Art. III. 1. Al fine di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, nel quadro del presente Accordo, le Parti incoraggiano e facilitano, se del caso, lo sviluppo di contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione dei rispettivi Paesi, e la conclusione di protocolli esecutivi tra gli stessi per lo svolgimento delle attivita' di cooperazione. 2. Le attivita' di' cooperazione nel quadro dell'Accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo sono incorporate nel presente Accordo. 3. Tutte le disposizioni dell'Accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, in materia di cooperazione nel settore della cultura, in particolare l'articolo 1, l'articolo 2 e l'articolo 3, restano in vigore.