(Allegato-Art. IV)
                              Art. IV. 
 
    1. Ai fini dell'effettiva attuazione  del  presente  accordo,  le
Parti  possono  prendere  in  considerazione  l'istituzione  di   una
Commissione congiunta  di  cooperazione  scientifica  e  tecnologica,
composta da rappresentanti designati da ciascuna Parte contraente. Le
funzioni   della   Commissione   congiunta   possono   includere   la
supervisione dell'attuazione del presente  Accordo  e  l'approvazione
dei programmi e dei protocolli. 
    2. La Commissione congiunta si puo' riunire  alternativamente  in
Italia o a Singapore secondo quanto stabilito di comune accordo.