(Allegato-Art. V)
                               Art. V. 
 
    1. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non di  proprieta'
riservata derivanti dalle attivita' di cooperazione  nell'ambito  del
presente accordo possono essere messe a disposizione del pubblico  da
ciascun Governo attraverso i canali abituali  e  secondo  le  normali
procedure degli enti partecipanti. 
    2. I due Governi terranno in debita considerazione la  protezione
e la distribuzione dei diritti di proprieta' intellettuale,  o  altri
diritti  di  proprieta'  riservata,  derivanti  dalle  attivita'   di
cooperazione  previste  dal  presente  Accordo  e  a  tal   fine   si
consulteranno tra di loro, se necessario. 
    3. Qualsiasi risultato derivante dalla realizzazione di  progetti
di sviluppo e di ricerca nell'ambito del presente Accordo apparterra'
a  entrambe  le  Parti.  I  Protocolli  in  materia   di   proprieta'
intellettuale derivante dalle attivita' di cooperazione previste  dal
presente Accordo sono concordati separatamente e per iscritto tra gli
enti che  collaborano,  in  conformita'  con  le  leggi  vigenti  nei
rispettivi paesi. 
    4. Le informazioni scientifiche e tecnologiche  risultanti  dalle
attivita' di cooperazione  ai  sensi  del  presente  Accordo  possono
essere messe a disposizione e liberamente utilizzate dalla  Comunita'
scientifica internazionale, con il consenso e alle  condizioni  della
Parte fornitrice.