(Allegato-Art. VIII)
                             Art. VIII. 
 
    1. Il presente accordo puo' essere modificato per mutuo  consenso
delle parti attraverso protocolli o scambi di note diplomatiche,  che
sono da considerarsi parte integrante del presente Accordo. 
    2.  Qualsiasi   modifica   o   revisione   entrera'   in   vigore
conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo  X  del
presente Accordo.