(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  10
  MAGGIO 2020, N. 30 
    All'articolo 1: 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Nell'ambito  della  relazione  annuale  trasmessa  al
Parlamento ai  sensi  dell'articolo  24  del  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  sono  ricomprese  le   attivita'   svolte
dall'ISTAT ai sensi del presente decreto»; 
        al comma  4,  secondo  periodo,  le  parole:  "che  dovessero
rientrare"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "che  rientrano",  le
parole: "ovvero esercitare" sono sostituite dalle  seguenti:  "o  che
esercitano" e le parole: "o essere" sono sostituite  dalle  seguenti:
"o sono"; 
        al comma 5, al secondo periodo, dopo le parole:  "di  cui  al
presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' indicando le
fonti di cognizione delle informazioni complete" e, al terzo periodo,
le parole: "sui siti istituzionali" sono sostituite  dalle  seguenti:
"nei siti internet istituzionali"; 
        al comma 6, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  "I
campioni  raccolti  presso  gli  appositi  punti  di  prelievo   sono
analizzati e refertati dai laboratori  individuati  dalle  regioni  e
dalle province autonome, le quali, anche per il tramite dei  predetti
laboratori,  comunicano  all'interessato,  con  modalita'  sicure,  i
risultati delle analisi svolte. I medesimi laboratori, per il tramite
della piattaforma di cui al comma 2,  comunicano  i  risultati  delle
analisi ai soggetti di cui al comma 1" e, al terzo periodo,  dopo  le
parole: "provvedimento del 5 giugno 2019" sono inserite le  seguenti:
", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019,"; 
        al comma 7, l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'Istituto  superiore  di  sanita'  e   l'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  possono  trattare  i
dati raccolti  nell'ambito  dell'indagine  di  cui  al  comma  1  per
finalita' di ricerca scientifica"; 
        al  comma  8,  secondo  periodo,   dopo   le   parole:   "non
identificabili" sono inserite le  seguenti:  ",  fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 6,"; 
        al comma 9, le parole: "di cui al decreto  7  dicembre  2016"
sono sostituite dalle seguenti: "previste dal regolamento di  cui  al
decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016"; 
        al comma 14, al secondo periodo,  dopo  le  parole:  "385.000
euro" sono inserite le  seguenti:  "per  l'anno  2020"  e,  al  terzo
periodo, le parole: "Al relativo onere, in termine  di  fabbisogno  e
indebitamento netto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Al  relativo
onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto,"; 
        al comma 15, terzo periodo, le  parole:  "mediante  il  fondo
risorse" sono sostituite dalle seguenti: "a valere sulle risorse". 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Modifiche  all'articolo  8  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27). - 1. All'articolo 8 del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le parole: "sei unita'" sono sostituite  dalle
seguenti: "quindici unita'"; 
        b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        "4.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  e'
autorizzata la spesa di euro  230.980  per  l'anno  2020  e  di  euro
346.470 per l'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede: 
          a) per l'anno 2020: 
          1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione
del fondo  a  disposizione  per  eventuali  deficienze  dei  capitoli
relativi alle tre Forze  armate,  di  cui  all'art.  613  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66; 
          2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione
del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse  al  programma
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione  e  ammodernamento  del
patrimonio  infrastrutturale,  per  le  esigenze  di   funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi,  dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze  armate,  inclusa
l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il  riequilibrio  dei  principali
settori di spesa del Ministero della  difesa,  con  la  finalita'  di
assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento  militare  e
di sostenere le capacita' operative,  di  cui  all'articolo  619  del
citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
          b)  per  l'anno  2021,  quanto  a  euro  346.470   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  per  la  riallocazione   delle
funzioni connesse al programma  di  razionalizzazione,  accorpamento,
riduzione e ammodernamento del patrimonio  infrastrutturale,  per  le
esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione  e  supporto
dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in  dotazione
alle Forze armate, inclusa l'Arma dei  Carabinieri,  nonche'  per  il
riequilibrio dei principali settori  di  spesa  del  Ministero  della
difesa, con la finalita' di assicurare il mantenimento in  efficienza
dello strumento militare e di sostenere le  capacita'  operative,  di
cui all'articolo 619 del citato codice di cui al decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66"».