(Allegato-Art. II)
                              Art. II. 
 
    1. Le parti promuovono la cooperazione nei settori della  scienza
e della tecnologia per promuovere la prosperita' economica per  scopi
pacifici. 
    2.  Le  Parti  promuovono,  nel  quadro  di  questo  Accordo,  la
cooperazione scientifica e  tecnologica  tra  i  rispettivi  enti  di
cooperazione. 
    3. Per «ente di cooperazione» si intende  qualsiasi  universita',
centro di ricerca o altra istituzione, o  attivita',  o  impresa  sul
territorio di una Parte e che partecipa ad attivita' di  cooperazione
nell'ambito del presente accordo. 
    4. Le attivita' di cooperazione («attivita' di cooperazione»)  ai
sensi del presente accordo possono includere: 
      A. Incontri di  varia  natura,  come  quelli  di  esperti,  per
discutere  e  scambiare  informazioni  su   aspetti   scientifici   e
tecnologici, su argomenti di carattere generale  o  specifico  e  per
identificare progetti e programmi di ricerca e sviluppo  che  possano
essere utilmente intrapresi su base cooperativa; 
      B.  Scambio  di  informazioni  concernenti  le  attivita',   le
politiche, le pratiche, le  leggi  e  i  regolamenti  in  materia  di
ricerca e sviluppo; 
      C. Visite e scambi su argomenti generali o specifici; 
      D.  Realizzazione  di  progetti  e  programmi  di  cooperazione
concordati; 
      E. Altre forme di attivita' di cooperazione stabilite di comune
accordo.