Art. II. 1. Le parti promuovono la cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia per promuovere la prosperita' economica per scopi pacifici. 2. Le Parti promuovono, nel quadro di questo Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica tra i rispettivi enti di cooperazione. 3. Per «ente di cooperazione» si intende qualsiasi universita', centro di ricerca o altra istituzione, o attivita', o impresa sul territorio di una Parte e che partecipa ad attivita' di cooperazione nell'ambito del presente accordo. 4. Le attivita' di cooperazione («attivita' di cooperazione») ai sensi del presente accordo possono includere: A. Incontri di varia natura, come quelli di esperti, per discutere e scambiare informazioni su aspetti scientifici e tecnologici, su argomenti di carattere generale o specifico e per identificare progetti e programmi di ricerca e sviluppo che possano essere utilmente intrapresi su base cooperativa; B. Scambio di informazioni concernenti le attivita', le politiche, le pratiche, le leggi e i regolamenti in materia di ricerca e sviluppo; C. Visite e scambi su argomenti generali o specifici; D. Realizzazione di progetti e programmi di cooperazione concordati; E. Altre forme di attivita' di cooperazione stabilite di comune accordo.