(Allegato-Art. III)
                              Art. III. 
 
    1.  Al  fine  di  facilitare  la   cooperazione   scientifica   e
tecnologica, nel quadro del presente Accordo, le Parti incoraggiano e
facilitano, se del caso, lo sviluppo di contatti  e  la  cooperazione
tra gli enti di cooperazione dei rispettivi Paesi, e  la  conclusione
di protocolli esecutivi tra  gli  stessi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cooperazione. 
    2. Le attivita'  di'  cooperazione  nel  quadro  dell'Accordo  di
cooperazione culturale  scientifica  e  tecnologica  tra  il  Governo
italiano e il Governo di Singapore, al momento dell'entrata in vigore
del presente Accordo sono incorporate nel presente Accordo. 
    3. Tutte le disposizioni dell'Accordo di  cooperazione  culturale
scientifica e tecnologica tra il Governo italiano  e  il  Governo  di
Singapore, in materia di cooperazione nel settore della  cultura,  in
particolare l'articolo 1, l'articolo 2 e  l'articolo  3,  restano  in
vigore.