(Allegato) (parte 1)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 
 
    All'articolo 1: 
      al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «SARS-Cov-2»  sono
sostituite dalle seguenti: «SARS-CoV-2»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e  le  province
autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la
diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i  laboratori
dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate  competenze
specialistiche del personale addetto, a copertura dei  fabbisogni  di
prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo,  le
regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche
fornite dal  Ministero  della  salute,  identificano  un  laboratorio
pubblico di riferimento  regionale  che  opera  in  collegamento  con
l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  individua,  con   compiti   di
coordinamento a livello regionale,  ai  fini  dell'accreditamento,  i
laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento,
in possesso dei requisiti prescritti. 
        1-ter.  I  laboratori  di   microbiologia   individuati   dal
laboratorio pubblico di riferimento  regionale  ai  sensi  del  comma
1-bis hanno l'obbligo di trasmettere  i  referti  positivi  dei  test
molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione
territorialmente competente.  Le  regioni  e  le  province  autonome,
ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li
trasmettono  all'Istituto   superiore   di   sanita',   mediante   la
piattaforma  istituita  ai  fini  della  sorveglianza  integrata  del
COVID-19, ai  sensi  dell'articolo  1  dell'ordinanza  del  capo  del
Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la
comunicazione dei  dati  di  cui  al  presente  comma  sono  adottate
adeguate  misure  tecniche  e  organizzative  idonee  a  tutelare  la
riservatezza dei dati stessi. 
        1-quater. L'Istituto superiore di sanita', le  regioni  e  le
province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e
1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente»; 
      al  comma  2,  le  parole:  «dell'isolamento  contagiati»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «dell'isolamento    delle    persone
contagiate»; 
      al comma 4,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «emergenza  in
corso,» sono inserite le  seguenti:  «qualora  non  lo  abbiano  gia'
fatto,», la parola:  «quarantenati»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«sottoposti a quarantena» e la parola: «cronici» e' sostituita  dalle
seguenti: «affetti da malattie croniche»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3
e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto  di  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  coordina   la
sperimentazione,  per  il  biennio   2020-2021,   di   strutture   di
prossimita' per la promozione della  salute  e  per  la  prevenzione,
nonche' per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di
persone piu' fragili, ispirate al principio della piena  integrazione
socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel
territorio, del volontariato locale e degli enti  del  Terzo  settore
senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere  modalita'
di  intervento  che  riducano  le  scelte  di  istituzionalizzazione,
favoriscano  la  domiciliarita'  e  consentano  la  valutazione   dei
risultati  ottenuti,  anche  attraverso  il   ricorso   a   strumenti
innovativi quale il budget di salute individuale e di comunita'»; 
      al comma 5, primo periodo, le parole:  «identificati  COVID-19,
anche supportando» sono sostituite dalle seguenti: «identificati come
affetti da COVID-19, anche coadiuvando»; 
      al comma 6, al terzo periodo,  la  parola:  «assistenziali»  e'
sostituita dalla seguente: «assistenziale» e, al quarto  periodo,  le
parole: «Ministero dell'economia e  finanze»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»; 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il  personale
degli enti del Servizio sanitario nazionale di  cui  all'articolo  11
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai  fini  di  una
corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle
persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli  enti
del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unita' speciali  di
continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre  2021,
incarichi di lavoro autonomo, anche di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, a soggetti appartenenti  alla  categoria  professionale
degli  psicologi  di  cui  alla  legge  18  febbraio  1989,  n.   56,
regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in  numero  non
superiore a  uno  psicologo  per  due  unita'  e  per  un  monte  ore
settimanale massimo di ventiquattro ore»; 
      al comma 10, le parole:  «,  che  forma  parte  integrante  del
presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «annesso   al
presente decreto»; 
      al comma 11: 
        il  primo  periodo   e'   sostituito   dal   seguente:   «Per
l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 e' autorizzata, per  l'anno
2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per  la
sperimentazione di cui al comma 4-bis»; 
        al quinto periodo, le  parole:  «e  province  autonome»  sono
sostituite dalle seguenti: «e le province autonome»; 
        al  sesto  periodo,  le  parole:   «che   costituisce   parte
integrante del presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«annesso al presente decreto»; 
        il nono periodo e' sostituito dai seguenti: «Per le finalita'
di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno  2021,  all'onere
complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno
2021 per la sperimentazione di cui al  comma  4-bis,  si  provvede  a
valere  sul  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno   sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno  di  riferimento.
Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma  4-bis,  le
regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai  Ministeri
della  salute  e  dell'economia  e  delle   finanze   una   relazione
illustrativa  delle  attivita'  messe  in  atto   e   dei   risultati
raggiunti». 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1-bis (Borse di studio per  medici).  -  1.  Al  fine  di
attivare ulteriori borse di studio per i medici  che  partecipano  ai
corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  nonche'  di  concorrere  al
finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi  di  formazione
specifica di medicina  generale,  a  decorrere  dall'anno  2021  sono
accantonati 20 milioni di euro annui a  valere  sulle  disponibilita'
finanziarie ordinarie  destinate  al  fabbisogno  sanitario  standard
nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando  il  livello  di
finanziamento fissato a legislazione vigente. 
      Art.  1-ter  (Linee  guida  per  la   gestione   dell'emergenza
epidemiologica  presso  le  strutture  per   anziani,   persone   con
disabilita' e altri soggetti in condizione di fragilita'). - 1. Entro
quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico  di
cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della  protezione  civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32
dell'8 febbraio 2020, adotta  linee  guida  per  la  prevenzione,  il
monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19
presso  le  residenze  sanitarie  assistite  e  le  altre   strutture
pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non  convenzionate,
comunque  denominate   dalle   normative   regionali,   che   durante
l'emergenza   erogano    prestazioni    di    carattere    sanitario,
socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo,  socio-occupazionale
o socio-assistenziale per anziani, persone con  disabilita',  minori,
persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti  in  condizione
di fragilita'. 
      2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel  rispetto
dei seguenti principi: 
        a) garantire la sicurezza e il benessere  psico-fisico  delle
persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1; 
        b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario  e
non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche
attraverso la  fornitura  di  dispositivi  medici  e  dispositivi  di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio; 
        c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva  diagnosi
dei  contagi  e  per  l'attuazione  delle   conseguenti   misure   di
contenimento; 
        d) disciplinare le misure di igiene fondamentali  alle  quali
il personale in servizio e' obbligato ad attenersi; 
        e)  prevedere  protocolli  specifici  per  la   sanificazione
periodica degli ambienti. 
      3. Le strutture di cui al comma 1 sono  equiparate  ai  presidi
ospedalieri  ai  fini  dell'accesso,  con  massima  priorita',   alle
forniture dei dispositivi di protezione individuale e di  ogni  altro
dispositivo  o  strumento  utile  alla  gestione  e  al  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
      4. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, secondo periodo, le parole: «secondo la metodologia
di  cui»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  il   procedimento
stabilito»; 
      al comma 2, secondo periodo,  le  parole:  «posti  letti»  sono
sostituite dalle seguenti: «posti letto»; 
      al comma 4, le parole: «dei Pronto  Soccorso»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «dei  reparti  di  pronto  soccorso»  e  le  parole:
«sospetti COVID-19» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sospetti  di
COVID-19»; 
      al comma 5, al primo periodo,  le  parole:  «a  implementare  i
mezzi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «ad aumentare  il
numero dei mezzi di trasporto» e, al terzo periodo, le parole: «A tal
fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il limite di spesa regionale per l'attuazione  delle
misure di cui al presente comma per l'anno 2020», le parole: «colonna
6» sono sostituite dalle seguenti: «colonna 3» e le  parole:  «,  che
forma parte integrante del presente decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «annesso al presente decreto»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis.  Al  fine  di  garantire  l'erogazione  dei   livelli
essenziali  di  assistenza,  gli  enti  e  le  aziende  del  Servizio
sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di  mobilita'  di
cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nonche' a ogni altra procedura per  l'assorbimento  del
personale in esubero, possono avviare, con le modalita' e nei  limiti
di cui all'articolo 11 del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2019,  n.  60,
procedure  selettive  per   l'assunzione   di   personale   a   tempo
indeterminato per  le  categorie  A,  B,  BS  e  C,  valorizzando  le
esperienze  professionali  maturate  nello   svolgimento   anche   di
prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81»; 
      al comma 6,  lettera  b),  le  parole:  «fermo  restando»  sono
sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia  salvaguardato»,  le
parole: «ivi incluse le indennita'» sono sostituite  dalle  seguenti:
«compresa l'erogazione  delle  indennita'»  e  le  parole:  «C.C.N.L.
2016-2018  del  21  maggio  2018»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al  personale  del
comparto sanita' - Triennio  2016-2018,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere
sulle risorse di cui al presente comma  destinate  a  incrementare  i
fondi  incentivanti,  le  regioni  e  le  province  autonome  possono
riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato  al
servizio effettivamente prestato nel corso dello stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di  importo
non superiore a 2.000 euro al lordo dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali e  degli  oneri  fiscali  a  carico  del  dipendente  e
comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi  e  degli
oneri a  carico  dell'amministrazione,  non  superiore  all'ammontare
delle   predette   risorse   destinate   a   incrementare   i   fondi
incentivanti»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Allo scopo di  concorrere  alla  remunerazione  delle
prestazioni correlate  alle  particolari  condizioni  di  lavoro  del
personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico  europeo
dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato  nelle  attivita'
di  contrasto   dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e'
autorizzata la spesa di 2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  che
costituisce limite massimo  di  spesa.  All'attuazione  del  presente
comma si provvede  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  su  proposta
del Ministro della  salute,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto»; 
      al comma 7, primo e quarto periodo, le  parole:  «,  che  forma
parte  integrante  del  presente  decreto»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «annesso al presente decreto»; 
      al  comma  8,  quarto  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti. parole: «di Trento e di Bolzano»; 
      al comma 9, terzo periodo, le  parole:  «dei  pronto  soccorso»
sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso»; 
      al comma 10: 
        al terzo : «, che costituisce parte integrante  del  presente
decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «annesso  al   presente
decreto»; 
        al quarto periodo, le parole: «all'art. 18 del decreto  legge
18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  27/2020»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27»; 
        al quinto periodo, le  parole:  «sul  livello  finanziamento»
sono sostituite dalle seguenti: «sul livello del finanziamento»; 
      al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «all'  Allegato  D»
sono inserite le seguenti: «annesso al presente decreto»; 
      al comma 12, le parole: «del decreto legge 17  marzo  2020,  n.
18» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, di seguito citato anche come "decreto-legge  17  marzo  2020,  n.
18",»; 
      al comma 13, le parole: «agli  obblighi  del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «agli obblighi previsti dal» e le parole:  «1  agosto
2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2011»; 
      dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
        «13-bis. Ai fini del  monitoraggio  di  cui  all'articolo  1,
comma  626,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  anche   con
riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalita' di cui al
presente articolo realizzate  mediante  il  ricorso  al  partenariato
pubblico-privato,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato  ad
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo  di  spesa  di  100.000
euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2021, di esperti individuati all'esito di una  selezione  comparativa
effettuata  mediante  avviso  pubblico  tra  persone  di   comprovata
esperienza ed elevata professionalita' da destinare al  potenziamento
dell'attivita'  e  delle  strutture  del  citato  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere,  pari  a  100.000
euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2021,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero»; 
      al comma  15,  le  parole:  «di  euro»  sono  sostituite  dalla
seguente: «euro»; 
      alla  rubrica,  le  parole:  «in   emergenza   COVID-19»   sono
sostituite dalle seguenti: «in relazione all'emergenza da COVID-19». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, capoverso 5, primo  periodo,  le  parole:  «possono
essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente
all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione
per la durata di 6 mesi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «possono
essere  conferiti  per  la  durata  di  sei  mesi  anche  ai   medici
specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al  penultimo  anno
di corso della scuola di specializzazione». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «Art.  3-bis  (Modifiche  ai   commi   547,   548   e   548-bis
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in  materia  di
assunzione  di  medici,  medici  veterinari,  odontoiatri,   biologi,
chimici,  farmacisti,  fisici  e  psicologi  specializzandi).  -   1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 547, le parole: "i medici e i medici  veterinari"
sono sostituite dalle seguenti: "i medici, i medici  veterinari,  gli
odontoiatri, i biologi, i chimici,  i  farmacisti,  i  fisici  e  gli
psicologi"; 
        b) al  comma  548,  le  parole:  "dei  medici  e  dei  medici
veterinari di cui" sono sostituite dalle seguenti: "dei  medici,  dei
medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei  chimici,  dei
farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui" e le parole:  "della
graduatoria dei medici e dei medici veterinari gia' specialisti  alla
data" sono sostituite dalle seguenti: "della  pertinente  graduatoria
dei medesimi professionisti gia' specialisti alla data"; 
        c) al comma 548-bis: 
          1) le parole: "di formazione medica specialistica", ovunque
ricorrono,   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "di   formazione
specialistica" ; 
          2) al secondo periodo, dopo le parole: "fatti  salvi"  sono
inserite le seguenti: ", per i medici specializzandi,"; 
          3) al quarto periodo, le  parole:  "I  medici  e  i  medici
veterinari" sono sostituite  dalle  seguenti:  "I  medici,  i  medici
veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici,  i  farmacisti,  i
fisici e gli psicologi" e le parole: "del personale  della  dirigenza
medica e veterinaria" sono sostituite dalle seguenti: "del  personale
della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria"; 
          4) al decimo periodo, dopo la parola:  "specializzandi"  e'
inserita  la  seguente:  "medici"  e  dopo  le  parole:  "trattamento
economico previsto"  sono  inserite  le  seguenti:  "per  i  predetti
specializzandi medici"». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, primo periodo, le parole:  «in  piano  di  rientro»
sono sostituite dalle seguenti: «sottoposte a piano di rientro» e  le
parole: «pazienti COVID» sono sostituite  dalle  seguenti:  «pazienti
affetti da COVID-19»; 
      al comma 3, le parole: «pazienti COVID» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «pazienti  affetti  da  COVID-19»,  le  parole:  «di   cui
all'articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011,  n.  118»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui  all'articolo  19,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118»  e  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con  il  decreto  di  cui  al
comma 2, la  specifica  funzione  assistenziale  e'  determinata  con
riferimento  alle  attivita'  effettivamente  svolte   e   ai   costi
effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani  adottati
in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale  della
programmazione sanitaria del Ministero della salute n.  2627  del  1°
marzo 2020, nonche'  sostenuti  dagli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  c),  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a)  all'allestimento  e
ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero  per  acuti
per    pazienti    affetti    da    COVID-19     nelle     discipline
medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su  indicazione
della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo  3,  comma
1, lettera b), del decreto-legge n.  18  del  2020,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento  e  ai
costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla  gestione
dei casi accertati di COVID-19  e  dei  casi  sospetti  di  COVID-19,
istituiti su indicazione della regione. Con il  medesimo  decreto  di
cui al comma  2,  l'incremento  tariffario  di  cui  al  comma  1  e'
determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati  ai  ricoveri
ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti
dalle strutture e dagli enti di cui al periodo  precedente,  valutati
sulla  base  delle  informazioni  desunte  dal  sistema   informativo
sanitario del  Ministero  della  salute  e  dalle  informazioni  rese
disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruita'»; 
      al comma 5, le parole: «e che vedono  altresi'  una  temporanea
sospensione delle attivita' ordinarie in  funzione  anche  di  quanto
previsto» sono sostituite dalle seguenti: «, le quali  sospendano  le
attivita' ordinarie  anche  in  conseguenza  dell'applicazione  delle
misure previste». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art. 4-bis (Modifiche al decreto legislativo 25  maggio  2017,
n. 75, in materia  di  superamento  del  precariato  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  nel   Servizio   sanitario   nazionale).   -   1.
All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, lettera b),  le  parole:  "alla  data  del  31
dicembre 2017" sono sostituite dalle  seguenti:  "alla  data  del  31
dicembre 2020"; 
        b)  al  comma  11-bis,  l'ultimo   periodo   e'   soppresso».
All'articolo 5: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Al fine di  aumentare  il  numero  dei  contratti  di
formazione specialistica dei  medici,  di  cui  all'articolo  37  del
decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.   368,   e'   autorizzata
l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni  2022
e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,  2025  e
2026. A tale fine e' corrispondentemente incrementato, per i medesimi
anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato. Agli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023
e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;  alla
rubrica, le parole:  «degli  specializzandi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei medici specializzandi». 
    Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua  in
medicina) -  1.  I  crediti  formativi  del  triennio  2020-2022,  da
acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a  360,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di  formazione
continua in medicina, si intendono gia' maturati  in  ragione  di  un
terzo per tutti i  professionisti  sanitari  di  cui  alla  legge  11
gennaio 2018, n. 3,  che  hanno  continuato  a  svolgere  la  propria
attivita' professionale  nel  periodo  dell'emergenza  derivante  dal
COVID-19. 
      Art. 5-ter (Istituzione della  scuola  di  specializzazione  in
medicina e cure palliative) - 1.  A  decorrere  dall'anno  accademico
2021/2022, e' istituita la scuola di specializzazione in  medicina  e
cure palliative, cui  possono  accedere  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia. 
      2. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,
di concerto con il Ministro della salute, da adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono  disciplinati  i  profili  specialistici,  gli
obiettivi formativi e i relativi  percorsi  didattici  funzionali  al
conseguimento  delle  necessarie  conoscenze  culturali  e   abilita'
professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1. 
      3. Con il decreto di cui al comma 2 e' altresi'  introdotto  il
corso  di  cure  palliative   pediatriche   nell'ambito   dei   corsi
obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria. 
      4. All'onere derivante dall'attuazione del  presente  articolo,
valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in  3,6  milioni  di
euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». 
    All'articolo 7: 
      al comma  1,  le  parole:  «nonche'  dati  reddituali  riferiti
all'interessato e al suo nucleo familiare» sono soppresse; 
      al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro della  salute,
avente natura regolamentare,  da  adottarsi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Con regolamento adottato con decreto  del  Ministro  della
salute,». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, dopo le  parole:  «di  ulteriori  30  giorni»  sono
aggiunte le seguenti: «dalla data di scadenza»; 
      al comma 3,  dopo  le  parole:  «del  centro»  e'  inserita  la
seguente: «ospedaliero» e dopo la parola: «convertito» sono  inserite
le seguenti: «, con modificazioni,»; 
      al comma 4, le parole: «deve essere contattato il centro  o  lo
specialista»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  paziente  deve
rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista»; 
      al comma 5, le parole: «, e distribuiti tramite il canale della
farmaceutica  convenzionata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «e
distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis. A decorrere dal 1° ottobre  2020,  le  regioni  e  le
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono  provvedere  a
distribuire,  nell'ambito  dei  limiti   della   spesa   farmaceutica
programmata, con la modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 18 settembre  2001,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,  n.  405,  i  medicinali
ordinariamente distribuiti con le modalita' di cui alle lettere b)  e
c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni,  modalita'
di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico del Servizio sanitario nazionale,  con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentiti  le
organizzazioni maggiormente  rappresentative  delle  farmacie  e  gli
ordini professionali. 
        5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  con   propria
determina, individua l'elenco dei  medicinali  di  cui  al  comma  1,
inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per  cui  ritenga
che  le  funzioni  di  appropriatezza  e  controllo  dei  profili  di
sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, lettera a), dopo la  parola:  «infermieristico»  e'
inserita  la  seguente:  «e»,  dopo  le  parole:  «seguenti:   "degli
esercenti le professioni sanitarie» sono  inserite  le  seguenti:  «,
degli esercenti la professione di assistente sociale e  degli»  e  le
parole:  «degli  esercenti  le  professioni  sanitarie  e   operatori
socio-sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «degli  esercenti  le
professioni sanitarie, degli esercenti la professione  di  assistente
sociale e operatori socio-sanitari». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1: 
        alla lettera c), le parole: «Il FSE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3. Il FSE»; 
        alle lettere f),  alinea,  g),  alinea  e  capoversi  4-bis),
4-ter) e 4-quater), h) e i), capoverso 15-nonies, la parola:  «punto»
e' sostituita dalla seguente: «numero»; 
        alla lettera f): 
          al primo capoverso, le parole:  «-  dopo  le  parole»  sono
sostituite dalle seguenti: «1) dopo le parole:»; 
          al secondo  capoverso,  le  parole:  «-  le  parole:»  sono
sostituite dalle seguenti: «2) le parole:»; 
          alla lettera g), capoversi 4-bis) e 4-ter), le parole:  «in
ANA» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANA»; 
        alla lettera i): 
          al capoverso 15-octies, le parole: «portale del  nazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «portale nazionale»; 
          al capoverso 15-nonies, all'alinea, la parola:  «15-nonies»
e' sostituita dalla seguente: «15-novies»  e,  alla  lettera  a),  le
parole: «1 aprile 1999» sono sostituite dalle  seguenti:  «1°  aprile
1999». 
    Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
      «Art. 11-bis (Misure  urgenti  in  materia  di  sperimentazioni
cliniche). - 1. Al fine di promuovere in  Italia  le  sperimentazioni
cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e ad eventuali altre emergenze  epidemiologiche  future,  al
comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14  maggio  2019,  n.
52,  le  parole:  ",  l'assenza,  rispetto  allo   studio   proposto,
d'interessi finanziari propri, del coniuge  o  del  convivente  o  di
parente  entro  il   secondo   grado,   nel   capitale   dell'azienda
farmaceutica  titolare  del  farmaco  oggetto  di   studio,   nonche'
l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o  collaborazione,  a
qualsiasi titolo, con il promotore" sono sostituite  dalle  seguenti:
"gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente  o  di
parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonche'
i rapporti di dipendenza, consulenza o  collaborazione,  a  qualsiasi
titolo, con il promotore, in qualunque fase dello  studio  vengano  a
costituirsi. Il comitato  etico  valuta  tale  dichiarazione  nonche'
l'assenza,  nel  capitale  dell'azienda  farmaceutica  titolare   del
farmaco  oggetto  di  studi,  di   partecipazioni   azionarie   dello
sperimentatore,   del   coniuge   o   del   convivente,   a    tutela
dell'indipendenza e dell'imparzialita' della sperimentazione clinica,
anche  in  momenti  successivi  all'inizio   dello   studio   qualora
intervengano nuovi conflitti di interessi"». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1, dopo le parole: «epidemiologici e ambientali»  sono
inserite le seguenti: «, nonche' ai  fini  di  ricerche  di  mercato,
sociali e di opinione»; 
      al comma 5, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «per  finalita'
scientifiche» sono inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  ai  fini  di
ricerche di mercato, sociali e di opinione» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, in  deroga  alle  previsioni  della  legge  11
gennaio 2018, n. 5». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1, le  parole:  «20  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «21 milioni». 
    Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
      «Art. 16-bis (Estensione dei benefici di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 23  novembre  1998,  n.  407,  ai  medici,  agli
operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari  e
agli altri lavoratori nelle  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie
vittime  del  contagio  da  COVID-19).  -  1.  L'applicazione   delle
disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre  1998,
n.  407,  e'  estesa  ai  medici,  agli  operatori   sanitari,   agli
infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari  nonche'  ai
lavoratori delle  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  impegnati
nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da  COVID-19  che  durante  lo  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri il  31  gennaio  2020  abbiano  contratto,  in
conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una  patologia  alla
quale  sia  conseguita  la  morte  o  un'invalidita'  permanente  per
effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19». 
    Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
      «Art. 17-bis (Proroga della sospensione  dell'esecuzione  degli
sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo). - 1. Al  comma
6  dell'articolo  103  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole: "1° settembre  2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2020"». 
    Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
      «Art. 18-bis (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo  14
della legge 7 luglio 2016, n. 122).  -  1.  In  considerazione  delle
esigenze straordinarie  e  urgenti  derivanti  dalla  diffusione  del
COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a
essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7  luglio
2016, n. 122, e' incrementato di 3 milioni di euro per  l'anno  2020.
Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse  stanziate  ai  sensi  del
primo periodo e nei limiti delle stesse, deve  essere  assicurato  un
maggiore ristoro alle vittime dei reati di  violenza  sessuale  e  di
omicidio commesso  contro  il  coniuge,  anche  legalmente  separato,
contro  l'altra  parte  dell'unione  civile  o  contro   la   persona
stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione
affettiva, anche ove cessata. 
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    All'articolo 19: 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. I medici arruolati ai  sensi  del  presente  articolo
nonche' quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o al  penultimo  anno
di corso di una scuola universitaria di specializzazione in  medicina
e  chirurgia,  restano  iscritti  alla  scuola  con  sospensione  del
trattamento  economico   previsto   dal   contratto   di   formazione
specialistica. Il periodo di attivita', svolto esclusivamente durante
lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che
conduce  al  conseguimento  del  diploma  di   specializzazione.   Le
universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero  delle  attivita'  formative,   tecniche   e   assistenziali
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 
        3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della limitata durata
della ferma di cui al comma 1, agli  ufficiali  medici  arruolati  in
servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite  le
qualifiche di ufficiale di polizia  giudiziaria  e  di  ufficiale  di
pubblica sicurezza»; 
      al comma 6, dopo la cifra: «3.241.969» nonche' dopo  la  cifra:
«3.962.407» e' inserita la seguente parola: «euro». 
    All'articolo 23: 
      al comma 3, le  parole:  «e  di  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ed euro». 
    All'articolo 25: 
      al comma 9: 
        al  secondo  periodo,  le  parole:  «fermo   restando»   sono
sostituite dalle seguenti: «ferma restando»; 
        al sesto periodo, le parole: «nonche' quelle  relative»  sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' di quelli relativi»; 
        al comma 10, la parola: «effettuazione» e'  sostituita  dalla
seguente: «presentazione»; 
      al comma 12: 
        al secondo periodo, le parole: «e gli interessi dovuti»  sono
sostituite dalle seguenti: «, e applicando gli interessi dovuti»; 
        al terzo periodo, le parole: «Si  rendono  applicabili»  sono
sostituite dalle seguenti: «Si applicano» e le parole:  «del  decreto
31  maggio  2010,  n.  78»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78». 
    Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
      «Art.  25-bis  (Contributi   per   i   settori   ricreativo   e
dell'intrattenimento). - 1. Al fine di mitigare  la  crisi  economica
derivante dall'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  alle  imprese
operanti  nei  settori  ricreativo  e  dell'intrattenimento,  nonche'
dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati  contributi  a
fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5  milioni  di  euro
per l'anno 2020. 
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di applicazione del presente  articolo  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del  limite  di  spesa  di  cui  al  comma  1,
privilegiando le imprese che presentano  una  riduzione  del  proprio
fatturato su base mensile pari almeno al  50  per  cento  rispetto  a
quello del 2019. 
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto. 
      4. L'efficacia delle  disposizioni  del  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea». 
    All'articolo 26: 
      al comma 2: 
        alla lettera e), le parole: «all'articolo  67  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 67 del decreto»; 
        alla lettera f), le parole:  «10  marzo  2000,  n.  7.»  sono
sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2000, n. 74;»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche  alle
aziende in concordato preventivo  di  continuita'  con  omologa  gia'
emessa che si trovano in situazione  di  regolarita'  contributiva  e
fiscale  all'interno  di  piani  di  rientro  e  rateizzazione   gia'
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»; 
        al comma 12, secondo  periodo,  le  parole:  «non  supera  il
maggiore tra» sono sostituite dalle seguenti: «non puo'  superare  il
maggiore valore tra:» e le  parole:  «lettera  a),»  sono  sostituite
dalle seguenti.: «lettera a);»; 
        al comma 19, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
Gestore e' autorizzato a trattenere dalle disponibilita' del Fondo un
importo massimo per operazione pari, nell'anno  2020,  allo  0,4  per
cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti  e,
negli anni successivi  e  fino  all'esaurimento  delle  procedure  di
recupero dei crediti vantati verso le societa'  emittenti,  allo  0,2
per  cento  del  valore  nominale  degli  Strumenti  Finanziari   non
rimborsati, con oneri valutati in 9,6  milioni  di  euro  per  l'anno
2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni  dal  2021
al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»; 
      dopo il comma 19 e' inserito il seguente: 
        «19-bis. In considerazione delle peculiarita' normative delle
imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata
e della loro funzione sociale, il Gestore  puo'  avvalersi,  mediante
utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19,  delle
societa' finanziarie  partecipate  e  vigilate  dal  Ministero  dello
sviluppo economico costituite per il perseguimento di  una  specifica
missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi  2  e
4,  della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49,  le  quali  assolvono,
limitatamente alle societa' cooperative, le  funzioni  attribuite  al
soggetto  gestore  ai  sensi  del  presente  articolo,   secondo   le
condizioni e con le modalita'  definite  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico»; 
      al comma 20: 
        al primo periodo, le parole: «, si cumulano fra di loro» sono
sostituite dalle seguenti: «sono cumulabili tra loro»; 
        al  terzo  periodo,  le  parole:   «del   regolamento   della
Commissione n.  702/2014  e  del  regolamento  della  Commissione  n.
717/2013» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) della
Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione  n.
717/2014»; 
        al quarto  periodo,  le  parole:  «ai  commi,  4  e  8»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi  4  e  8,»  e  le  parole:  «del
COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «del COVID-19",». 
    Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  26-bis  (Fondo   per   la   prevenzione   del   fenomeno
dell'usura). - 1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo  per  la
prevenzione del fenomeno dell'usura, di  cui  all'articolo  15  della
legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati 10  milioni  di  euro  per
interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura. 
      2. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto. 
      Art. 26-ter (Misure di  sostegno  finanziario  alle  piccole  e
medie imprese). -  1.  Le  misure  di  sostegno  finanziario  di  cui
all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  si  applicano
anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e
7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo  1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  dell'articolo  6,
commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11,
commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.  Gli  oneri  per
interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione  del
presente comma restano a carico dell'impresa richiedente». 
    All'articolo 27: 
      al comma 3, dopo il quinto periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Per la gestione  del  comparto  riguardante  i  beni  e  i  rapporti
giuridici  relativi  agli  interventi   a   favore   delle   societa'
cooperative, CDP S.p.A. adotta modalita'  coerenti  con  la  funzione
sociale delle societa' cooperative, a carattere mutualistico e  senza
fine di speculazione privata»; 
      al  comma  4,  alinea,  al  primo  periodo,  dopo  le   parole:
«produttivo italiano»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  secondo  le
priorita' definite, in relazione ai  settori,  alle  filiere  e  agli
obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma  di
cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
in apposito capitolo dedicato alla programmazione  economica»  e,  al
terzo periodo, dopo le parole: «in forma cooperativa» e' inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 5: 
        dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Lo schema  di
decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica  e  alla  Camera  dei
deputati per l'espressione del parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari, che si pronunciano nel termine di  quattordici  giorni,
decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato»; 
        al quarto periodo, le parole: «al comma 86 della legge n. 169
del 2019, alla reta logistica» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al
comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  alla
rete logistica»; 
      al comma 12, primo periodo, le  parole:  «i  propri  esponenti»
sono sostituite dalle seguenti: «i suoi esponenti»; 
      al comma 14,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «,  previo  parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia»; 
      dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti: 
        «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  il
31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli
effetti prodotti e sui risultati conseguiti  dall'applicazione  delle
disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e
delle  operazioni   di   sostegno   e   di   rilancio   del   sistema
economico-produttivo che si intende attuare. 
        18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire
anche  le  disponibilita'  liquide  dei  contribuenti  che  intendano
investire i loro risparmi a  sostegno  della  crescita  dell'economia
reale, rafforzando la capitalizzazione  popolare  delle  imprese.  Le
disponibilita' liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono
gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento  anche
delle societa' di gestione del risparmio italiane  per  evitare  ogni
possibile effetto di spiazzamento del settore  del  private  capital.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e  modalita'
di attuazione del presente comma. 
        18-quater. In ragione di quanto  previsto  al  comma  18-ter,
all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n.  43,  le
parole: "diverse dalle banche" sono soppresse». 
    All'articolo 28: 
      al comma 3, dopo la parola: «agrituristiche» sono  inserite  le
seguenti: «, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Alle imprese  esercenti  attivita'  di  commercio  al
dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni  di  euro  nel
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai  commi
1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10
per cento»; 
      al comma 5, dopo le parole: «Il credito  d'imposta  di  cui  ai
commi 1, 2, 3» e' inserita la seguente: «, 3-bis» ed e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Il  credito  d'imposta  spetta  anche  in
assenza dei requisiti di cui al periodo precedente  ai  soggetti  che
hanno iniziato l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019  nonche'  ai
soggetti che, a  far  data  dall'insorgenza  dell'evento  calamitoso,
hanno il domicilio fiscale o la  sede  operativa  nel  territorio  di
comuni colpiti dai predetti eventi i cui  stati  di  emergenza  erano
ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da
COVID-19»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. In caso di locazione, il conduttore  puo'  cedere  il
credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo  del
pagamento della corrispondente parte del canone»; 
      al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo
quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo»; 
      al comma 10, le parole: «valutati in 1.424,1 milioni  di  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 1.499  milioni  di  euro
per l' anno 2020». 
    Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente: 
      «Art. 28-bis (Disposizioni in materia  di  concessioni  per  il
servizio di ristoro tramite distributori automatici). - 1. In caso di
contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione
di un canone a favore dell'appaltante o del concedente  e  che  hanno
come oggetto il servizio di somministrazione di  alimenti  e  bevande
mediante distributori automatici presso gli  istituti  scolastici  di
ogni ordine e grado, le universita' e gli uffici e le amministrazioni
pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  5  agosto
2015, n. 127, e dei relativi decreti,  disposizioni  e  provvedimenti
attuativi,  mostrino   un   calo   del   fatturato   conseguito   dal
concessionario  per  i  singoli   mesi   interessati   dall'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  superiore   al   33   per   cento,   le
amministrazioni concedenti attivano la  procedura  di  revisione  del
piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6,  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla
citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole
concessioni». 
    All'articolo 29: 
      al comma 1, le parole:  «140  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «160 milioni»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di  euro  di
cui al comma 1,  pari  a  20  milioni  di  euro,  e'  destinata  alle
locazioni di immobili abitativi degli  studenti  fuori  sede  con  un
indice della situazione economica equivalente non superiore a  15.000
euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di  euro
per l'anno 2020 che  costituisce  tetto  di  spesa,  del  canone  dei
contratti di locazione  stipulati  da  studenti  residenti  in  luogo
diverso rispetto a quello dove  e'  ubicato  l'immobile  locato,  per
tutto il periodo dello stato di emergenza  deliberato  dal  Consiglio
dei  ministri  il  31  gennaio  2020.  Con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
disciplinate le modalita' attuative del  presente  comma,  prevedendo
l'incumulabilita' con altre forme di sostegno al diritto allo studio,
anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di  euro
per l'anno 2020». 
    Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
        «Art.  30-bis  (Fondo  per  la  compensazione  dei  pagamenti
effettuati con carte di credito o di debito). -  1.  Nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro  per  l'anno  2021,
per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento  di  cui
al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi
sostenuti dagli esercenti attivita' commerciali  per  le  commissioni
dovute per il pagamento delle transazioni  effettuato  con  carte  di
credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. 
      2. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  proprio
decreto, disciplina l'utilizzo  del  fondo  di  cui  al  comma  1  in
relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale
al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o  di
debito, e tenendo conto  del  limite  massimo  di  spesa  di  cui  al
medesimo comma 1. 
      3.  Gli  esercenti,  tramite  le  rispettive  associazioni   di
categoria,  sottoscrivono  protocolli  volontari  per  definire   con
equita' e trasparenza il costo massimo delle commissioni. 
      4. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    All'articolo 31: 
      al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 8  aprile  2020,  n.
23,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge  5  giugno  2020,  n.  40,  di  seguito   citato   anche   come
"decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23",»; 
      al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine
di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse  del
Fondo, adeguando le sue disponibilita'  al  profilo  temporale  delle
perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del  medesimo
Fondo anche a fronte  di  autorizzazioni  di  spesa  pluriennali  del
bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilita'  di
escussione delle  garanzie,  articolata  per  annualita',  effettuata
dagli organi di gestione dello stesso Fondo»; 
      al comma 3, secondo periodo, le parole: «8  aprile  n.  23  del
2020» sono sostituite dalle seguenti: «8 aprile 2020, n. 23»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis.  Al  fine  di  sostenere  il   settore   agricolo   e
agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi  a  fondo
perduto alle imprese, la  dotazione  finanziaria  del  Fondo  per  la
competitivita' delle filiere agricole di cui  all'articolo  1,  comma
507, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  e'  incrementata  di  5
milioni di euro per l'anno 2020 »; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto  del  Fondo  di
cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno  2020.  Al  relativo
onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio  dello
Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo
56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel  conto
corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare
al pertinente capitolo di spesa»; 
      al comma 5, le  parole:  «Agli  oneri  derivanti  dal  presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti  dai
commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo». 
    Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente: 
      «Art. 31-bis (Confidi). - 1. Il comma 6 dell'articolo  112  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  e'  sostituito  dal
seguente: 
        "6. Fermo restando l'esercizio prevalente  dell'attivita'  di
garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre  forme
di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi  dell'articolo  106,
comma 1"». 
    All'articolo 33: 
      al comma 1, primo periodo,  le  parole:  «mediante  il  proprio
indirizzo di  posta  elettronica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«mediante  comunicazione  inviata  dal  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica», le parole: «questi siano accompagnati» sono  sostituite
dalle seguenti: l'espressione  del  consenso  sia  accompagnata»,  le
parole:  «facciano  riferimento»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«faccia riferimento» e le parole: «siano conservati» sono  sostituite
dalle seguenti: «sia conservata»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente  articolo
volte  a  semplificare  gli  adempimenti  concernenti   i   contratti
finanziari  .e  assicurativi  e  in  considerazione  dello  stato  di
emergenza nel territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei  ministri
del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio   2020,   gli   articoli    4-sexies;4-septies,    4-decies,
193-quinquies e 194-septies del testo  unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio  1998,  n.  58,  nella  formulazione  vigente  il  giorno
precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  25
novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate  dalla
Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa  ai  sensi  del
menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi  fino
alla data del 31 dicembre 2020»; 
      alla rubrica  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche'  disposizioni  in  materia  di  distribuzione  di   prodotti
assicurativi». 
    Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente: 
      «Art. 33-bis (Disposizioni in materia di assicurazione  per  la
produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali). - 1.  Su
richiesta dell'assicurato i termini di  validita'  dei  contratti  di
assicurazione  obbliga-toria  dei  titolari   di   licenza   per   la
produzione, il deposito o la vendita di  fuochi  artificiali  di  cui
agli articoli 47 e  55  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di
quelli   di   assicurazione   obbligatoria    a    copertura    della
responsabilita' civile verso terzi per  l'attivita'  pirotecnica,  in
scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono  prorogati  per
un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La  proroga  del
contratto ai sensi del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva
di   analoghe   facolta'   contrattualmente   previste   in    favore
dell'assicurato, che restano esercitabili». 
    All'articolo 35: 
      al comma 1, le parole: «in conformita' con la  normativa»  sono
sostituite dalle seguenti: «in conformita' alla normativa». 
    All'articolo 36: 
      ai commi 1, primo periodo, 2, secondo periodo, e alla  rubrica,
le parole: «pan europeo» sono sostituite dalla seguente: paneuropeo»; 
      al comma 1, terzo periodo, le parole: «epidemia da COVID -  19»
sono sostituite dalle seguenti: «epidemia di COVID-19»; 
      al comma 3, dopo  le  parole:  «1.000  milioni  di  euro»  sono
inserite le seguenti: «per l'anno 2020». 
    All'articolo 37: 
      Al comma 1, dopo  la  parola:  «Preparedness»  e'  inserita  la
seguente: «Innovations». 
    All'articolo 38: 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Al fine  di  promuovere  il  sistema  delle  start-up
italiane  e,  piu'  in  generale,  le   potenzialita'   del   settore
dell'impresa innovativa  nell'affrontare  l'emergenza  derivante  dal
COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2  destina
fino al 5 per cento delle risorse di  cui  al  medesimo  comma  2  al
finanziamento di iniziative: 
          a) di comunicazione sul sistema  italiano  delle  start-up,
con  specifica  attenzione  alle  iniziative  avviate  al   fine   di
fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate
con le risorse di cui al comma 2; 
          b) di promozione e  valorizzazione  delle  attivita'  delle
imprese in-novative, delle start-up e del sistema di cui al comma  2,
anche al fine di promuovere il  raccordo  tra  imprese  innovative  e
imprese tradizionali; 
          c) di informazioni relative  alle  iniziative  condotte  in
questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi  del  comma
2»; 
      al comma 3 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al  presente  comma
che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa
puo' otte-nere e' pari a quattro volte  l'importo  complessivo  delle
risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione  di
euro per singolo investimento»; 
      al comma 7, capoverso Art. 29-bis, alla rubrica, le parole: «in
"de  minimis"»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  regime   "de
minimis"»; 
      al comma 8, capoverso 9-ter, secondo periodo, le parole:  «euro
100.000» sono sostituite dalle seguenti: «  euro  300.000  »  e  sono
aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «La  detrazione  di  cui  al
presente comma spetta prioritariamente rispetto  alla  detrazione  di
cui all'articolo 29  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e fino all'ammontare di investimento di cui  al  periodo  precedente.
Sulla parte di investimento che eccede il limite di  cui  al  secondo
periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione di  cui  al  citato
articolo 29  del  decreto-legge  n.  179  del  2012  nei  limiti  del
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»; 
      al comma 11, la parola: « riconosciuti »  e'  sostituita  dalla
seguente: «riconosciute»; 
      al comma  13,  la  parola:  «videogames»  e'  sostituita  dalla
seguente: «videogiochi» e la parola: «compreso» e' soppressa; 
      al comma 16: 
        all'alinea,  la  parola:  «ammessi»   e'   sostituita   dalla
seguente: «ammesse»; 
        alla lettera c),  le  parole:  «societa'  di  capitale»  sono
sostituite dalle seguenti: «societa' di capitali»; 
      al comma  17,  la  parola:  «videogames»  e'  sostituita  dalla
seguente: «videogioco»; 
      al comma 19, le parole: «valutate in 70,8 milioni di  euro  per
l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «valutate in 72,55  milioni  di  euro
per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022»; 
      alla rubrica,  le  parole:  «dell'ecosistema»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del sistema». 
    Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 38-bis (Misure di  sostegno  all'industria  del  tessile,
della moda e degli accessori).- 1. Al fine di  sostenere  l'industria
del tessile, della moda e degli accessori a  livello  nazionale,  con
particolare riguardo alle start-up che investono nel design  e  nella
creazione, nonche' allo scopo di promuovere  i  giovani  talenti  del
settore del tessile, della moda e  degli  accessori  che  valorizzano
prodotti made in Italy di alto contenuto  artistico  e  creativo,  e'
prevista l'erogazione di  contributi  a  fondo  perduto  riconosciuti
nella misura massima del 50 per cento delle  spese  ammissibili,  nel
limite di 5  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  A  tale  fine  e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 
      2. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' di attuazione del comma 1, con  particolare  riguardo  alle
modalita'  di  presentazione  delle   domande   di   erogazione   dei
contributi, ai criteri per la  selezione  delle  stesse,  alle  spese
ammissibili,  alle  modalita'  di  erogazione  dei  contributi,  alle
modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle  spese
nonche' alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. 
      3. L'efficacia delle misure previste dal presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
      4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto. 
      Art. 38-ter (Promozione del sistema delle societa' benefit).  -
1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio  nazionale,
del sistema delle societa' benefit, di cui all'articolo 1, commi  376
e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' riconosciuto  un
contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del  50  per
cento dei costi di costituzione o trasformazione in societa' benefit,
sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto al  31  dicembre  2020.  Il  credito
d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento  dell'importo  massimo
di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa. 
      2. Il credito d'imposta  e'  riconosciuto  nel  rispetto  delle
condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis",  al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al  regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
della  pesca   e   dell'acquacoltura.   Il   credito   d'imposta   e'
utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021. 
      3. Per la promozione  delle  societa'  benefit  nel  territorio
nazionale, nello stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito un fondo con una dotazione  di  3  milioni  di
euro per  l'anno  2020.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  sono  definiti  le
modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo,  anche  al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 
      4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni
di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 
      Art. 38-quater (Disposizioni transitorie in materia di principi
di redazione del bilancio). - 1. Nella predisposizione dei bilanci il
cui esercizio e' stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non  ancora
approvati, la  valutazione  delle  voci  e  della  prospettiva  della
continuazione dell'attivita'  di  cui  all'articolo  2423-bis,  primo
comma, numero 1), del codice civile e' effettuata non  tenendo  conto
delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi  alla
data  di  chiusura  del  bilancio.  Le   informazioni   relative   al
presupposto della continuita' aziendale sono fornite nelle  politiche
contabili di cui all'articolo  2427,  primo  comma,  numero  1),  del
codice civile. Restano ferme tutte  le  altre  disposizioni  relative
alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla  relazione
sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle  incertezze
concernenti   gli   eventi   successivi,   nonche'   alla   capacita'
dell'azienda  di  continuare  a  costituire  un  complesso  economico
funzionante destinato alla produzione di reddito. 
      2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso  al
31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della
continuazione dell'attivita'  di  cui  all'articolo  2423-bis,  primo
comma, numero 1), del codice civile puo' comunque  essere  effettuata
sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio  chiuso
entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni  relative  al  presupposto
della continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili di
cui all'articolo 2427, primo comma,  numero  1),  del  codice  civile
anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio  precedente.
Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle  informazioni
da fornire nella nota integrativa e alla  relazione  sulla  gestione,
comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti  dagli
eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di  continuare
a  costituire  un  complesso  economico  funzionante  destinato  alla
produzione di reddito. 
      3. L'efficacia delle  disposizioni  del  presente  articolo  e'
limitata ai soli fini civilistici». 
    All'articolo 39: 
      dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis.  Al  Fondo  per  la  crescita  sostenibile,  di   cui
all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' assegnata la
somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione
di finanziamenti agevolati per  la  costituzione  di  nuove  imprese,
nelle  forme  di  societa'  o  societa'  cooperativa,  da  parte   di
lavoratori di imprese in crisi o provenienti  da  imprese  in  crisi,
nonche' per la promozione e lo sviluppo di societa'  cooperative  che
gestiscono aziende confiscate  alla  criminalita'  organizzata  e  di
cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli  di  occupazione,
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  4  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del  3  gennaio  2015,
nei limiti dello stanziamento di cui  al  presente  periodo.  Per  le
medesime  ragioni  di  cui  al  primo  periodo,  gli  enti   di   cui
all'articolo 112, comma 7, del testo unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, possono continuare  a  concedere  i  finanziamenti  ivi
indicati, a  condizioni  piu'  favorevoli  di  quelle  esistenti  sul
mercato, fino al volume complessivo di  30  milioni  di  euro  e  per
importi  unitari  non   superiori   a   40.000   euro   per   ciascun
finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    All'articolo 40: 
      al comma 4, le parole: «Al fine della verifica di  appartenenza
alle microimprese e alle piccole e medie imprese per  i  distributori
di carburanti i ricavi si calcolano» sono sostituite dalle  seguenti:
«Per i fini di cui al comma  1,  la  verifica  dell'appartenenza  dei
distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e  delle
piccole e medie imprese e' effettuata calcolando i ricavi». 
    All'articolo 41: 
      al comma 1, secondo periodo, le parole:  «  a  partire  »  sono
soppresse; 
      al comma 2,  le  parole:  «1  gennaio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio». 
    All'articolo 42: 
      al  comma  4,  le  parole:  «di  ENEA»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'ENEA»; 
      al comma 5, le parole: «ENEA e' autorizzata »  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'ENEA e' autorizzata» e le parole: «di  Enea»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»; 
      al comma 9, dopo le parole: «del presente articolo» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,». 
    Dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente: 
      «Art.   42-bis    (Disposizioni    concernenti    l'innovazione
tecnologica in ambito energetico). -  1.  Al  fine  di  sostenere  lo
sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli
obiettivi nazionali in tema di energia e di clima: 
        a) al comma 1 dell'articolo  32  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) all'alinea, dopo le parole: "di cui all'articolo 3" sono
inserite le seguenti: "e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030"; 
          2) alla lettera a), le parole: "di cui al presente  Titolo"
sono sostituite dalle seguenti: "di sostegno alla produzione da fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica"; 
          3)  il  numero  i.  della  lettera  b)  e'  sostituito  dal
seguente: 
          "i. ai progetti di validazione in ambito industriale  e  di
qua-lificazione di sistemi e tecnologie"; 
        b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, le parole: "di cui ai numeri ii e iv della lettera  b)"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera b)" ». 
    All'articolo 43: 
      al comma 7, le parole: «ad  euro  100  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «a 100  milioni  di  euro»  e  le  parole:
«rinvenenti  dall'  abrogazione»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«rivenienti dall' abrogazione della disposizione». 
    Dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente: 
      «Art. 43-bis (Contratto di rete con causale di solidarieta') .-
1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo
il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
        "4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete puo'  essere
stipulato per favorire il mantenimento  dei  livelli  di  occupazione
delle imprese di filiere colpite da crisi  economiche  in  seguito  a
situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento
delle autorita' competenti. Rientrano tra le  finalita'  perseguibili
l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono
a rischio di perdita del posto di lavoro,  l'inserimento  di  persone
che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di  attivita'  o  per
crisi di  impresa,  nonche'  l'assunzione  di  figure  professio-nali
necessarie a rilanciare le attivita' produttive nella fase di  uscita
dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli  istituti
del distacco e della codatorialita', ai sensi dell'articolo 30, comma
4-ter, del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  per  lo
svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende  partecipanti
alla rete. 
        4-septies. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali,  sentiti  gli  enti  competenti  per  gli  aspetti
previdenziali e assicurativi  connessi  al  rapporto  di  lavoro,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione,  sono  definite  le  modalita'  operative  per
procedere  alle  comunicazioni  da   parte   dell'impresa   referente
individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie
a dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo  30,  comma
4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
        4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui  al  presente
articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicita' di  cui
al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal  comma  4-ter,  il
contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve  essere  sottoscritto
dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  con  l'
assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori  di  lavoro
rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio  nazionale
dell' economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n.
936, che siano espressione di interessi generali di una pluralita' di
categorie e di territori". 
      2.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica ». 
    All'articolo 44: 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle  persone  fisiche  e
giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre
2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo  nuovo  di  fabbrica
sono riconosciuti i seguenti contributi: 
          a)  per  l'acquisto   di   un   veicolo   con   contestuale
rottamazione di un veicolo immatricolato  in  data  anteriore  al  1°
gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi  i
dieci  anni  di  anzianita'  dalla  data  di   immatricolazione,   il
contributo statale e' parametrato al numero di grammi (g) di anidride
carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui
alla seguente  tabella  ed  e'  riconosciuto  a  condizione  che  sia
praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro: 
      
 
               =======================================
               |    CO2g/km    |  Contributo (euro)  |
               +===============+=====================+
               |0-20           |2.000                |
               +---------------+---------------------+
               |21-60          |2.000                |
               +---------------+---------------------+
               |61-110         |1.500                |
               +---------------+---------------------+
 
  
          b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione,
il con-tributo statale e' parametrato al numero di g  di  CO2  emessi
per km secondo gli  importi  di  cui  alla  seguente  tabella  ed  e'
riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno  sconto
pari ad almeno 1.000 euro: 
      
 
               =======================================
               |    CO2g/km    |  Contributo (euro)  |
               +===============+=====================+
               |0-20           |1.000                |
               +---------------+---------------------+
               |21-60          |1.000                |
               +---------------+---------------------+
               |61-110         |750                  |
               +---------------+---------------------+
 
        1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis  sono  riconosciuti
ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che: 
          a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi
un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
          b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra  61  e  110  g/km,
siano omologati in una classe non  inferiore  ad  euro  6  di  ultima
generazione  e  abbiano  un  prezzo  risultante  dal  listino  prezzi
ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore  a  40.000
euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 
        1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in  possesso  dei
requisiti di cui ai commi 1-bis e  1-ter  del  presente  articolo,  i
contributi di cui al  citato  comma  1-bis  sono  cumulabili  con  il
contributo di cui al  comma  1031  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. 
        1-quinquies. Ai fini  dell'attuazione  del  comma  1-bis  del
presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032,  1033,
1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145. 
        1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020  e  il
31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da
euro 0 a  euro  3  con  contestuale  acquisto  di  un  veicolo  usato
omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO2
inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute  al  pagamento  del  60  per
cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprieta' del veicolo
acquistato. 
        1-septies.  Le  persone  fisiche  che   consegnano   per   la
rottamazione,  contestualmente  all'acquisto  di   un   veicolo   con
emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km,  un  secondo  veicolo  di
categoria  M1  rientrante  tra  quelli  previsti   dal   comma   1032
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a
un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare  ai  1.500  euro  gia'
attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma
di  credito  di  imposta  entro  tre  annualita'  per  l'acquisto  di
monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti
al trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione
o sostenibile. 
        1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma  1041,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 50 milioni di euro
per l'anno 2020 quale limite di  spesa  da  destinare  esclusivamente
all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente  articolo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare  entro  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le  modalita'  per  assicurare  il
rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. 
        1-novies.  Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni dei commi da 1-bis a  1-octies  del  presente  articolo,
pari a 50 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 44 e' inserito il seguente: 
      «Art. 44-bis (Modifica all'articolo 1, comma 1057, della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per  l'acquisto  di
motoveicoli elettrici o ibridi). - 1. Il comma 1057  dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' sostituito dal seguente: 
        "1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia  di
aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020,  acquistano,  anche  in
locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico
o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e,  L4e,  L5e,
L6e e L7e e' riconosciuto un contributo pari  al  30  per  cento  del
prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di
cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo di  acquisto,
fino a un massimo di 4.000 euro,  nel  caso  sia  consegnato  per  la
rottamazione un veicolo di categoria euro 0,  1,  2  o  3  ovvero  un
veicolo che sia stato oggetto di ritargatura  obbligatoria  ai  sensi
del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile
2011, di cui si e' proprietari o intestatari da  almeno  dodici  mesi
ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi,
un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma  puo'
essere  riconosciuto  fino  a  un  massimo  di  cinquecento   veicoli
acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo  soggetto.  In
caso di acquisti effettuati da  soggetti  fra  i  quali  sussiste  il
rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo  comma,  numero
1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli  e'  riferito
al numero complessivo  dei  veicoli  da  essi  acquistati  nel  corso
dell'anno"». 
    Dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente: 
      «Art. 46-bis (Credito d'imposta per la mancata partecipazione a
fiere e manifestazioni commerciali). -  1.  Le  risorse  relative  al
credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, destinate, per l'anno  2020,  dall'articolo  12-bis  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, anche alle spese sostenute  dalle
imprese per la partecipazione a fiere  e  manifestazioni  commerciali
all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza  legata
alla situazione epidemiologica  in  atto,  sono  incrementate  di  30
milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al  primo
periodo sono destinate alle imprese diverse  dalle  piccole  e  medie
imprese e agli operatori del settore fieristico, con  riferimento  al
ristoro  dei  danni  prodotti  dall'annullamento  o   dalla   mancata
partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali  in  Italia,  nei
limiti delle medesime risorse. 
      2. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  30
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    All'articolo 48: 
      al comma 1: 
        alla lettera b), capoverso b-bis), le parole: «comma 1)» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1»; 
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) al comma  4-bis,  lettera  b),  le  parole:  "euro  4
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6 milioni"»; 
      al comma 2, lettera b),  le  parole:  «in  conformita'  con  la
normativa» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  conformita'  alla
normativa»; 
      al comma 3, le parole: «pari a 450 milioni di euro per il 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «pari  a  452  milioni  di  euro  per
l'anno 2020»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Le risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi  dell'articolo  1,  comma
43, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  sono  incrementate  di  5
milioni di euro per l'anno 2020 al fine  di  sviluppare,  in  stretto
collegamento con le comunita' di  affari  residenti  all'estero,  nei
limiti delle risorse disponibili, servizi di  informazione,  l'export
management e la promozione di contatti commerciali per le  piccole  e
medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte  delle
camere di commercio italiane all'estero.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»; 
      al comma 5, terzo periodo, le parole: «di parte capitale»  sono
sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»; 
      i commi 6 e 7 sono soppressi. 
    Dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente: 
      «Art. 48-bis (Concessione di un credito d'imposta per contenere
gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel  settore
tessile, della moda e degli accessori). - 1. Al fine di contenere gli
effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19  sulle  rimanenze
finali di magazzino nei settori contraddistinti  da  stagionalita'  e
obsolescenza dei prodotti,  limitatamente  al  periodo  d'imposta  in
corso alla data di entrata in vigore delle  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  9  marzo  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  62  del  9  marzo  2020,  ai
soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa   operanti   nell'industria
tessile  e  della  moda,  della  produzione  calzaturiera   e   della
pelletteria (settore tessile, moda e accessori)  e'  riconosciuto  un
contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per
cento  del  valore  delle  rimanenze  finali  di  magazzino  di   cui
all'articolo 92, comma 1, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  eccedente  la
media del  medesimo  valore  registrato  nei  tre  periodi  d'imposta
precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
citato decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  9  marzo
2020. Il metodo e  i  criteri  applicati  per  la  valutazione  delle
rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza  del
beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre
periodi  d'imposta  considerati  ai  fini  della  media.  Il  credito
d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento  dell'importo  massimo
di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa. 
      2. Nei riguardi dei soggetti di cui al  comma  1  con  bilancio
certificato, i controlli sono  svolti  sulla  base  dei  bilanci.  Le
imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio
sindacale devono avvalersi di una  certificazione  della  consistenza
delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un  revisore  legale  dei
conti o da una societa' di revisione legale dei conti iscritti  nella
sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo
27  gennaio  2010,  n.  39.  Il  revisore  legale  dei  conti  o   il
professionista  responsabile  della  revisione  legale   dei   conti,
nell'assunzione dell'incarico, osserva  i  principi  di  indipendenza
elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma  12,  del  citato  decreto
legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli
previsti  dal   codice   etico   dell'International   Federation   of
Accountants (IFAC). 
      3. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
      4. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti i  criteri  per  la  corretta  individuazione  dei  settori
economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta
di cui al comma 1 e  sono  definiti  le  modalita'  e  i  criteri  di
attuazione del presente articolo, anche  al  fine  del  rispetto  del
limite di spesa di cui al comma 1. 
      5. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dalla  comunicazione
della Commissione europea C (2020) 1863 final,  del  19  marzo  2020,
recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  e  successive
modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati  dal  Ministero
dello sviluppo economico. 
      6. All'onere derivante dall'attuazione del  presente  articolo,
pari a 45 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto». 
    All'articolo 49: 
      al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo  26»
e' inserita la seguente: «del». 
    Dopo l'articolo 49 e' inserito il seguente: 
      «Art. 49-bis  (Centro  per  l'innovazione  e  il  trasferimento
tecnologico  nel  campo  delle  scienze  della  vita  con   sede   in
Lombardia). - 1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai
soggetti  pubblici  e   privati   del   sistema   della   ricerca   e
dell'innovazione della  regione  Lombardia,  quali  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, le universita', il Consiglio
nazionale delle ricerche, i centri di ricerca,  le  piccole  e  medie
imprese e le start-up innovative,  e'  autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per l'anno 2020 e  di  2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato  alle  spese  di
promozione  e  finanziamento  di  progetti   di   ricerca   altamente
innovativi  realizzati  in  collaborazione  con  le   imprese   dalla
Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 1,  commi  da  116  a
123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso  una  struttura
denominata "Centro per l'innovazione e il  trasferimento  tecnologico
nel campo delle scienze della vita", con sede in Lombardia. 
      2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione  tra
soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti  di  ricerca
nazionali ed europei, garantendo  l'ampia  diffusione  dei  risultati
delle ricerche e  il  trasferimento  delle  conoscenze  e  sostenendo
l'attivita'  brevettuale  e  la   valorizzazione   della   proprieta'
intellettuale.  Il  Centro  favorisce   le   attivita'   di   ricerca
collaborativa tra imprese e start-up innovative per  lo  sviluppo  di
biotecnologie, tecnologie di  intelligenza  artificiale  per  analisi
genetiche,   proteomiche   e   metabolomiche,   tecnologie   per   la
diagnostica, la  sorveglianza  attiva,  la  protezione  di  individui
fragili, il miglioramento della qualita' di vita  e  l'invecchiamento
attivo. 
      3. La Fondazione  Human  Technopole  adotta  specifiche  misure
organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con  adozione  di  una
contabilita' separata relativa  all'utilizzo  delle  risorse  a  tale
scopo attribuite. 
      4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli apporti al fondo
di dotazione e al fondo di gestione della  Fondazione  a  carico  del
bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto
presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione". 
      5. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2020  e  a  2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
        a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto; 
        b) quanto a 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    Dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: 
      «Art. 51-bis  (Modifica  al  codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi  derivanti  dalle
misure  di  prevenzione   e   contenimento   connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sulle  attivita'  d'impresa,  all'articolo
379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,  di
cui al decreto  legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  le  parole:
"bilanci relativi all'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti:
"bilanci relativi all'esercizio 2021"». 
    Al capo I del titolo II,  dopo  l'articolo  52  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Art.  52-bis  (Rinegoziazione  dei   finanziamenti   agevolati
concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e
gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati). -
1.  Al  fine  di  supportare  le   imprese   colpite   dall'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  per   assicurarne   la   continuita'
aziendale,  e'  consentito  alle  predette  imprese   chiedere,   con
comunicazione  scritta,   senza   autorizzazione   da   parte   delle
amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in  relazione  ai
finanziamenti agevolati loro concessi  a  valere  sulle  risorse  del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, e in  relazione  ai  finanziamenti  bancari  associati,
della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del  finanziamento
agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato,  sino
alla  durata  massima   complessiva   di   venticinque   anni.   Tale
rinegoziazione rispetta il  principio  dell'equivalenza  finanziaria,
assicurando  l'uguaglianza  tra  il  valore  attuale  dei  flussi  di
rimborso  dei  finanziamenti  originari,  comprensivi  degli  importi
eventualmente  scaduti  e  dei  relativi  oneri   maturati,   e   dei
finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di
attualizzazione  e  rivalutazione  ai  fini  della   concessione   ed
erogazione  delle  agevolazioni  in  favore   delle   imprese,   come
determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data
della rinegoziazione. 
      2. La rinegoziazione di cui al comma  1  e'  possibile  con  il
consenso  della  banca  che  svolge  le  attivita'  di  gestione  del
finanziamento, anche  in  nome  e  per  conto  della  societa'  Cassa
depositi  e  prestiti  Spa,  e  della  banca  che  ha   concesso   il
finanziamento bancario associato a quello agevolato,  in  conformita'
con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalita',  e
comprende gli elementi accessori  ai  finanziamenti  e  le  garanzie,
inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge  30
dicembre 2004, n. 311.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  1  del
presente  articolo   e'   corredata   della   dichiarazione   di   un
professionista  indipendente,   avvocato,   dottore   commercialista,
ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o  di
una  societa'  di  revisione  ovvero  di  un  istituto  di   credito,
attestante che  la  rinegoziazione  del  piano  di  ammortamento  del
finanziamento agevolato del  Fondo  rotativo  e  di  quello  bancario
associato  e'  funzionale  ad  assicurare  la  continuita'  aziendale
dell'impresa, nonche' il rimborso di entrambi  i  finanziamenti.  Nel
caso di accordi sulla base di  piani  attestati  di  risanamento,  di
accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti   e   di   concordati   in
continuita',  nonche'  di  strumenti  similari   disciplinati   dalla
normativa sulla crisi  d'impresa  e  sull'insolvenza  a  quella  data
applicabile,   la   suddetta   dichiarazione   e'   rilasciata    dal
professionista  indipendente  in  possesso  dei  requisiti   di   cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267, incaricato  dal  debitore  nell'ambito  della  relativa
procedura. 
      3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      Art.  52-ter  (Disposizioni  per  la  tutela   della   ceramica
artistica e di qualita'). -  1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti
economici derivanti dalla diffusione del  contagio  da  COVID-19  nei
settori della ceramica artistica e tradizionale e della  ceramica  di
qualita' nonche' di promuovere la tutela  e  la  conservazione  delle
caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni  ceramiche  e'
disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990,  n.  188,  nel
limite di spesa di 2 milioni di euro per  l'anno  2021  da  destinare
all'elaborazione e alla  realizzazione  di  progetti  finalizzati  al
sostegno e alla valorizzazione dell'attivita'  ceramica  artistica  e
tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente  comma
provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4  e  5
della citata legge n. 188 del 1990. 
      2. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per  i
beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo  e  il  Ministro
dell'istruzione,  sono  individuati  i  criteri,  le  finalita',   le
modalita' di  riparto,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
verifica delle risorse di cui al comma 1,  nonche'  le  modalita'  di
recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse  non  utilizzate
di cui al medesimo comma 1. 
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    All'articolo 53: 
      al  comma  1,  le  parole:  «dall'epidemia  da  Covid-19»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19». 
    All'articolo 54: 
      al comma 3, primo periodo,  le  parole:  «nella  settore»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel settore»; 
      al  comma  7,  la  parola:  «possibile»  e'  sostituita   dalla
seguente: «ammesso». 
    All'articolo 55: 
      al  comma  1,  la  parola:  «Provincie»  e'  sostituita   dalla
seguente: «Province»; 
      al comma 3, la parola: «singolo» e' soppressa e le parole: «che
aumentera' progressivamente man mano  che  aumenta  la  durata»  sono
sostituite   dalle   seguenti:    «che    aumenta    progressivamente
all'aumentare della durata»; 
      al comma 6, secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie
di cui al presente articolo, comma 4» sono sostituite dalle seguenti:
«non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo»; 
      al comma 8, le parole: «e non oltre» sono soppresse. 
    All'articolo 56: 
      al comma 2, le parole: «sia i prestiti per  il  fabbisogno  per
gli investimenti sia per il capitale di  esercizio»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «i  prestiti  sia  per  il   fabbisogno   per   gli
investimenti sia per il capitale di esercizio»; 
      al comma 3, le parole: «e non oltre» sono soppresse; 
      al comma 5,  le  parole:  «del  punto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «indicati al punto»; 
      al comma 6, al secondo periodo, le parole:  «,  non  supera  le
soglie di cui al presente articolo, comma 5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «non supera le soglie  di  cui  al  comma  5  del  presente
articolo» e, al  terzo  periodo,  le  parole:  «di  cui  al  presente
articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5
del presente articolo». 
    All'articolo 57: 
      al  comma  1,  la  parola:  «Provincie»  e'  sostituita   dalla
seguente: «Province»; 
      al comma 5, le parole: «e non oltre» sono soppresse; 
      al  comma  7,  le  parole:  «nel  SEE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nello Spazio economico europeo». 
    All'articolo 58: 
      al  comma  1,  la  parola:  «Provincie»  e'  sostituita   dalla
seguente: «Province». 
    All'articolo 59: 
      al  comma  1,  la  parola:  «Provincie»  e'  sostituita   dalla
seguente: «Province». 
    All'articolo 60: 
      al  comma  1,  la  parola:  «Provincie»  e'  sostituita   dalla
seguente: «Province». 
    All'articolo 61: 
      al comma 2, le parole: «e non oltre» sono soppresse; 
      al comma 3, le parole: «dell'art.  108  TFUE»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea»; 
      al comma 4, primo periodo, le parole: «dell'art. 107 TFUE» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo  107  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea»; 
      al comma 5,  primo  periodo,  le  parole:  «inerenti  il»  sono
sostituite dalle seguenti: «inerenti al». 
    All'articolo 64: 
      al comma 3, le parole: «d'intesa con la  Conferenza  Unificata»
sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di  Conferenza
unificata»; 
      alla  rubrica,  la  parola:  «modiche»  e'   sostituita   dalla
seguente: «modifiche». 
    All'articolo 65: 
      al comma 1, primo periodo, le parole:  «della  presente  norma»
sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto». 
    All'articolo 66: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole: «sanitari e non» sono  sostituite
dalle seguenti: «sanitari e no,»; 
        alla lettera b), la parola: «previsioni» e' sostituita  dalla
seguente: «disposizioni». 
    Dopo l'articolo 66 e' inserito il seguente: 
      «Art. 66-bis (Disposizioni in materia  di  semplificazione  dei
procedimenti  per  l'importazione  e  la  validazione  di  mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale). - 1. Al fine di
assicurare  alle  imprese  il  necessario  fabbisogno  di  mascherine
chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere
la   ripresa   in   sicurezza   delle   attivita'   produttive,   per
l'importazione e l'immissione in commercio dei  predetti  dispositivi
sono definiti criteri semplificati di  validazione,  in  deroga  alle
norme  vigenti,  che   assicurino   l'efficacia   protettiva   idonea
all'utilizzo specifico fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19. 
      2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui  al  comma  1
sono definiti entro dieci giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto  da  un  comitato
tecnico composto da  un  rappresentante  dell'Istituto  superiore  di
sanita' (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato  dalle
regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento  -
ACCREDIA,  da  un  rappresentante  dell'Ente  nazionale  italiano  di
unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi  notificati
indicato dalle associazioni  degli  organismi  di  valutazione  della
conformita'  socie  dell'ACCREDIA.  Il  supporto  amministrativo   al
comitato e' assicurato dall'ISS. Ai componenti del  comitato  tecnico
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. 
      3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui
al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato
tecnico composto da un  rappresentante  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  che  lo
presiede,  da  un  rappresentante  designato  dalle  regioni,  da  un
rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e  da  un
rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni
degli organismi di valutazione della conformita' socie dell'ACCREDIA.
Il supporto amministrativo al comitato e' assicurato  dall'INAIL.  Ai
componenti del comitato tecnico non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
      4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono  le
modalita'  di  presentazione  delle  domande  di  validazione   delle
mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai
sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per
la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai  commi
1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori  di
prova accreditati dall'ACCREDIA,  nonche'  delle  universita'  e  dei
centri di ricerca  e  laboratori  specializzati  per  l'effettuazione
delle prove sui prodotti, e  provvedono  ai  relativi  controlli.  Il
monitoraggio   sull'applicazione   dei   criteri   semplificati    di
validazione e' assicurato dai comitati di cui ai commi  2  e  3,  che
supportano l'attivita' delle regioni. 
      5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e
dall'INAIL  in  attuazione  dell'articolo  15,  commi  2  e  3,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27.  L'ISS  e  l'INAIL  rimangono
competenti per la definizione delle  domande  pervenute  ai  predetti
Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo  che
il  richiedente  rinunci  espressamente  a  presentare  domanda  alla
regione. 
      6. A decorrere dalla medesima  data  di  cui  al  comma  5  del
presente articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma  1,  le  parole:  «,  importare  e  immettere  in
commercio» sono soppresse; 
        b) al comma  2,  le  parole:  «e  gli  importatori»,  ovunque
ricorrono, e le parole: «e coloro che  li  immettono  in  commercio,»
sono soppresse; 
        c) al comma 3: 
          1) al primo periodo, le parole: «, gli  importatori»  e  le
parole: «e coloro che li immettono in commercio» sono soppresse; 
          2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori»  sono
soppresse; 
        d) al comma 4, le parole: «e all'importatore e' fatto divieto
di immissione in commercio» sono soppresse. 
      7. Per tutta la durata dello stato di emergenza  epidemiologica
da COVID-19 resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  5-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27». 
    Dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente: 
      «Art. 67-bis (Inserimento al lavoro dei care leavers). - 1.  La
quota di riserva di cui all'articolo 18,  comma  2,  della  legge  12
marzo 1999, n. 68, e' attribuita anche in favore di  coloro  che,  al
compimento della  maggiore  eta',  vivono  fuori  della  famiglia  di
origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria». 
    All'articolo 68: 
      al comma 1: 
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in ogni  caso»
sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza»  e  la  parola:
«quarto» e' soppressa;»; 
        la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          «d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2-bis. Il termine di presentazione delle domande  riferite
a periodi di sospensione o riduzione  dell'attivita'  lavorativa  che
hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il  30  aprile  2020  e'
fissato, a pena di decadenza, al 15  luglio  2020.  Indipendentemente
dal  periodo  di  riferimento,  i  datori  di  lavoro   che   abbiano
erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da  quelli  a
cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che  ne
hanno impedito l'accettazione possono  presentare  la  domanda  nelle
modalita' corrette, a pena di decadenza, entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione  dell'errore  nella   precedente   istanza   da   parte
dell'amministrazione di riferimento, anche nelle  more  della  revoca
dell'eventuale     provvedimento     di      concessione      emanato
dall'amministrazione competente. 
          La predetta domanda, presentata nelle  modalita'  corrette,
e' considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020,  n.
52"»; 
        la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
          «e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis. Il  trattamento  di  cassa  integrazione  salariale
operai  agricoli  (CISOA),   richiesto   per   eventi   riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso  in  deroga  ai
limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di
giornate lavorative da svolgere  presso  la  stessa  azienda  di  cui
all'articolo 8 della legge 8  agosto  1972,  n.  457.  I  periodi  di
trattamento sono concessi per una durata massima di  novanta  giorni,
dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque  con  termine  del
periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle
successive   richieste.   Per   assicurare   la    celerita'    delle
autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di
CISOA con causale  "emergenza  COVID-19"  sono  concesse  dalla  sede
dell'INPS territorialmente competente, in deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n.  457.  La  domanda  di
CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine  del
mese successivo a quello  in  cui  ha  avuto  inizio  il  periodo  di
sospensione dell'attivita' lavorativa. Il  termine  di  presentazione
delle  domande  riferite  a  periodi  di  sospensione  dell'attivita'
lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio  2020  e  il  30
aprile 2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i
lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai  quali  non
si applica il trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di
concessione del trattamento di integrazione salariale in  deroga,  ai
sensi dell'articolo 22"»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. In sede di  prima  applicazione,  i  termini  per  la
presentazione delle domande fissati, a pena di  decadenza,  entro  la
fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio  il  periodo
di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa, ai sensi dei
commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
come modificati dalle lettere c) ed  e)  del  comma  1  del  presente
articolo, se posteriori alla data cosi' determinata,  sono  stabiliti
al trentesimo giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52». 
    All'articolo 70: 
      al comma 1: 
        alla lettera e),  capoverso  5-quater;  secondo  periodo,  la
parola: «costituti» e' sostituita dalla seguente: «costituiti»; 
        la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
          «f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
          "6. Per il trattamento di cui al comma 1 non  si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo  periodo,  del
presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso  esclusivamente
con la modalita' di pagamento  diretto  della  prestazione  da  parte
dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di  decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio  il
periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita'  lavorativa.  In
sede di prima applicazione, il termine di cui  al  terzo  periodo  e'
stabilito al trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 16  giugno  2020,  n.  52,  se  tale  ultimo
termine e'  posteriore  a  quello  determinato  ai  sensi  del  terzo
periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23  febbraio
2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza,
al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo  di  riferimento,  i
datori di lavoro che  abbiano  erroneamente  presentato  domanda  per
trattamenti diversi  da  quelli  a  cui  avrebbero  avuto  diritto  o
comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l' accettazione
possono presentare la domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di
decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore  nella
precedente istanza  da  parte  dell'amministrazione  di  riferimento,
anche  nelle  more  della  revoca  dell'eventuale  provvedimento   di
concessione  emanato  dall'amministrazione  competente;  la  predetta
domanda, presentata nelle modalita' corrette, e' considerata comunque
tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore  di  lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati  necessari  per  il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in  cui  e'
collocato  il  periodo  di   integrazione   salariale,   ovvero,   se
posteriore, entro il  termine  di  trenta  giorni  dall'adozione  del
provvedimento di concessione.  In  sede  di  prima  applicazione,  il
termine di cui al settimo periodo e' stabilito al  trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020,  n.  52,  se  tale  ultimo  termine  e'  posteriore  a   quello
determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente  tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente"». 
    Dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente: 
      «Art. 70-bis (Norme  speciali  in  materia  di  trattamenti  di
integrazione salariale). - 1.  In  deroga  a  quanto  previsto  dagli
articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori  di
lavoro che abbiano  interamente  fruito  il  periodo  precedentemente
concesso fino  alla  durata  massima  di  quattordici  settimane,  e'
consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei
trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi  decorrenti
antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata  massima
di diciotto settimane, da computare  considerando  cumulativamente  i
trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20,  21
e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante  il  riconoscimento
delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi
degli articoli 22-quater e 22-quinquies del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del  presente  decreto,  nel
limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per  l'anno  2020.  L'INPS
provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del   limite   di   spesa,
trasmettendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche  in
via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potra' in ogni  caso
emettere altri  provvedimenti  di  concessione  dei  trattamenti.  Ai
maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente
comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente   utilizzo   dello   stanziamento   di   cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
introdotto dall'articolo 71 del presente decreto». 
    All'articolo 71: 
      al comma 1: 
        al capoverso articolo 22-ter, comma 1: 
          al primo periodo, le parole: «2.740,8 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni di euro»; 
          al secondo periodo, le parole: «nel rispetto dei  saldi  di
finanza  pubblica  da  adottare  entro  il  31  agosto  2020,»   sono
sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 agosto 2020,  nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica,»; 
        al capoverso articolo 22-quater: 
          al comma 1, primo e terzo periodo,  le  parole:  «comma  4»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»; 
          al comma 2,  le  parole:  «dell'articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo»; 
          i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
          «3. La domanda di concessione del  trattamento  di  cui  al
comma 1 deve essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,  alla  sede
dell'INPS  territorialmente  competente,  entro  la  fine  del   mese
successivo a quello in cui ha, avuto inizio il periodo di sospensione
o  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In   sede   di   prima
applicazione, il termine di cui al  primo  periodo  e'  stabilito  al
trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 16 giugno 2020,  n.  52,  se  tale  ultimo  termine  e'
posteriore a quello determinato ai sensi del primo  periodo.  Per  le
domande riferite a periodi di sospensione o riduzione  dell'attivita'
lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio  2020  e  il  30
aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio
2020. 
          4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento  diretto
da  parte  dell'INPS  trasmette  la  domanda   di   concessione   del
trattamento  di  cui  al  comma  1,  entro  il  quindicesimo   giorno
dall'inizio del periodo di  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa,  unitamente  ai  dati  essenziali  per   il   calcolo   e
l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con
le modalita' indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita'  lavorativa  che  hanno  avuto
inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui
al primo periodo e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio  2020.
L'INPS   autorizza   l'accoglimento   della   domanda    e    dispone
l'anticipazione del pagamento del trattamento entro  quindici  giorni
dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione e'
calcolata sul quaranta per cento delle  ore  autorizzate  nell'intero
periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da
parte  del  datore  di  lavoro,  l'INPS  provvede  al  pagamento  del
trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di  lavoro
degli eventuali importi indebitamente anticipati.  L'INPS  disciplina
le modalita'  operative  del  procedimento  previsto  dalla  presente
disposizione.  Il  datore  di  lavoro   e'   obbligato   ad   inviare
all'Istituto   tutti   i   dati   necessari    per    il    pagamento
dell'integrazione   salariale,   secondo   le   modalita'   stabilite
dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in  cui  e'
collocato  il  periodo  di   integrazione   salariale,   ovvero,   se
posteriore, entro il  termine  di  trenta  giorni  dall'adozione  del
provvedimento di concessione.  In  sede  di  prima  applicazione,  il
termine di cui al settimo periodo e' stabilito al  trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020,  n.  52,  se  tale  ultimo  termine  e'  posteriore  a   quello
determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente  tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»; 
          al comma 6, le parole:  «comma  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 5»; 
          alla rubrica, le  parole:  «all'Istituto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «concesso dall'Istituto»; 
          al comma 2, le parole: «2.740,8  milioni»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «2.673,2  milioni»   e   le   parole:   «ai   sensi
dell'articolo ai  sensi  dell'articolo  265»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 265». 
    All'articolo 72: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), il capoverso 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino  al  31
agosto,  per  un  periodo  continuativo  o  frazionato  comunque  non
superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del
settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e  11  del
presente articolo, per i figli di eta' non superiore ai dodici  anni,
fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di  uno
specifico congedo, per il quale e' riconosciuta un indennita' pari al
cinquanta per cento  della  retribuzione,  calcolata  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  23  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi  sono
coperti da contribuzione figurativa.  I  periodi  di  congedo  devono
essere  utilizzati,  nelle  ipotesi  nelle  quali  i   congedi   sono
riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori  lavoratori
conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria,
fatti salvi i periodi di congedo gia' fruiti alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
        dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
          «a-bis) al comma  4,  le  parole:  "quindici  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"». 
    All'articolo 74: 
      al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo» e'
inserita la seguente: «2020». 
    All'articolo 78: 
      al comma 2, alinea,  dopo  le  parole:  «dell'indennita'»  sono
inserite le seguenti: «di cui». 
    All'articolo 80: 
      al comma 1, lettera b),  capoverso  1-bis,  primo  periodo,  le
parole: «recesso  del  contratto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«recesso dal contratto»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis.  Fino  al  17  agosto  2020  la  procedura   di   cui
all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.  428,  nel
caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non  puo'  avere  una
durata inferiore a quarantacinque giorni». 
    Dopo l'articolo 80 e' inserito il seguente: 
      «Art.   80-bis   (Interpretazione   autentica   del   comma   3
dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). - 1.
Il  secondo  periodo  del  comma  3  dell'articolo  38  del   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli  atti
compiuti o ricevuti dal somministratore nella  costituzione  o  nella
gestione  del  rapporto,  per  il  periodo  durante   il   quale   la
somministrazione  ha  avuto  luogo,  si  intendono  come  compiuti  o
ricevuti  dal  soggetto   che   ha   effettivamente   utilizzato   la
prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione
e  di  gestione  del  rapporto  di  lavoro   non   e'   compreso   il
licenziamento». 
    All'articolo 81: 
      il comma 1 e' soppresso. 
    All'articolo 82: 
      al comma 1, alinea, la parola:  «giugno»  e'  sostituita  dalla
seguente: «luglio»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma
2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica
da  COVID-19  e,  comunque,  non  oltre  il  30  settembre  2020,  le
disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa  autocertificazione,  in
presenza di persone minori di eta'  o  meritevoli  di  tutela,  quali
soggetti malati gravi, disabili, in  difficolta'  economica  e  senza
dimora,  aventi  i  requisiti  di  cui  al  citato  articolo  5   del
decreto-legge n. 47 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 80 del 2014»; 
      al comma 10, le parole: «954,6 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «966,3 milioni di euro»; 
    All'articolo 83: 
      al comma 2, primo periodo, le  parole:  «fermo  restando»  sono
sostituite dalle seguenti: «ferma restando». 
    All'articolo 84: 
      ai commi 1, 4, 5, 7 e 14, le parole:  «decreto-legge  18  marzo
2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18»; 
      al comma 5, le parole: «in  somministrazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «in regime di somministrazione»; 
      al comma 6, al primo periodo, le parole: «settore turismo» sono
sostituite dalle  seguenti:  «settore  del  turismo»  e,  al  secondo
periodo, le  parole:  «in  somministrazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in regime di somministrazione»; 
      al comma 8, lettera b), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «; per  i  lavoratori  intermittenti  di  cui  alla  presente
lettera iscritti  al  Fondo  lavoratori  dello  spettacolo,  che  non
beneficiano del  trattamento  di  integrazione  salariale,  l'accesso
all'indennita'  e'  comunque  riconosciuto  in  base   ai   requisiti
stabiliti dal comma 10»; 
      al comma 9, lettera a), le parole:  «articoli  13  e  18»  sono
sostituite dalle seguenti: «articoli da 13 a 18»; 
      al comma 10, le parole: «all'articolo 38 del decreto-legge  del
17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  nelle  legge  24
aprile 2020, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo  38
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» ed e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori intermittenti di cui  al
comma 8, lettera b), e' corrisposta la sola indennita'  di  cui  alla
medesima lettera»; 
      al  comma  12,  le  parole:  «3.840,8  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «3.850,4 milioni di euro»; 
      al comma 15, le parole da: «pari a 3.912,8 milioni»  fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle  seguenti:  «,  pari  a  3.922,4
milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni  di  euro,  ai
sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6  milioni
di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  parte
corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  come  rifinanziato  dall'articolo  183  del  presente
decreto». 
    All'articolo 85: 
      al comma 2, le  parole:  «sono  riconosciute»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e' riconosciuta». 
    All'articolo 89: 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. I servizi previsti all'articolo 22,  comma  4,  della
legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi  pubblici
essenziali, anche se svolti in regime di concessione,  accreditamento
o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il  godimento  di
diritti della persona  costituzionalmente  tutelati.  Allo  scopo  di
assicurare l'effettivo e  continuo  godimento  di  tali  diritti,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nell'ambito
delle loro competenze e della  loro  autonomia  organizzativa,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  definiscono  le  modalita'  per
garantire  l'accesso  e   la   continuita'   dei   servizi   sociali,
socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di  cui  al  presente
comma anche in  situazione  di  emergenza,  sulla  base  di  progetti
personalizzati,  tenendo  conto  delle  specifiche   e   inderogabili
esigenze di  tutela  delle  persone  piu'  esposte  agli  effetti  di
emergenze e  calamita'.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
    Dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente: 
      «Art.  89-bis  (Applicazione   della   sentenza   della   Corte
costituzionale in materia di trattamenti di invalidita' civile). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali e' istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari  a  46
milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare
alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di
consiglio del 23  giugno  2020,  in  materia  di  riconoscimento  dei
benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
in  favore  degli  invalidi  civili  totali,  indipendentemente   dal
requisito dell'eta' pari o superiore a  sessanta  anni  previsto  dal
comma 4 del medesimo articolo 38. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari
a  46  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265». 
    All'articolo 90: 
      al comma 1 e' aggiunto, il fine,  il  seguente  periodo:  «Fino
alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19,
il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di  lavoro  in
modalita' agile e' riconosciuto, sulla  base  delle  valutazioni  dei
medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio
di contagio  da  virus  SARS-CoV-2,  in  ragione  dell'eta'  o  della
condizione di rischio derivante da  immunodepressione,  da  esiti  di
patologie oncologiche o dallo svolgimento  di  terapie  salvavita  o,
comunque, da comorbilita' che possono caratterizzare  una  situazione
di maggiore rischiosita' accertata dal medico competente, nell'ambito
della sorveglianza sanitaria di  cui  all'articolo  83  del  presente
decreto, a condizione che  tale  modalita'  sia  compatibile  con  le
caratteristiche della prestazione lavorativa»; 
      ai commi 3 e 4, le parole: «sul  sito»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel sito internet». 
    All'articolo 93: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli  apprendisti
di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno  2015,
n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime
di somministrazione, e' prorogato di una durata pari  al  periodo  di
sospensione dell'attivita' lavorativa, prestata in forza dei medesimi
contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
      la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni  in
materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di  proroga  di
contratti di apprendistato». 
    All'articolo 95: 
      al comma  1,  alinea,  dopo  le  parole:  «Albo  delle  imprese
artigiane» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 5, la parola: «GURI»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«Gazzetta Ufficiale»; 
      dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis. Al fine  di  garantire  la  ripresa  delle  attivita'
produttive  delle  imprese  in  condizioni  di  sicurezza,   in   via
eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota  parte  delle
risorse derivanti dall'attuazione  dell'articolo  8,  comma  15,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni  di  euro.  Al
medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta,  entro  il  15
settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti
di investimento delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  con  modalita'  rapide  e
semplificate,  anche  tenendo  conto  degli  assi   di   investimento
individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai  sensi
del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento
del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine della  verifica  di  compatibilita'  con  i
saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del  citato  articolo
8, comma 15, del  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010»; 
      alla  rubrica,  le  parole:  «rischio  da  contagio   .»   sono
sostituite dalle seguenti: «rischio di contagio». 
    All'articolo 98: 
      al comma 3, secondo periodo, le parole: «decreto-legge 18 marzo
2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18»; 
      al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «21,1 milioni»  sono
inserite le seguenti: «di euro». 
    All'articolo 101: 
      al comma 1, le parole:  «dalla  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della legge». 
    All'articolo 102: 
      al comma 1, le parole:  «dalla  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della legge» e  le  parole:  «45  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro». 
    All'articolo 103: 
      al comma 1, secondo periodo,  la  parola:  «documentazioni»  e'
sostituita dalla seguente: «documentazione»; 
      al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «cittadini»  e'
inserita la seguente:  «stranieri»  e,  al  terzo  periodo,  dopo  le
parole: «il cittadino» e' inserita la seguente: «straniero»; 
      al comma 3, lettera  b),  le  parole:  «per  se  stessi  o  per
componenti della propria famiglia» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia»; 
      al comma 4, al primo periodo, le  parole:  «e'  indicata»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono indicate» e, al secondo periodo,  le
parole:  «di  svolgere»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dello
svolgimento di»; 
      al comma 5, alinea, le parole: «L'istanza di cui ai commi  1  e
2, e' presentata dal 1° giugno al 15  luglio  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal
1° giugno 2020 al 15 agosto 2020»; 
      al comma 6, primo periodo, le  parole:  «la  conclusione»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'instaurazione»; 
      al comma 7, secondo periodo, dopo le  parole:  «Ministro  delle
politiche agricole» e' inserita la seguente: «alimentari»; 
      al  comma  8,  lettera  a),   le   parole:   «dell'immigrazione
clandestina   dall'Italia»   sono    sostituite    dalle    seguenti:
«dell'emigrazione clandestina dall'Italia» e le  parole:  «art.  600»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 600»; 
      al comma 10: 
        alla  lettera  c),  le  parole:  «pronunciata   anche»   sono
sostituite dalla seguente: «adottata» e  le  parole:  «inerenti  gli»
sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»; 
        alla  lettera  d),  le  parole:   «quella   di   applicazione
pronunciata» sono sostituite dalle seguenti: «quella adottata»; 
      al  comma  12,  lettera  a),  le   parole:   «dell'immigrazione
clandestina   dall'Italia»   sono    sostituite    dalle    seguenti:
«dell'emigrazione clandestina dall'Italia»; 
      al comma 13, primo periodo, le parole: «ivi compresa  la»  sono
sostituite dalle seguenti: «anche per»; 
      al comma 16, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «comma  6»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 21, le parole: «Al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Al secondo periodo del comma 1», le parole:  «del  decreto
legge   decreto-legge»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «del
decreto-legge» e le  parole:  «dopo  le  parole  rappresentanti  sono
aggiunte  le  seguenti  "dell'Autorita'  politica  delegata  per   la
coesione territoriale, nonche' dell'Autorita' politica  delegata  per
le pari opportunita'"»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dopo  le
parole: "rappresentanti" sono inserite le  seguenti:  "dell'Autorita'
politica  delegata  per  la  coesione  territoriale,   dell'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita',"»; 
      al comma 23, primo periodo, le parole: «da ripartire nelle sedi
di  servizio  interessate  nelle  procedure»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da ripartire tra le sedi  di  servizio  interessate  dalle
procedure». 
    Al titolo III, dopo l'articolo 103 e' aggiunto il seguente: 
      «Art.  103-bis   (Disposizioni   in   favore   dei   lavoratori
frontalieri). - 1. Per l'anno 2020  e'  autorizzata  la  spesa  di  6
milioni  di  euro  per  l'erogazione  di  contributi  in  favore  dei
lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono  la  propria
attivita' nei Paesi confinanti  o  limitrofi  ai  confini  nazionali,
definiti ai sensi del regolamento (CE)  n.  883/2004  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  29   aprile   2004,   relativo   al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come  modificato  dal
regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 16 settembre 2009, nonche' dell'allegato II  all'Accordo  tra  la
Comunita' europea ed  i  suoi  Stati  membri,  da  una  parte,  e  la
Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione  delle
persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla
legge 15 novembre 2000,  n.  364,  ovvero  che  svolgono  la  propria
attivita'  in  altri  Paesi  non  appartenenti   all'Unione   europea
confinanti o limitrofi ai confini  nazionali  con  cui  sono  vigenti
appositi accordi  bilaterali,  che  siano  titolari  di  rapporti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  ovvero  dei  lavoratori
subordinati nonche' dei titolari di partita IVA, che abbiano  cessato
involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a  decorrere  dal
23  febbraio  2020  e  siano  privi  dei  requisiti   stabiliti   per
beneficiare delle misure  di  sostegno  ai  lavoratori  previste  dal
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27. 
      2. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti  i  criteri
per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1,  nel  rispetto
del limite di spesa ivi previsto. 
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    All'articolo 104: 
      al comma 3: 
        al primo periodo,  le  parole:  «gli  oneri  derivante»  sono
sostituite dalle seguenti: «gli oneri derivanti»  e  le  parole:  «il
riconoscimento di una indennita'» sono sostituite dalle seguenti: «la
concessione di un indennizzo»; 
        al  secondo  periodo,  le  parole:   «dell'indennita'»   sono
sostituite dalle seguenti: «dell'indennizzo»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli  ostacoli  che
impediscono  la  piena   inclusione   sociale   delle   persone   con
disabilita', in via sperimentale per l'anno 2020 e nel  limite  di  5
milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario
nazionale provvede all'erogazione  degli  ausili,  ortesi  e  protesi
degli arti  inferiori  e  superiori,  a  tecnologia  avanzata  e  con
caratteristiche funzionali allo  svolgimento  di  attivita'  sportive
amatoriali, destinati a persone con disabilita' fisica. A  tale  fine
la dotazione del Fondo  sanitario  nazionale  e'  incrementata  di  5
milioni di euro per l'anno  2020.  Con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che  accede  al  Fondo
sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili,  ortesi
e protesi di cui al primo periodo e le  modalita'  per  garantire  il
rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale»; 
      al comma 4, le parole: «pari,  a  150  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti «pari a 155 milioni di euro»; 
    All'articolo 105: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole: «di bambini  e  bambine  di  eta'
compresa fra i 3 e i 14 anni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dei
minori di eta' compresa tra zero e sedici anni»; 
        alla lettera b),  la  parola:  «implementare»  e'  sostituita
dalla seguente: «incrementare»; 
      al comma 2, le parole: «alle lettere a)» sono sostituite  dalle
seguenti: «alla lettera a)». 
    Al titolo IV, dopo l'articolo 105 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 105-bis (Fondo per il reddito di liberta'  per  le  donne
vittime di violenza). - 1. Al  fine  di  contenere  i  gravi  effetti
economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  in
particolare per quanto concerne le donne in  condizione  di  maggiore
vulnerabilita',  nonche'  di  favorire,   attraverso   l'indipendenza
economica, percorsi di  autonomia  e  di  emancipazione  delle  donne
vittime di violenza in  condizione  di  poverta',  il  Fondo  di  cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 3  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Le  risorse
stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite  secondo  criteri
definiti con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per le pari  opportunita'  e  la  famiglia,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto. 
      Art. 105-ter (Contributo per l'educazione musicale). -  1.  Per
l'anno 2020, ai nuclei  familiari  con  indicatore  della  situazione
economica equivalente in corso di validita', ordinario o corrente  ai
sensi  dell'articolo  9  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  159,  non
superiore a 30.000 euro e' riconosciuto un contributo fino a 200 euro
per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di  musica  dei
figli minori di anni sedici gia' iscritti alla data del  23  febbraio
2020 a scuole di musica  iscritte  nei  relativi  registri  regionali
nonche'  per  la  frequenza  di  cori,  bande  e  scuole  di   musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione. 
      2. Il contributo puo' essere richiesto per una  sola  volta  da
ciascun nucleo familiare ed e' riconosciuto a condizione che la spesa
sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri
sistemi  di  pagamento  previsti   dall'articolo   23   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
      3. I contributi di cui al presente articolo  sono  riconosciuti
nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
      4. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita'
e i termini per: l'e rogazione del  contributo  di  cui  al  presente
articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa  di  cui  al
comma 3. 
      5. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto. 
      Art. 105-quater  (Misure  per  il  sostegno  delle  vittime  di
discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale  e  sull'identita'
di genere). - 1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per  l'anno
2020, allo scopo di finanziare politiche  per  la  prevenzione  e  il
contrasto  della  violenza  per  motivi  collegati   all'orientamento
sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime. A
tal fine, e' costituito uno speciale programma di assistenza volto  a
garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria  e  sociale  alle
vittime  di  discriminazioni  fondate  sull'orientamento  sessuale  e
sull'identita' di genere  nonche'  ai  soggetti  che  si  trovino  in
condizione di vulnerabilita' in relazione all'orientamento sessuale o
all'identita' di genere in ragione del contesto sociale  e  familiare
di riferimento. Tali attivita' sono svolte garantendo l'anonimato dei
soggetti di cui al presente comma. 
      2. Con appositi provvedimenti normativi, nel  limite  di  spesa
costituito dalle risorse di cui  al  comma  1,  si  provvede  a  dare
attuazione agli interventi ivi previsti. 
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  «nonche'  misure  per   il   sostegno   delle   vittime   di
discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale  e  sull'identita'
di genere». 
    All'articolo 106: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, la parola: «connesse» e'  sostituita  dalla
seguente: «connessa»; 
        al quarto periodo,  dopo  le  parole:  «dell'andamento  delle
spese» e' inserito  il  seguente  segno  d'interpunzione:  «,»  e  la
parola: «apposite» e' sostituita dalla seguente: «apposita»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. In  considerazione  delle  condizioni  di  incertezza
sulla quantita'  delle  risorse  disponibili  per  gli  enti  locali,
all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti:  "30  settembre",
la parola: "contestuale" e' soppressa e sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "e il termine di cui al comma  2  dell'articolo  193
del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30  settembre
2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre  e  del  28
ottobre di cui all'articolo 13, comma  15-ter,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge
27 dicembre 2019, n. 160,  sono  differite,  rispettivamente,  al  31
ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio  2021  il  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione  di  cui  all'articolo  151,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e'  differito
al 31 gennaio 2021"». 
    Dopo l'articolo 106 e' inserito il seguente: 
      «Art.  106-bis  (Fondo  per  i  comuni  in  stato  di  dissesto
finanziario).  -  1.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di
euro per l'anno 2020 in  favore  dei  comuni  in  stato  di  dissesto
finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui
al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla
realizzazione di interventi di  manutenzione  straordinaria  di  beni
immobili di proprieta' degli  stessi  comuni  in  stato  di  dissesto
finanziario da  assegnare  alla  Polizia  di  Stato  e  all'Arma  dei
carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai  comuni  in
stato di dissesto finanziario i cui  organi  sono  stati  sciolti  ai
sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267. Il fondo e' ripartito, sulla base della popolazione residente al
31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro
trenta. giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
      2. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    All'articolo 109: 
      al comma 1: 
        l'alinea e' sostituito dal  seguente:  «Al  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:»; 
        al capoverso Art. 48, comma 1, secondo  periodo,  la  parola:
«previsti» e' sostituita dalla seguente: «previste». 
    All'articolo 110: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Il comma 3 dell'articolo  107  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: 
          "3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31  del
decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  l'adozione  dei
bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di  cui  alle  lettere
b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19  del  citato  decreto
legislativo n. 118 del 2011  e'  differito  al  30  giugno  2020.  Di
conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo
decreto legislativo n. 118 del 2011 sono cosi' modificati per  l'anno
2020: 
          a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di  cui
alle lettere b), punto i), e c) del  comma  2  dell'articolo  19  del
citato decreto legislativo n.  118  del  2011  sono  approvati  dalla
giunta regionale entro il 31 luglio 2020; 
          b) il bilancio  consolidato  dell'anno  2019  del  Servizio
sanitario regionale e' approvato dalla giunta regionale entro  il  30
novembre 2020"». 
    All'articolo 111: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, la parola: «connesse» e'  sostituita  dalla
seguente: «connessa»; 
        al terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «dell'andamento  delle
spese» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,». 
    All'articolo 112: 
      al comma 1, quarto  periodo,  le  parole:  «200  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «200,5 milioni»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. In favore del comune  di  San  Colombano  al  Lambro,
interamente compreso nel territorio dell'azienda  socio-sanitaria  di
Lodi ancorche' appartenente alla provincia di Milano, e' riconosciuto
un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020,  ad  integrazione
di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali del Ministero  dell'interno  27  maggio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020». 
    Dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente: 
      «Art. 112-bis (Fondo per i comuni  particolarmente  danneggiati
dall'emergenza  sanitaria  da  COVID-19).  -  1.  In   considerazione
dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha  interessato  comuni  non
compresi tra  quelli  previsti  dall'articolo  112,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo  con  una
dotazione di 40 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  finalizzato  al
finanziamento di interventi di  sostegno  di  carattere  economico  e
sociale in favore dei comuni particolarmente  colpiti  dall'emergenza
sanitaria. 
      2. Il fondo di cui al comma 1  e'  ripartito  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
      3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i
comuni beneficiari, si tiene  conto,  sulla  base  della  popolazione
residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi  in  una
zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni  statali  o
regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni,
e' stato imposto il divieto di accesso e di  allontanamento  a  tutti
gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si  tiene
conto dell'incidenza, in rapporto  alla  popolazione  residente,  del
numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati  dal
Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020. 
      4.  Per   l'anno   2020,   in   considerazione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in caso  di  esercizio  provvisorio  sono
autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi
degli enti locali riguardanti  l'utilizzo  delle  risorse  trasferite
agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge  per  fronteggiare
l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo  158  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione  alle
risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme  di  legge  per
fronteggiare l'emergenza. 
      5. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  40
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    All'articolo 113: 
      al comma 1, dopo le parole: «rinegoziazione o  sospensione»  e'
inserita la seguente: «della» e la parola: «contratto» e'  sostituita
dalla seguente: «contratti»; 
      al comma 2, primo periodo, le parole:  «delle  quote  capitale»
sono sostituite dalle seguenti: «della quota capitale»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis.  Al  fine  di  attuare  interventi  e  operazioni  di
sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo  e  sociale  in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  all'articolo
19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo  periodo
e'  sostituito  dal  seguente:  "L'immobile  puo'  essere   destinato
all'amministrazione interessata per finalita'  diverse  dall'edilizia
giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali
quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  previo
parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso  in  cui  i
mutui concessi siano stati estinti  per  essere  stati  gli  obblighi
derivanti dal finanziamento interamente assolti nei  confronti  della
societa' Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui
concessi  siano  in  ammortamento  e  sia  cessata  la   destinazione
dell'immo-bile a finalita' di edilizia giudiziaria"». 
    All'articolo 114: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle
seguenti: «15 settembre»; 
        alla lettera b), le parole: «30 agosto» sono sostituite dalle
seguenti: «15 ottobre»; 
        alla lettera c), le parole:  «15  novembre»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 dicembre». 
    Dopo l'articolo 114 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 114-bis (Enti in riequilibrio. Sospensione di termini). -
1. Il termine di impugnazione  previsto  dal  comma  5  dell'articolo
243-quater del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  in
scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19,
decorre dal 1° gennaio 2021. 
      2.  La  verifica  sullo  stato  di  attuazione  del  piano   di
riequilibrio  finanziario  pluriennale  relativa  al  primo  semestre
dell'anno 2020, prevista dal comma  6  dell'articolo  243-quater  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' effettuata nell'ambito
della verifica relativa al secondo semestre  del  medesimo  anno,  la
quale  riguarda  l'intero  anno   e   tiene   conto   degli   effetti
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
      Art. 114-ter (Misure  urgenti  per  la  distribuzione  del  gas
naturale nei comuni montani). - 1. Dopo il comma 4  dell'articolo  23
del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,  e'  inserito  il
seguente: 
        "4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti
esistenti nei comuni gia' metanizzati e le nuove costruzioni di  reti
e di  impianti  in  comuni  da  metanizzare  appartenenti  alla  zona
climatica F prevista  dall'articolo  2  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  e
classificati come territori montani ai sensi della legge  3  dicembre
1971, n. 1102, nonche' nei comuni che hanno  presentato  nei  termini
previsti la domanda di contributo relativamente al completamento  del
programma  di  metanizzazione  del   Mezzogiorno   ai   sensi   della
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015,  nei  limiti  delle  risorse
gia'  assegnate,  si   considerano   efficienti   e   gia'   valutati
positivamente ai fini dell'analisi dei costi e  dei  benefici  per  i
consumatori. Il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  aggiorna  conseguentemente  i  tempi  per   le   attivita'
istruttorie sulle domande  di  cui  alle  deliberazioni  adottate  in
materia. A tale fine l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e
ambiente ammette a integrale  riconoscimento  tariffario  i  relativi
investimenti"». 
    All'articolo 115: 
      al  comma  1,  secondo  periodo,  la  parola:  «denominati»  e'
sostituita dalla seguente: «denominate»; 
      al comma 3, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2». 
    All'articolo 117: 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. I crediti commerciali certi,  liquidi  ed  esigibili,
vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale  in
conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi  dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non
certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  possono  essere
ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999,  n.  130,  solo  a
seguito di  notificazione  della  cessione  all'ente  debitore  e  di
espressa accettazione da parte di esso. L'ente  debitore,  effettuate
le  occorrenti  verifiche,  comunica  al  cedente  e  al  cessionario
l'accettazione  o  il  rifiuto  della  cessione  del  credito   entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  della   notificazione,   decorsi
inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la
cessione  dei  crediti,  anche  se  certificati  mediante  la  citata
piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con
l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie
cedute. L'ente debitore non  risponde  dei  pagamenti  effettuati  al
cedente prima della notificazione dell'atto di cessione»; 
        al comma 5, le parole: «province autonomie»  sono  sostituite
dalle seguenti: «province autonome»; 
        al comma 8, quarto periodo, le parole: «e non oltre», ovunque
ricorrono, sono soppresse. 
    Al titolo V, dopo l'articolo 118 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art.  118-bis  (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni   di
personale negli enti in dissesto). - 1. Nel rispetto dei principi  di
risanamento della finanza pubblica e  del  contenimento  delle  spese
nonche'  per  ragioni  di  celerita'  e  di   riduzione   dei   tempi
procedimentali, nell'ottica dell'efficacia  e  dell'efficienza  della
pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto
ordinario,  le  province,  le  citta'  metropolitane   e   i   comuni
strutturalmente   deficitari   o   sottoposti   alla   procedura   di
riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di  bandire
concorsi per  nuove  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,
possono  riattivare  e  portare   a   termine   eventuali   procedure
concorsuali sospese, annullate o revocate  per  motivi  di  interesse
pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della
acquisizione della condizione di ente strutturalmente  deficitario  o
della dichiarazione di  dissesto  finanziario  o  dell'adesione  alla
procedura di  riequilibrio  finanziario  pluriennale.  La  definitiva
assunzione di personale e' effettuata nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 243, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in  materia  di  controllo  della
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali presso il
Ministero dell'interno, e in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei
fabbisogni di personale. 
      Art. 118-ter  (Riduzione  di  aliquote  e  tariffe  degli  enti
territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione  bancaria).
- 1.  Gli  enti  territoriali  possono,  con  propria  deliberazione,
stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote  e  delle
tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali,  applicabile
a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad  adempiere
mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento
su conto corrente bancario o postale. 
      Art. 118-quater(Modifiche al comma 346  dell'articolo  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208). -  1.  All'articolo  1,  comma  346,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) al quinto periodo, la parola: "2019" e'  sostituita  dalla
seguente: "2020"; 
        b) il sesto periodo e' soppresso. 
      2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  1,5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto. 
      Art. 118-quinquies (Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145).- 1. Al  comma  368  dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Al fine di  fornire  supporto  tecnico  agli  enti
locali    nell'individuazione,    nella    regolarizzazione,    nella
trasformazione e nella messa a norma delle  strutture  di  proprieta'
dei  medesimi  enti  da  utilizzare  per  l'emergenza  da   COVID-19,
l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione
di cui al presente comma. Per tali finalita' sono stanziati a  favore
della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020". 
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  300.000
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto». 
    L'articolo 119 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma  bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici). -  1.  La
detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,
si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate  e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020  fino
al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi  diritto  in  cinque
quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: 
        a) interventi di isolamento termico  delle  superfici  opache
verticali,  orizzontali  e  inclinate  che  interessano   l'involucro
dell'edificio con  un'incidenza  superiore  al  25  per  cento  della
superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita'  immobiliare
situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia  funzionalmente
indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.
La detrazione di  cui  alla  presente  lettera  e'  calcolata  su  un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli
edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate  all'interno
di edifici plurifamiliari che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000
moltiplicati per il numero delle unita'  immobiliari  che  compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari;
a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita'
immobiliari. I materiali  isolanti  utilizzati  devono  rispettare  i
criteri  ambientali  minimi  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11  ottobre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017; 
        b)  interventi  sulle  parti  comuni  degli  edifici  per  la
sostituzione degli impianti di  climatizzazione  invernale  esistenti
con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento  o
la  fornitura  di  acqua  calda  sanitaria,  a   condensazione,   con
efficienza almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista  dal
regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della  Commissione,  del  18
febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o
geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al  comma  6,
ovvero con impianti di  microcogenerazione  o  a  collettori  solari,
nonche', esclusivamente per i comuni montani  non  interessati  dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficiente,  definiti  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102.
La detrazione di  cui  alla  presente  lettera  e'  calcolata  su  un
ammontare  complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro  20.000
moltiplicati per il numero delle unita'  immobiliari  che  compongono
l'edificio per gli edifici composti fino a  otto  unita'  immobiliari
ovvero  a  euro  15.000  moltiplicati  per  il  numero  delle  unita'
immobiliari che compongono l'edificio per  gli  edifici  composti  da
piu' di otto unita' immobiliari ed e' riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 
        c) interventi  sugli  edifici  unifamiliari  o  sulle  unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari  che  siano
funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi
autonomi  dall'esterno  per  la  sostituzione   degli   impianti   di
climatizzazione   invernale   esistenti   con   impianti    per    il
riscaldamento, il  raffrescamento  o  la  fornitura  di  acqua  calda
sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe  A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013  della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore,  ivi  compresi
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di
impianti fotovoltaici di  cui  al  comma  5  e  relativi  sistemi  di
accumulo   di   cui   al   comma   6,   ovvero   con   impianti    di
microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree
non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014  o  n.  2015/2043  del  28
maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli  obblighi  previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni
emissive con  i  valori  previsti  almeno  per  la  classe  5  stelle
individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  7  novembre
2017, n. 186,  nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio  2015  per  l'inottemperanza
dell'Italia  agli  obblighi  previsti  dalla  direttiva   2008/50/CE,
l'allaccio a sistemi di  teleriscaldamento  efficiente,  definiti  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto  legislativo
4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera  e'
calcolata su un ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a
euro 30.000 ed e' riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 
      2.  L'aliquota  prevista  al  comma  1,  alinea,  del  presente
articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di  efficienza
energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,
nei limiti di spesa previsti, per ciascun  intervento  di  efficienza
energetica,  dalla  legislazione  vigente,  a  condizione  che  siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno  degli  interventi  di  cui  al
citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno  uno  dei
vincoli previsti dal codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o  gli  interventi
di cui al citato  comma  1  siano  vietati  da  regolamenti  edilizi,
urbanistici e ambientali,  la  detrazione  si  applica  a  tutti  gli
interventi  di  cui  al  presente  comma,  anche  se   non   eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli  interventi  di  cui  al  medesimo
comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3. 
      3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di  cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo devono  rispettare  i  requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma  3-ter  dell'articolo  14
del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  e,  nel  loro
complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di
cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di  almeno
due classi  energetiche  dell'edificio  o  delle  unita'  immobiliari
situate  all'interno  di  edifici  plurifamiliari  le   quali   siano
funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi
autonomi  dall'esterno,  ovvero,  se  cio'  non  sia  possibile,   il
conseguimento  della  classe  energetica  piu'  alta,  da  dimostrare
mediante l'attestato  di  prestazione  energetica  (A.P.E.),  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima
e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato  nella  forma
della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei  suddetti  requisiti
minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti  per  gli
interventi di cui ai citati commi 1 e  2,  anche  gli  interventi  di
demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. 
      3-bis. Per gli interventi effettuati dai  soggetti  di  cui  al
comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si  applicano
anche alle spese, documentate e rimaste a  carico  del  contribuente,
sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. 
      4. Per gli interventi di cui ai  commi  da  1-bis  a  1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.  90,  l'  aliquota
delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per  le  spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli  interventi
di cui al primo periodo,  in  caso  di  cessione  del  corrispondente
credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale  stipulazione
di una  polizza  che  copre  il  rischio  di  eventi  calamitosi,  la
detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1,  lettera  f-bis),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  spetta  nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni  del  primo  e  del  secondo
periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 
      4-bis. La  detrazione  spettante  ai  sensi  del  comma  4  del
presente articolo e'  riconosciuta  anche  per  la  realizzazione  di
sistemi di monitoraggio strutturale continuo a  fini  antisismici,  a
condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi  di
cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del  decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa  previsti  dalla
legislazione vigente per i medesimi interventi. 
      5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi
alla rete elettrica su edifici ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
lettere a), b), c) e d),  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione  di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020  al  31  dicembre  2021,  nella
misura del 110 per cento, fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle
stesse spese non superiore a euro 48.000 e  comunque  nel  limite  di
spesa di euro 2.400 per ogni kW  di  potenza  nominale  dell'impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi  diritto  in  cinque
quote annuali  di  pari  importo,  sempreche'  l'installazione  degli
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi  di  cui
ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di  interventi  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  il
predetto limite di spesa e' ridotto ad euro  1.600  per  ogni  kW  di
potenza nominale. 
      6. La detrazione di cui al comma 5 e'  riconosciuta  anche  per
l'installazione contestuale  o  successiva  di  sistemi  di  accumulo
integrati  negli  impianti  solari  fotovoltaici  agevolati  con   la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni,  negli
stessi limiti di importo  e  ammontare  complessivo  e  comunque  nel
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
del sistema di accumulo. 
      7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e'
subordinata  alla  cessione  in  favore  del  Gestore   dei   servizi
energetici (GSE), con le modalita' di cui all'articolo 13,  comma  3,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  dell'energia  non
autoconsumata in sito ovvero  non  condivisa  per  l'autoconsumo,  ai
sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme  di
agevolazione di qualsiasi natura previste  dalla  normativa  europea,
nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di
cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3  marzo  2011,
n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di  cui  all'articolo
25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto  di
cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162
del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i  limiti  e
le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia
condivisa prodotta da impianti  incentivati  ai  sensi  del  presente
comma. 
      8. Per l'installazione di infrastrutture  per  la  ricarica  di
veicoli elettrici negli edifici, la detrazione  di  cui  all'articolo
16-ter del decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.  90,  e'  riconosciuta
nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli  aventi  diritto
in cinque quote annuali di pari importo,  sempreche'  l'installazione
sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1
del presente articolo. 
      9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a  8  si  applicano
agli interventi effettuati: 
        a) dai condomini; 
        b) dalle persone  fisiche,  al  di  fuori  dell'esercizio  di
attivita' di impresa, arti  e  professioni,  su  unita'  immobiliari,
salvo quanto previsto al comma 10; 
        c) dagli istituti  autonomi  case  popolari  (IACP)  comunque
denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali  dei
predetti istituti, istituiti nella forma di societa'  che  rispondono
ai requisiti della legi-slazione europea  in  materia  di  "in  house
providing" per interventi realizzati su immobili, di loro  proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica; 
        d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e  assegnati
in godimento ai propri soci; 
        d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.
460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri  di
cui all'articolo 6 della legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e  dalle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale  e
nei registri regionali e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
        e) dalle associazioni e  societa'  sportive  dilettantistiche
iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo  5,  comma  2,
lettera  c),  del  decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.   242,
limitatamente ai  lavori  destinati  ai  soli  immobili  o  parti  di
immobili adibiti a spogliatoi. 
      10.  I  soggetti  di  cui  al  comma  9,  lettera  b),  possono
beneficiare delle detrazioni di cui  ai  commi  da  1  a  3  per  gli
interventi realizzati sul numero massimo di due  unita'  immobiliari,
fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli  interventi
effettuati sulle parti comuni dell'edificio. 
      11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all'articolo 121, il contribuente richiede il  visto  di  conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei
presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. 
      12. I dati relativi all'opzione sono comunicati  esclusivamente
in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che  rilasciano  il
visto di conformita' di cui al comma 11, secondo quanto disposto  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce
anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
      13. Ai fini della detrazione  del  110  per  cento  di  cui  al
presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo  sconto  di
cui all'articolo 121: 
        a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3  del  presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il  rispetto  dei  requisiti
previsti dai decreti di cui  al  comma  3-ter  dell'articolo  14  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  la  corrispondente  congruita'
delle spese sostenute in relazione  agli  interventi  agevolati.  Una
copia  dell'asseverazione  e'  trasmessa,  esclusivamente   per   via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del  Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono  stabilite  le  modalita'   di   trasmissione   della   suddetta
asseverazione e le relative modalita' attuative; 
        b) per gli interventi di cui al comma  4,  l'efficacia  degli
stessi al fine della riduzione del rischio sismico e' asseverata  dai
professionisti  incaricati  della  progettazione  strutturale,  della
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico,  secondo
le rispettive competenze professionali, iscritti  agli  ordini  o  ai
collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  58  del
28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano  altresi'  la
corrispondente congruita' delle spese  sostenute  in  relazione  agli
interventi  agevolati.  Il  soggetto  che  rilascia   il   visto   di
conformita'  di  cui  al  comma  11  verifica   la   presenza   delle
asseverazioni e  delle  attestazioni  rilasciate  dai  professionisti
incaricati. 
      13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere  a)  e  b),
del presente articolo e' rilasciata al termine dei lavori o per  ogni
stato di avanzamento dei lavori sulla base  delle  condizioni  e  nei
limiti  di  cui  all'articolo  121.  L'asseverazione  rilasciata  dal
tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto
e dell'effettiva  realizzazione.  Ai  fini  dell'asseverazione  della
congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati  dal
decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione  del
predetto decreto, la congruita' delle spese  e'  determinata  facendo
riferimento  ai  prezzi  riportati  nei  prezzari  predisposti  dalle
regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai  listini
delle  locali  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base
al luogo di effettuazione degli interventi.