(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                       MODIFICAZIONI APPORTATE 
                       IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 20 APRILE 2020, N. 26 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        alla lettera b), la parola: «compresa»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «e nel lunedi' successivo compresi»; 
        alla lettera c), la parola: «inseriti»  e'  sostituita  dalla
seguente: «inserite» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni
degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio  rimane  in
carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021»; 
        alla lettera d), le parole: «nei sessanta giorni  successivi»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tra   il   quindicesimo   e   il
sessantesimo giorno successivo» e la parola: «compresa» e' sostituita
dalle seguenti: «e nel lunedi' successivo compresi»; 
        dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
          «d-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  comma
79, lettera b), della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  limitatamente
all'anno 2020, le  elezioni  dei  presidenti  delle  province  e  dei
consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle  elezioni
dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino
al rinnovo degli organi e' prorogata la durata del mandato di  quelli
in carica»; 
      il comma 2 e' soppresso. 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1-bis. (Modalita'  di  svolgimento  delle  operazioni  di
votazione per le consultazioni elettorali  e  referendarie  dell'anno
2020). - 1.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  distanziamento
sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e
referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 399, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,
nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata
di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15. 
      2. Per le consultazioni  elettorali  e  referendarie  dell'anno
2020, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge  22  febbraio
2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di  svantaggio
rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la  comunicazione
politica durante le campagne elettorali e referendaria, in  relazione
alla  situazione  epidemiologica  derivante  dalla   diffusione   del
COVID-19. 
      3. Per le consultazioni elettorali di cui  all'articolo  1  del
presente decreto resta fermo il  principio  di  concentrazione  delle
scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, che si applica, altresi',  al  referendum  confermativo
del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche  agli  articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  240  del  12
ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni  previste  per
le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi
quelli concernenti la composizione, il  funzionamento  e  i  compensi
degli uffici elettorali di sezione. Appena completate  le  operazioni
di  votazione  e  quelle  di   riscontro   dei   votanti   per   ogni
consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo  alle
elezioni  politiche  suppletive,  a  quello  relativo  al  referendum
confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo
alle  elezioni  regionali.  Lo  scrutinio  relativo   alle   elezioni
amministrative  e'  rinviato  alle  ore  9  del  martedi',  dando  la
precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le
spese  derivanti   dall'attuazione   di   adempimenti   comuni   sono
proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati
in base al numero delle rispettive consultazioni. 
      4. Limitatamente  alle  elezioni  comunali  e  circoscrizionali
dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto  per  la
presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo. 
      5. In considerazione della situazione epidemiologica  derivante
dalla  diffusione  del  COVID-19  e  tenuto  conto  dell'esigenza  di
assicurare il necessario  distanziamento  sociale  per  prevenire  il
contagio da COVID-19 nel corso del procedimento  elettorale,  nonche'
di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e  politici  nello
svolgimento  delle  elezioni  delle  regioni  a   statuto   ordinario
dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto  per  la
presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo. 
      6. E' fatta salva  per  ciascuna  regione  la  possibilita'  di
prevedere, per le elezioni regionali del 2020,  disposizioni  diverse
da quelle di cui al comma  5,  ai  fini  della  prevenzione  e  della
riduzione del rischio di contagio da COVID-19. 
      Art.  1-ter.  (Protocolli  sanitari  e  di  sicurezza  per   lo
svolgimento  delle  consultazioni  elettorali).  -  1.  Al  fine   di
prevenire il  rischio  di  contagio  da  COVID-19,  le  consultazioni
elettorali e referendarie dell'anno 2020  si  svolgono  nel  rispetto
delle modalita'  operative  e  precauzionali  di  cui  ai  protocolli
sanitari e di sicurezza adottati dal Governo».