(Allegato-Art. VI)
                              Art. VI. 
 
    1. Le Parti attueranno il presente Accordo in conformita' con  le
leggi e i regolamenti vigenti e compatibilmente con la disponibilita'
di fondi adeguati nei rispettivi Paesi. 
    2. I costi delle attivita' di cooperazione previste dal  presente
Accordo saranno sostenuti come stabilito di comune accordo.