(Allegato-Art. X)
                               Art. X. 
 
    1. Il presente Accordo entra  in  vigore  attraverso  lo  scambio
delle note diplomatiche per mezzo delle  quali  le  Parti  contraenti
notificano  l'una  all'altra  l'avvenuto  adempimento  dei  requisiti
nazionali previsti per l'entrata in vigore, alla data  di  ricezione,
per via diplomatica, dell'ultima notifica scritta, con  la  quale  le
Parti comunicano ufficialmente  l'una  all'altra  che  le  rispettive
procedure interne di ratifica sono state completate. 
    2. Il presente Accordo rimarra' in vigore a  tempo  indeterminato
salvo notifica scritta dell'intenzione di porre fine l'Accordo  fatta
pervenire da una delle Parti attraverso  i  canali  diplomatici,  con
preavviso di sei  mesi.  L'estinzione  dell'Accordo  ha  effetto  sei
settimane dopo la data di ricevimento della notifica. 
    3.  L'estinzione  del  presente   Accordo   non   pregiudica   la
realizzazione  di   qualsiasi   progetto   o   programma   intrapreso
nell'ambito del presente  Accordo  e  non  portato  a  compimento  al
momento della risoluzione dello  stesso,  nonche'  i  diritti  e  gli
obblighi derivanti da qualsiasi Protocollo esecutivo  concluso  prima
della data di risoluzione del presente Accordo. 
    In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati  dai  rispettivi
governi, hanno firmato e apposto il sigillo a questo Accordo. 
    Fatto a Roma il  23  maggio  2016  in  duplice  copia  in  lingua
italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico