  le  parole:  "apposito
comitato  ordinatore,"  sono  inserite  le  seguenti:  "nominato  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e"; 
        b) al comma  411,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: "Il comitato  ordinatore  cura  altresi'  l'attuazione  del
piano, ne coordina  tutte  le  attivita'  discendenti  e  formula  ai
competenti organi dell'Universita' degli studi di Napoli Federico  II
le proposte e  i  pareri,  prescritti  dalla  normativa  vigente,  in
materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti"; 
        c) al comma 413, primo periodo, le parole: "Allo scadere  del
triennio  di  operativita'"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "A
decorrere dal secondo anno di operativita' e comunque  non  oltre  lo
scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409". 
      2. In applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  1,
comma 413, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca, nei limiti finanziari  ivi
indicati, sono definite le modalita' di istituzione, funzionamento  e
organizzazione  della  Scuola  superiore  meridionale.   Nelle   more
dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato  ordinatore
di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018  svolge
tutte le funzioni necessarie all'attuazione del  decreto  di  cui  al
primo periodo». 
    Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole:  «,  nonche'  in  materia  di  procedure  concorsuali  e   di
abilitazione e per la continuita' della gestione accademica».