Art. V. 1. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprieta' riservata derivanti dalle attivita' di cooperazione nell'ambito del presente accordo possono essere messe a disposizione del pubblico da ciascun Governo attraverso i canali abituali e secondo le normali procedure degli enti partecipanti. 2. I due Governi terranno in debita considerazione la protezione e la distribuzione dei diritti di proprieta' intellettuale, o altri diritti di proprieta' riservata, derivanti dalle attivita' di cooperazione previste dal presente Accordo e a tal fine si consulteranno tra di loro, se necessario. 3. Qualsiasi risultato derivante dalla realizzazione di progetti di sviluppo e di ricerca nell'ambito del presente Accordo apparterra' a entrambe le Parti. I Protocolli in materia di proprieta' intellettuale derivante dalle attivita' di cooperazione previste dal presente Accordo sono concordati separatamente e per iscritto tra gli enti che collaborano, in conformita' con le leggi vigenti nei rispettivi paesi. 4. Le informazioni scientifiche e tecnologiche risultanti dalle attivita' di cooperazione ai sensi del presente Accordo possono essere messe a disposizione e liberamente utilizzate dalla Comunita' scientifica internazionale, con il consenso e alle condizioni della Parte fornitrice.