(Allegato) (parte 2)
      14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove  il
fatto costituisca reato, ai soggetti che  rilasciano  attestazioni  e
asseverazioni  infedeli  si  applica   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per  ciascuna  attestazione  o
asseverazione infedele resa. I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita'  civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni  o  asseverazioni
rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque,  non  inferiore  a  500.000
euro, al fine di garantire ai propri  clienti  e  al  bilancio  dello
Stato   il   risarcimento   dei   danni    eventualmente    provocati
dall'attivita' prestata. La  non  veridicita'  delle  attestazioni  o
asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.  Si  applicano  le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.  L'organo  addetto
al controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai  sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato
nel Ministero dello sviluppo economico. 
      15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui
al  presente  articolo  quelle  sostenute  per  il   rilascio   delle
attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto
di conformita' di cui al comma 11. 
      15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
alle unita' immobiliari appartenenti alle  categorie  catastali  A/1,
A/8 e A/9. 
      16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia
di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse  con
le  disposizioni  dei  commi  da  1  e  3  del   presente   articolo,
all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate
le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 
        a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1  sono
soppressi; 
        b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al  50
per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative  agli
interventi di acquisto e posa in opera  di  finestre  comprensive  di
infissi, di schermature solari  e  di  sostituzione  di  impianti  di
climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe  A  di  prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla  detrazione  di  cui  al
presente articolo gli  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di
climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al  periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del  65  per  cento
per gli interventi di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione,   di
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal  citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi  V,  VI
oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02  della  Commissione,  o
con impianti dotati di apparecchi  ibridi,  costituiti  da  pompa  di
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in  fabbrica
ed  espressamente  concepiti  dal  fabbricante  per   funzionare   in
abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per  l'acquisto  e  la
posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione». 
      16-bis. L'esercizio di impianti fino  a  200  kW  da  parte  di
comunita' energetiche rinnovabili costituite in  forma  di  enti  non
commerciali  o  da   parte   di   condomini   che   aderiscono   alle
configurazioni  di  cui  all'articolo  42-bis  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio  2020,  n.  8,  non  costituisce  svolgimento  di  attivita'
commerciale abituale. La detrazione  prevista  dall'articolo  16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti  a  fonte
rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di
cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162  del  2019  si
applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo  di
spesa non superiore a euro 96.000. 
      16-ter.   Le   disposizioni   del   comma   5   si    applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma  16-bis.  L'aliquota
di  cui  al  medesimo  comma  5  si  applica  alla  quota  di   spesa
corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di  spesa
corrispondente alla potenza eccedente  20  kW  spetta  la  detrazione
stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, nel limite  massimo  di  spesa  complessivo  di  euro  96.000
riferito all'intero impianto. 
      16-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  in
1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni  di  euro
per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6
milioni di euro per l'anno 2024,  in  2.752,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro  per  l'anno  2026,  in  27,6
milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro  per  l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai  sensi
dell'articolo 265». 
    Dopo l'articolo 119 e' inserito il seguente: 
      «Art. 119-bis (Modifiche all'articolo 1  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio  2020,  n.  8).  -  1.  All'articolo  1,  comma  8-ter,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) le parole: "al  30  giugno  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "al 31 ottobre 2020"; 
        b)   le    parole:    ",    per    fatti    non    imputabili
all'amministrazione" sono soppresse». 
    All'articolo 120: 
      al  comma  1,  le  parole:  «indicati  nell'allegato  1»   sono
sostituite dalle seguenti: «indicati nell'allegato 2»; 
      al comma  3,  la  parola:  «individuate»  e'  sostituita  dalla
seguente: «individuati». 
    All'articolo 121: 
      al comma 1: 
        all'alinea, dopo  la  parola:  «detrazione»  e'  inserita  la
seguente: «spettante»; 
        la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a)  per  un  contributo,  sotto  forma   di   sconto   sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo
stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli  interventi
e da questi ultimi recuperato sotto forma di  credito  d'imposta,  di
importo pari alla detrazione spettante, con  facolta'  di  successiva
cessione del credito ad altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di
credito e gli altri intermediari finanziari»; 
        la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          «b) per  la  cessione  di  un  credito  d'imposta  di  pari
ammontare, con facolta' di successiva  cessione  ad  altri  soggetti,
compresi  gli  istituti  di  credito   e   gli   altri   intermediari
finanziari»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata in
relazione a ciascuno stato di avanzamento dei  lavori.  Ai  fini  del
presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli  stati
di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per  ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento»; 
      al comma 2, lettera d), le parole: «comma 219» sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 219 e 220»; 
      al comma 3: 
        al primo periodo, la parola: «anche» e' soppressa; 
        il  quarto  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all'articolo 1, comma 53, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244»; 
      al comma 4, secondo periodo, le parole: «allo sconto  praticato
o al credito» sono sostituite dalle seguenti: «al credito d'imposta»; 
      al  comma  5,  primo  periodo,  la  parola:  «integrazione»  e'
sostituita dalla seguente: «sussistenza»; 
      al comma 6, le parole: «fermo restando» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ferma restando»; 
      al comma 7, dopo  le  parole:  «in  vigore»  sono  inserite  le
seguenti: «della legge di conversione» e sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole: «, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma
3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»; 
      la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Opzione  per  la
cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali». 
    All'articolo 122: 
      al comma 1, dopo le parole:  «ivi  inclusi»  sono  inserite  le
seguenti: «il locatore o il concedente, a fronte  di  uno  sconto  di
pari ammontare sul canone da versare, gli»; 
      al comma 2, lettera d), le  parole:  «per  sanificazione  degli
ambienti  di  lavoro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «per   la
sanificazione». 
    All'articolo 123: 
      al comma 2, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente:
«valutate». 
    All'articolo 124: 
      al comma 3, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente:
«valutate». 
    All'articolo 125: 
      al comma 1, primo periodo, la parola: «virus»  e'  soppressa  e
dopo le parole: «civilmente riconosciuti,» sono inserite le seguenti:
«nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a  carattere  non
imprenditoriale  a  condizione  che  siano  in  possesso  del  codice
identificativo  di  cui  all'articolo   13-quater,   comma   4,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,»; 
      al comma 2, lettera e), la parola: «dispostivi»  e'  sostituita
dalla seguente: «dispositivi»; 
      al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e  non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; 
      al comma 6, dopo le parole: «dall'abrogazione» sono inserite le
seguenti: «della disposizione». 
    All'articolo 126: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Al fine di incrementare  le  risorse  destinate  agli
imprenditori che hanno subito danni economici a  causa  dell'epidemia
di COVID-19 e  vittime  di  richieste  estorsive,  il  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29  dicembre  2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,
n. 10, e' incrementato di 4 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a  4  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del  presente
decreto». 
    All'articolo 127: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020»; 
        alla lettera b), capoverso, primo periodo,  dopo  le  parole:
«24 febbraio 2020» sono inserite le  seguenti:  «,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020». 
    All'articolo 128: 
      al comma 1, dopo le parole: «legge 24 aprile»  e'  inserita  la
seguente: «2020». 
    All'articolo 129: 
      al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite  le
seguenti: «e in». 
    Dopo l'articolo 129 e' inserito il seguente: 
      «Art. 129-bis (Disposizioni in materia di imposte dirette e  di
accise nel Comune di Campione d'Italia). - 1.  All'articolo  1  della
legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
        a) al comma 573, le parole: "alla data del 20  ottobre  2019"
sono soppresse e la parola: "cinque" e'  sostituita  dalla  seguente:
"dieci"; 
        b) al comma 574, le parole: "alla data del 20  ottobre  2019"
sono soppresse e la parola: "cinque" e'  sostituita  dalla  seguente:
"dieci"; 
        c) al comma 575, la  parola:  "cinque"  e'  sostituita  dalla
seguente: "dieci"; 
        d) dopo il comma 576 e' inserito il seguente: 
          "576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo  d'imposta
in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574
e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro  per  ogni
impresa. Tale limite e' di 120.000 euro per ogni impresa  attiva  nel
settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000  euro  per  ogni
impresa attiva nel settore  della  produzione  primaria  di  prodotti
agricoli"; 
        e) il comma 577 e' sostituito dal seguente: 
          "577.  In  vista  del  rilancio  economico  del  Comune  di
Campione d'Italia,  alle  imprese  che  effettuano  investimenti  nel
territorio del medesimo  comune  facenti  parte  di  un  progetto  di
investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50)  e
51), del regolamento (UE)  n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, e' attribuito un credito  d'imposta  commisurato  a  una
quota dei costi individuati come ammissibili ai  sensi  dell'articolo
14 del predetto regolamento (UE) n, 651/2014. Il credito d'imposta e'
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni  acquisiti  nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di  30  milioni
di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo
ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella  misura
del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per  le
piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile"; 
        f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti: 
          "577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31  dicembre
2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di  cui  al  comma
577 il credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni
del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel  limite
dell'importo di 800.000 euro per ogni  impresa.  Tale  limite  e'  di
120.000 euro per ogni  impresa  attiva  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura e di 100.000  euro  per  ogni  impresa  attiva  nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 
          577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e
577-bis e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilita'
da parte della  Commissione  europea,  ai  sensi  dell'articolo  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla
base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19
marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'". 
      2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, le parole: "comma 1" sono sostituite delle seguenti: "commi 1
e 2" e le  parole:  "come  modificato  dal  comma  631  del  presente
articolo," sono soppresse. 
      3. Il gasolio usato come  combustibile  per  riscaldamento  nel
territorio del Comune di Campione d'Italia e'  sottoposto  ad  accisa
con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui  all'allegato
I annesso al testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.
504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri  di  gasolio;
per i medesimi consumi non trovano applicazione  le  disposizioni  in
materia di riduzione del costo del gasolio  di  cui  all'articolo  8,
comma  10,  lettera  c),  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001,  n.  356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.  418,
e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
      4. L'energia elettrica consumata nel territorio del  Comune  di
Campione d'Italia e' sottoposta ad accisa  con  le  aliquote  di  cui
all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate: 
        a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi
applicazione nelle abitazioni; 
        b)  euro  0,0005  per  ogni  kWh  di  energia  impiegata  per
qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni. 
      5.  L'efficacia  delle  disposizioni  dei  commi  3  e   4   e'
subordinata all'autorizzazione del Consiglio  prevista  dall'articolo
19 della direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre  2003;
le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia
della predetta autorizzazione e restano in vigore per  la  durata  di
sei anni. 
      6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,
pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a
103.000 euro per l'anno 2022, a  105.000  euro  per  l'anno  2023,  a
105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro  per  l'anno  2025,  a
8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno  2027,  a
8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e  a
1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    All'articolo 130: 
      al comma 3, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente:
«, valutate». 
    All'articolo 134: 
      alla rubrica, la parola: «IVAFE» e' sostituita dalle  seguenti:
«imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero». 
    All'articolo 135: 
      al comma 2, alinea, le  parole:  «dalla  legge  dicembre»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla legge 17 dicembre». 
    All'articolo 136: 
      al comma 4, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente:
«, valutate». 
    Dopo l'articolo 136 e' inserito il seguente: 
      «Art.  136-bis  (Rivalutazione  dei  beni   delle   cooperative
agricole). - 1. Le cooperative agricole e  i  loro  consorzi  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio  2001,  n.
228, in possesso delle clausole  mutualistiche  di  cui  all'articolo
2514 del codice civile, possono rivalutare i beni indicati dal  comma
696 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  alle
condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla
concorrenza delle  perdite  dei  periodi  precedenti  computabili  in
diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi  698  e
699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del
70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai  sensi  del
presente comma non  possono  essere  utilizzate  in  diminuzione  del
reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,
pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7
milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di  euro  per  l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 
      3. L'efficacia delle misure di  cui  al  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea». 
    All'articolo 137: 
      al comma 1, le parole: «30 settembre 2020», ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2020»; 
      al comma 3, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente:
«, valutate». 
    All'articolo 139: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, le parole: «dell'epidemia da COVID-19» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»; 
        al  secondo  e  al  terzo  periodo,   le   parole:   «decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sono sostituite  dalle  seguenti:
«del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»; 
      alla rubrica,  le  parole:  «dell'epidemia  da  COVID-19»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19». 
    All'articolo 143: 
      al comma 2, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente:
«, valutate». 
    All'articolo 145: 
      al comma 2, la parola «valutati,» e' sostituita dalla  seguente
«, valutate». 
    All'articolo 146: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «dal seguente» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai seguenti»; 
        al capoverso, primo periodo, le parole: «applicando lo»  sono
sostituite dalle seguenti: «applicando il coefficiente dello». 
    All'articolo 148: 
      al comma 1, lettera c), la  parola:  «spostati»  e'  sostituita
dalla seguente: «differiti». 
    All'articolo 149: 
      al comma 1: 
        alla lettera d), le parole: «legge 13  maggio  1988,  n.  54»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 13 maggio 1988, n. 154»; 
        alla lettera g), le parole: «all'articolo  33,  comma  1-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1-bis»  e  la
parola: «approvata» e' sostituita dalla seguente: «approvato». 
    All'articolo 152: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, le parole: «dai soggetti iscritti  all'albo
previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n.  446»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dai  soggetti  di  cui
all'articolo 52, comma 5, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «anche se  anteriormente»
e' inserita la seguente: «alla»; 
        al terzo periodo, le parole: «ai soggetti  iscritti  all'albo
previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n.  446  del  1997»
sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo  52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997»; 
      al comma 2, le parole:  «8,7  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «9,7 milioni» e le parole: «e di fabbisogno in 26,4 milioni
di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e  di  fabbisogno,  a  27,4
milioni di euro». 
    All'articolo 153: 
      al comma 2, le parole: «e di  fabbisogno  in»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e di fabbisogno, a». 
    All'articolo 157: 
      al comma 2: 
        alla lettera f), le parole: «n. 641;» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, n. 641.» e, al  capoverso,  le  parole:  «Gli  atti,  le
comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma» sono  sostituite
dalle seguenti: «2-bis. Gli atti, le comunicazioni e  gli  inviti  di
cui al comma 2»; 
      al comma 7, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente:
«, valutate»; 
      dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
        «7-bis. Le disposizioni contenute nel presente  articolo  non
si applicano alle entrate degli enti territoriali. 
        7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le  parole:  "31  agosto  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2020"». 
    All'articolo 161: 
      al comma 1, le parole:  «I  pagamenti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «I termini per i pagamenti». 
    Dopo l'articolo 163 e' inserito il seguente: 
      «Art. 163-bis (Modifiche all'articolo 31  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno  2020,  n.  40).  -  1.  Al  comma  1  dell'articolo  31   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a)  le  parole:  "Per  l'anno  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022"; 
        b) dopo le parole: "dogane interne" e' inserita la  seguente:
"anche"; 
        c)  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:   «Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2020, 2021 e  2022,  si  provvede,  per  l'anno  2020,  mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione
di cui al comma 2 del presente articolo e, per  ciascuno  degli  anni
2021 e 2022, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189"». 
    All'articolo 164: 
      al comma 1, lettera a), le parole: «e da  altri  enti  pubblici
ovvero da societa' » sono sostituite dalle seguenti:  «  e  di  altri
enti pubblici ovvero di societa'»; 
      al comma 2, capoverso 5-bis, secondo periodo,  le  parole:  «e'
decretato dal » sono sostituite dalle  seguenti:  «e'  stabilito  con
decreto del»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25  settembre  2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410, il comma 17-bis e' sostituito dal seguente: 
          "17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo  del  comma  17
non  si  applica  agli  enti  pubblici  territoriali  che   intendono
acquistare,  sulla  base  dei  valori  correnti  di  mercato,  unita'
immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, poste in vendita ai sensi del presente  ar-ticolo  che  risultano
libere, ovvero che  intendono  acquistare,  con  le  dimi-nuzioni  di
prezzo previste dal primo  e,  in  caso  di  acquisto  di  un  intero
immobile, dal secondo periodo del comma 8, unita' immobiliari  a  uso
residenziale poste in vendita ai sensi del presente  articolo  locate
ai mede-simi enti  pubblici  territoriali  al  fine  di  fronteggiare
l'emergenza abitativa o per le quali  non  sia  stato  esercitato  il
diritto di opzione da parte  dei  conduttori  che  si  trovano  nelle
condizioni  di  disagio  economico  di  cui  al  comma  4,  ai   fini
dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti sog-getti"»; 
      al comma  3,  capoverso,  le  parole:  «  dell'articolo  952  e
seguenti » sono sostituite dalle  seguenti:  «degli  articoli  952  e
seguenti». 
    All'articolo 165: 
      al comma 1, le parole: «in conformita' di quanto previsto» sono
sostituite dalle seguenti: «in conformita' a quanto previsto»; 
      al comma 4, le parole: «in conformita'  con  gli  schemi»  sono
sostituite dalle seguenti: «in conformita' agli schemi». 
    All'articolo 168: 
      al comma 1,  dopo  la  parola:  «sottoposte»  e'  soppresso  il
seguente segno di interpunzione: «,». 
    All'articolo 170: 
      al comma 2, lettera b), le parole: «in conformita'  del  quadro
nor-mativo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «  in  conformita'  al
quadro normativo ». 
    All'articolo 171: 
      al comma 1, le parole: «la  conformita'  con  quanto  previsto»
sono sostituite dalle seguenti: «la conformita' a  quanto  previsto»,
le parole: «tenuto dell'obiettivo» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«tenuto conto dell'obiettivo» e le  parole:  «minimizza  il  sostegno
pubblico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «comporta  il   minimo
sostegno pubblico»; 
      al comma 2, le parole: «successivamente  della  cessione»  sono
sostituite dalle seguenti: «successivamente alla cessione». 
    All'articolo 172: 
      al comma 1, primo periodo, la parola: «cessione» e'  sostituita
dalla seguente: «cessioni»; 
      al comma 3, le parole: «, non concorrono,  in  quanto  escluse»
sono sostituite dalle seguenti: «non concorrono, in quanto esclusi». 
    All'articolo 175: 
      le parole: «Agli oneri» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1.
Agli oneri». 
    Al titolo VII, dopo l'articolo 175 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 175-bis. (Disposizioni in materia di tutela del risparmio
e  Fondo  indennizzo  risparmiatori).   -   1.   Al   comma   501-bis
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono  aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "La Commissione tecnica di cui al  comma
501, attraverso la societa' di cui al primo periodo, puo' effettuare,
anche successivamente alle  erogazioni,  i  riscontri  necessari  per
verificare  la  sussistenza  del  requisito  relativo  al  patrimonio
mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al  comma  502-bis,
dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle
informazioni risultanti dalle banche di  dati  detenute  dall'Agenzia
delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria
di cui all'articolo 7, commi sesto  e  undicesimo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata  ai
sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito  relativo  al
patrimonio   mobiliare   di   proprieta'   del   risparmiatore,   con
provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   su
proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle  entrate
e il Garante per la protezione dei dati personali,  sono  individuate
le  tipologie  di  informazioni  riscontrabili,   le   modalita'   di
effettuazione dei controlli e le  misure  di  sicurezza  adeguate  ai
rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non  consentito  o
non conforme alle finalita'  della  raccolta.  L'attivita'  posta  in
essere dall'Agenzia delle entrate e' svolta nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente". 
      2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, dopo le parole: "nonche' i loro"  e'  inserita  la  seguente:
"coniugi,"». 
    All'articolo 176: 
      al comma 5, al terzo periodo,  le  parole:  «Non  si  applicano
limiti» sono sostituite dalle seguenti: «Non si applicano i limiti  »
e, al quarto periodo, le parole: «Accertata la mancata  integrazione»
sono sostituite dalle seguenti: «Qualora  sia  accertata  la  mancata
sussistenza». 
    All'articolo 177: 
      al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) immobili rientranti nella categoria  catastale  D  in
uso da parte  di  imprese  esercenti  attivita'  di  allestimenti  di
strutture   espositive   nell'ambito   di   eventi    fieristici    o
manifestazioni»; 
      al comma 2, le parole: «74,90 milioni di euro » sono sostituite
dalle seguenti: « 76,55 milioni di euro»; 
      al comma 4, le parole: «205,45 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «211,45 milioni di euro». 
    All'articolo 178: 
      al comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «Fondo  sviluppo  e
coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la
coesione». 
    All'articolo 179: 
      al  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «amministratore
delegato,» sono inserite le seguenti: «sentite le  organizzazioni  di
categoria maggiormente rappresentative,» e dopo le parole: «designato
dal Mini-stro dell'economia e delle finanze» e' inserito il  seguente
segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 3, dopo le parole: «pari a 20 milioni  di  euro»  sono
inserite le seguenti: «per l'anno 2020». 
    All'articolo 180: 
      al comma 1, le parole: «Nell'anno 2020» sono soppresse  e  dopo
le parole: «100 milioni di euro»  sono  inserite  le  seguenti:  «per
l'anno 2020»; 
      al comma 2, le parole: «in  sede  Conferenza»  sono  sostituite
dalle seguenti: «in sede di Conferenza»; 
      al comma 3, capoverso 1-ter: 
        al secondo periodo, le parole: «del  presente  provvedimento»
sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»; 
        al   terzo   periodo,   dopo   le   parole:   «la    sanzione
amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del  pagamento
di una somma»; 
        al quarto periodo, le parole: «una sanzione» sono  sostituite
dalle seguenti: «la sanzione»; 
      al comma 4, le parole: «legge 21  giugno  2017,  n.  196»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 21 giugno 2017, n. 96», le  parole:
«della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «della
presente disposizione », dopo le parole: «la sanzione amministrativa»
sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma»  e
le  parole:  «una  sanzione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
sanzione». 
    All'articolo 181: 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. In considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, i titolari di concessioni o di  autorizzazioni  concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del  commercio  su
aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114,
sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile  2020,  dal  pagamento
della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree  pubbliche,
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre  1993,  n.
507, e del canone per  l'occupazione  temporanea  di  spazi  ed  aree
pubbliche, di  cui  all'  articolo  63  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446. 
        1-ter. I comuni  rimborsano  le  somme  versate  nel  periodo
indicato al comma 1-bis. 
        1-quater.  Per  ristorare  i  comuni  delle  minori   entrate
derivanti dai commi 1-bis e  1-ter,  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione  di
12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra
gli  enti  interessati  si  provvede   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Nel  caso  previsto  dal  comma  3  dell'  articolo  3  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato»; 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. Le  concessioni  di  posteggio  per  l'esercizio  del
commercio su aree pubbliche aventi  scadenza  entro  il  31  dicembre
2020, se non gia' riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di
Conferenza unificata il 5  luglio  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'
articolo 16 del decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  sono
rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida  adottate
dal Ministero dello sviluppo  economico  e  con  modalita'  stabilite
dalle regioni  entro  il  30  settembre  2020,  con  assegnazione  al
soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca  direttamente  sia
che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa  verifica  della
sussistenza  dei  requisiti  di   onorabilita'   e   professionalita'
prescritti, compresa l'iscrizione ai registri  camerali  quale  ditta
attiva ove non sussistano gravi e  comprovate  cause  di  impedimento
temporaneo all'esercizio dell'attivita'. 
        4-ter. Nelle more di un generale  riordino  della  disciplina
del commercio su aree pubbliche, al fine di  promuovere  e  garantire
gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno
facolta' di disporre che i comuni  possano  assegnare,  su  richiesta
degli aventi titolo, in via prioritaria e in  deroga  ad  ogni  altro
criterio,  concessioni  per  posteggi  liberi,  vacanti  o  di  nuova
istituzione,  ove  necessario,  agli  operatori,  in   possesso   dei
requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai  procedimenti  di
selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito  dei
procedimenti stessi, non abbiano conseguito la  riassegnazione  della
concessione»; 
      al comma 6, le parole «127,5  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti «140 milioni». 
    All'articolo 182: 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Al fine di  promuovere  il  turismo  culturale,  agli
studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di  master
universitario e di dottorato di ricerca presso le  universita'  e  le
istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'  anno  2020,
nel rispetto del limite di  spesa  di  10  milioni  di  euro  per  il
medesimo anno 2020, la concessione gratuita  di  viaggio  sulla  rete
ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a
titolo gratuito, per il  medesimo  periodo,  nei  musei,  monu-menti,
gallerie e aree archeologiche  situati  nel  territorio  nazionale  e
nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. 
        1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis  sono
emanate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. Il predetto  decreto
definisce le modalita' di concessione e di utilizzo dei  benefici  di
cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del  limite  di
spesa ivi previsto»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  Fermo  restando  quanto  disposto   nei   riguardi   dei
concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, per le  necessita'  di  rilancio  del  settore
turistico e al fine  di  contenere  i  danni,  diretti  e  indiretti,
causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni
competenti  non  possono  avviare  o   proseguire,   a   carico   dei
concessionari che intendono proseguire la propria attivita'  mediante
l'uso  di  beni  del  demanio  marittimo,  lacuale  e   fluviale,   i
procedimenti  amministrativi  per  la  devoluzione  delle  opere  non
amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della  navigazione,  per
il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica,
delle aree oggetto di concessione alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei  beni
oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo  precedente
da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento  del  canone
previsto dall'atto di concessione e impedisce  il  verificarsi  della
devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente  comma  non  si
applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi
dell'area  sono  stati  disposti  in  ragione  della   revoca   della
concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e  colpa  del
concessionario»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densita' turistica,
in considerazione della crisi delle attivita' economiche ivi operanti
e al fine di consentire l'accesso a  misure  di  sostegno  mirate  in
favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione  e
delle strutture ricettive  colpite  dalla  prolungata  riduzione  dei
flussi di turisti,  l'Istituto  nazionale  di  statistica  definisce,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente   decreto,   una   classificazione   volta
all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna
delle  predette  attivita',  mediante  l'introduzione,   nell'attuale
classificazione  alfanumerica  delle  attivita'  economiche,  di   un
elemento ulteriore,  al  fine  di  evidenziarne  il  nesso  turistico
territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale: 
          a)  della  classificazione  relativa  alla  territorialita'
delle  attivita'  turistico-alberghiere  di  cui  all'allegato  3  al
decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  67  del  21  marzo
2000, concernente l'individuazione delle aree  territoriali  omogenee
cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti; 
          b) delle rilevazioni sulla capacita'  di  carico  turistica
effettuate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo  e  degli   indicatori   di   densita'   turistica   rilevati
dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale  il  rapporto  tra  il
numero di presenze turistiche e la superficie del territorio,  tenuto
conto della popolazione residente; 
          c)  delle  eventuali  indicazioni,  anche  correttive,  dei
comuni, relative all'individuazione, nel  proprio  territorio,  delle
aree a  maggiore  densita'  turistica  ovvero  prossime  ai  siti  di
interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai
siti riconosciuti dall'UNESCO,  ovvero  individuate  nell'area  delle
citta' d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere  a)
e b)»; 
      al comma 3, le parole: «dal comma 1, pari a  25  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 1-bis e  1-ter,  pari  a  35
milioni»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"; 
          b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole: ", nonche' per i soggiorni di  studio  degli  alunni
del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado  nell'ambito
dei programmi internazionali di mobilita' studentesca  riferiti  agli
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021"; 
          c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: 
          "11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7  e  comunque  per
tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui  al  presente  articolo
instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30  settembre  2020,  in
caso di recesso esercitato entro il 31  luglio  2020,  anche  per  le
prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in  favore  di
contraenti provenienti dall'estero, quando le  prestazioni  non  sono
rese a  causa  degli  effetti  derivanti  dallo  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19, la controprestazione gia'  ricevuta  puo'
essere restituita mediante un voucher di pari  importo  emesso  entro
quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e  valido  per
diciotto mesi dall'emissione. 
          12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato
entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione  da
parte del destinatario. Il voucher puo' essere  emesso  e  utilizzato
anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso
gruppo societario. Puo' essere utilizzato anche per la  fruizione  di
servizi successiva al  termine  di  validita',  purche'  le  relative
prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al  primo
periodo"; 
          d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
          "12-bis. La durata  della  validita'  dei  voucher  pari  a
diciotto mesi prevista dal presente  articolo  si  applica  anche  ai
voucher gia' emessi alla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per
i voucher non usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei  servizi
di cui al presente articolo e' corrisposto, entro quattordici  giorni
dalla scadenza, il rimborso dell'importo  versato.  Limitatamente  ai
voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione  ai
contratti di trasporto aereo,  ferroviario,  marittimo,  nelle  acque
interne o terrestre, il rimborso  di  cui  al  secondo  periodo  puo'
essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto
entro quattordici giorni dalla richiesta. 
          12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo,  con
una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione  di
euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei  consumatori  titolari  di
voucher emessi ai sensi del presente articolo,  non  utilizzati  alla
scadenza di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o  del
fallimento dell'operatore turistico o del  vettore.  L'indennizzo  e'
riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui  al  periodo
precedente. I criteri e  le  modalita'  di  attuazione  e  la  misura
dell'indennizzo  di  cui  al  presente  comma   sono   definiti   con
regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n.  400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  dal  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
          12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a  5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 1  milione  di  euro  per  l'anno
2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo
179, comma 1, del presente  decreto  e,  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  2,  comma
98, del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286"». 
    All'articolo 183: 
      al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le
parole:  «per  l'anno   2021»   e'   inserito   il   seguente   segno
d'interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione  »  sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»; 
      al comma 2, primo periodo, le parole: «Fondo emergenze  imprese
e istituzioni culturali» sono sostituite dalle seguenti:  «Fondo  per
le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali», le parole:
«210 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «171,5  milioni
di euro» e dopo le parole: «dell'intera filiera  dell'editoria»  sono
inserite le seguenti: «, compresi le imprese  e  i  lavoratori  della
filiera di produzione del libro, a partire  da  coloro  che  ricavano
redditi prevalentemente dai diritti d'autore»; 
      al comma 3, la parola:  «bigliettazione»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «vendita di biglietti d'ingresso,»; 
      al comma 4, le parole:  «Fondo  unico  dello  spettacolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo  unico  per  lo  spettacolo»  e  le
parole: «dall'articolo 1 decreto del Ministero» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'articolo 1 del decreto del Ministro»; 
      al comma 6, le parole:  «Fondo  unico  dello  spettacolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo»; 
      al comma 7, terzo periodo, le parole: «legge  di  14  novembre»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 14 novembre» e sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonche',  mediante  apposito  riparto
del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del  2016,
la dotazione prevista  dall'articolo  28,  comma  1,  della  medesima
legge, limitatamente all'anno 2020»; 
      dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
        «8-bis. Per l'anno 2023,  il  titolo  di  "Capitale  italiana
della cultura", in via straordinaria e in deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.
106, e' conferito alle citta' di Bergamo e di  Brescia,  al  fine  di
promuovere  il  filando   socio-economico   e   culturale   dell'area
sovraprovinciale maggiormente colpita  dall'emergenza  epidemiologica
da COVID-19. A tal fine, le citta' di Bergamo e di Brescia presentano
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,
entro  il  31  gennaio  2022,  un  progetto  unitario  di  iniziative
finalizzato a incrementare  la  fruizione  del  patrimonio  culturale
materiale e immateriale. 
        8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della  legge
13 febbraio 2020,  n.  15,  sono  premesse  le  seguenti  parole:  "A
eccezione dell'anno 2020,"»; 
      al comma  10,  le  parole:  «Al  di  fine  di  sostenere»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al fine di sostenere»; 
      dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
        «10-bis.  La  dotazione  del  Fondo  "Carta  della  cultura",
istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13  febbraio
2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro per l' anno 2020»; 
      al comma 11: 
        all'alinea,  le  parole:  «legge  24  aprile,  n.  27»   sono
sostituite dalle seguenti: «legge 24 aprile 2020, n. 27»; 
        alla lettera b), capoverso 2: 
          al  secondo  periodo,  dopo  la  parola:  «provvede»   sono
inserite le seguenti: «al rimborso o» e le parole: «di  pari  importo
al titolo di acquisto» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  importo
pari al prezzo del titolo di acquisto»; 
          sono   aggiunti,   in    fine,    i    seguenti    periodi:
«L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al
rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata
ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo  di  validita'  del
voucher   quando   la   prestazione   dell'artista    originariamente
programmata sia annullata, senza rinvio ad altra  data  compresa  nel
medesimo periodo di validita' del voucher. In caso  di  cancellazione
definitiva del concerto, l'organizzatore provvede  immediatamente  al
rimborso con restituzione della somma versati»; 
        dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
          «b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai,  commi  1  e  2  si
applicano, a  decorrere  dalla  data  di  adozione  delle  misure  di
contenimento di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,
n. 13, con riferimento  ai  titoli  di  accesso  e  ai  biglietti  di
ingresso per prestazioni da rendere nei territori  interessati  dalle
citate misure di contenimento, nonche' comunque  ai  soggetti  per  i
quali, a  decorrere  dalla  medesima  data,  si  sono  verificate  le
condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e  c).
Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"»; 
      dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 
        «11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  come  modificato  dal  comma  11,
lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher gia'
emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. 
        11-ter. All'articolo 1, comma 357, della  legge  27  dicembre
2019,  n.  160,  le  parole:  "160  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "190 milioni". 
        11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un  fondo  per
il sostegno  alle  attivita'  dello  spettacolo  dal  vivo,  con  una
dotazione di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  destinato  alle
imprese e agli enti di produzione e distribuzione  di  spettacoli  di
musica, ivi compresi gli enti  organizzati  in  forma  cooperativa  o
associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020  e  che
non siano gia' finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo,
per le attivita' di spettacolo dal vivo messe in  scena  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire
ai  mancati  incassi  della  vendita  di  biglietti  e   alle   spese
organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione  della  capienza
degli spazi,  nonche'  dall'attuazione  delle  prescrizioni  e  delle
misure di tutela della salute imposte  dall'emergenza  epidemiologica
da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono  ripartite  con
decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.  All'onere
derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di  euro  per  l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020,
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto»; 
      al comma 12, le parole: «All'onere derivante dai commi 1, 2, 3,
9 e 10» sono sostituite  dalle  seguenti:  «All'onere  derivante  dai
commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter» e  le  parole:  «435  milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «441,5 milioni»; 
      alla rubrica, le  parole:  «settore  cultura»  sono  sostituite
dalle seguenti: «settore della cultura». 
    All'articolo 184: 
      al comma 1, primo periodo, le  parole:  «investimenti  e  altri
interventi  per  la   tutela»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«investimenti e al supporto di altri interventi  per  la  tutela,  la
conservazione, il restauro»; 
      al comma 2, le parole: «di cui dal titolo II»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al titolo II» ed e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «L'apporto finanziario dei soggetti privati di  cui
al  primo  periodo   puo'   consistere   anche   in   operazioni   di
microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e
di crowdfunding idonee a  permettere  un'ampia  partecipazione  della
collettivita' al finanziamento della cultura»; 
      al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: «Fondo
sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti:  «Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma
della citta' di Padova candidata  dall'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite  per  l'educazione,  la   scienza   e   la   cultura   (UNESCO)
all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale  con  il  progetto
"Padova Urbs Pieta', Giotto, la cappella degli Scrovegni ed  i  cicli
pittorici del Trecento" e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro
per l'anno 2020»; 
      al comma 6, le  parole:  «50  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «52 milioni»; 
      alla  rubrica,  la  parola:  «cultura»  e'   sostituita   dalle
seguenti: «per la cultura». 
    All'articolo 185: 
      al comma 2, le parole: «della presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «del presente decreto»; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti  al
residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non  esercitati
nei termini stabiliti, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione allo stato di  previsione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e sono
ripartite in favore degli artisti, interpreti ed  esecutori,  per  il
tramite degli organismi di gestione collettiva  e  delle  entita'  di
gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n.
35, che intermediano diritti connessi al diritto  d'autore  spettanti
agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalita'  definite
con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo,   tenendo   conto   dell'impatto    economico    conseguente
all'adozione delle  misure  di  contenimento  del  COVID-19  e  della
condizione reddituale dei destinatari». 
    Al capo I del titolo VIII, dopo l'articolo  185  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art.  185-bis  (Patrimonio  culturale   immateriale   tutelato
dall'UNESCO).  -  1.  Per  sostenere  gli  investimenti  volti   alla
riqualificazione  e  alla  valorizzazione  del  patrimonio  culturale
immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per
la salvaguardia del  patrimonio  culturale  immateriale,  adottata  a
Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla  legge  27  settembre
2007, n. 167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  e
delle  misure  restrittive  adottate  in  relazione   ad   essa,   e'
autorizzata la spesa di  1  milione  di  euro  per  l'anno  2020.  Al
relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,  del  presente
decreto». 
    All'articolo 186: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «con  modificazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, con modificazioni,»; 
        al capoverso 1-ter, quarto periodo, le parole: «sulla  quota»
sono sostituite dalle seguenti: «alla quota». 
    All'articolo 187: 
      al  comma  1,  le  parole:  «26  ottobre  1974,  n.  633»  sono
sostituite dalle seguenti: «26 ottobre 1972, n. 633». 
    All'articolo 189: 
      al comma 1, le parole: «per dallo svolgimento» sono  sostituite
dalle seguenti: «per lo svolgimento». 
    All'articolo 190: 
      al comma 2, primo periodo, le parole: «del regolamento UE» sono
sostituite dalle seguenti: «del  citato  regolamento  (UE)  n.  1407/
2013»; 
      al comma  4,  primo  periodo,  le  parole:  «a  medesime»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle stesse»; 
      al comma 5, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «deve  essere
presentato» sono inserite le  seguenti:  «a  pena  di  scarto»  e  le
parole: «, pena lo scarto del modello F24» sono soppresse. 
    All'articolo 192: 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga di un termine
relativo alla procedura di riequilibrio  dell'Istituto  nazionale  di
previdenza dei giornalisti italiani». 
    All'articolo 194: 
      al comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021». 
    All'articolo 195: 
      alla  rubrica,  la  parola:  «emergenze»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «per emergenze relative alle». 
    Al capo II del titolo VIII, dopo l'articolo 195 sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Art. 195-bis (Disposizioni in materia di  tutela  del  diritto
d'autore).  -  1.  Ai  fini  dell'attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 22 maggio 2001, e  dagli  articoli  3  e  9  della
direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29
aprile 2004, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  su
istanza dei titolari dei  diritti,  puo'  ordinare  ai  fornitori  di
servizi della societa' dell'informazione che utilizzano, a tale fine,
anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre  fine
alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi. 
      2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio  1997,  n.
249,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   "Se
l'inottemperanza   ri-guarda    ordini    impartiti    dall'Autorita'
nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del  diritto  d'autore  e
dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto  interessato  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino  al  2  per
cento  del  fatturato   realizzato   nell'ultimo   esercizio   chiuso
anteriormente alla notifica della contestazione". 
      Art. 195-ter (Modifiche all'articolo 5  della  legge  5  agosto
1981, n. 416). - 1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: 
        "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
caso di sentenza dichiarativa  di  fallimento  dell'editore,  la  cui
pubblicazione nel registro delle imprese ha valore  di  comunicazione
ai sensi e per gli effetti del primo comma. 
        In caso di fallimento dell'editore, al fine di  garantire  la
continuita' delle pubblicazioni e dell'attivita' dell'impresa per  la
sua migliore  liquidazione  concorsuale,  il  giudice  delegato  puo'
autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei  creditori
e previa  acquisizione  di  una  perizia  sull'ammontare  del  canone
offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui  al
secondo comma di un contratto di affitto di  azienda  o  di  ramo  di
azienda per un periodo non superiore a sei  mesi.  In  tale  caso  si
applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4,  5  e  6,
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14" ». 
    All'articolo 196: 
      al comma 3, alinea, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio». 
    All'articolo 198: 
      al comma 1: 
        al secondo periodo, dopo le parole: «agli operatori che» sono
inserite le seguenti: «alla data di presentazione  della  domanda  di
accesso» e le parole: «regolamento (UE) 5 ottobre 2012  n.  965/2012»
sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n.  965/2012  della
Commissione, del 5 ottobre 2012»; 
        al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
          «nonche'  le   modalita'   di   recupero   dei   contributi
eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano  ottemperato  a
quanto disposto dal secondo periodo»; 
      alla rubrica,  le  parole:  «fondo  compensazione  danni»  sono
sostituite dalle seguenti: «di un  fondo  per  la  compensazione  dei
danni subiti dal». 
    All'articolo 199: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), dopo  le  parole:  «decreto-legge  17  marzo
2020,  n.  18,»  sono  inserite   le   seguenti:   «convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» e le parole: « che
dimostrino di aver subito subito»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«che dimostrino di aver subito»; 
        alla lettera b), dopo le  parole:  «a  legislazione  vigente»
sono inserite  le  seguenti:  «e  nel  rispetto  degli  equilibri  di
bilancio», le parole: «nel limite massimo di 2 milioni  di  euro  per
l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente  e  in  relazione  a
ciascuna minore giornata di lavoro» sono sostituite  dalle  seguenti:
«nel limite massimo di 4 milioni di euro per  l'anno  2020,  pari  ad
euro 90 per ogni lavoratore  in  relazione  a  ciascuna  giornata  di
lavoro  prestata  in  meno»  e  le  parole:  «ed  e'  cumulabile  con
l'indennita' di mancato avviamento  (IMA)  di  cui  all'articolo  17,
comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 » sono soppresse; 
      al comma 3: 
        alla lettera b), le parole:  «delle  legge»  sono  sostituite
dalle seguenti: «della legge»; 
        dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
          «c-bis) la durata delle concessioni  per  la  gestione  del
servizio ferroviario portuale attualmente in corso e' prorogata di 12
mesi»; 
      al comma 8,  le  parole:  «e  delle  Autorita'  portuali»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e  dall'Autorita'  portuale  di  Gioia
Tauro»; 
      dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
        «8-bis. Al fine di sostenere la  competitivita'  dei  servizi
prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo
il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
inserito il seguente: 
          "1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, le unita' di lavoro di cui al comma 1  sono  assegnate,
in misura proporzionale, agli uffici  periferici  cui  fanno  capo  i
principali  porti  e  aeroporti  sulla  base  del  numero  medio   di
certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio". 
        8-ter.   Al   fine   di   accelerare   gli   interventi    di
digitalizzazione  del   ciclo   di   operazioni   portuali   previsti
nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga  alle  disposizioni
vigenti e agli  usi  commerciali  di  piazza,  le  certificazioni  di
qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i
documenti di trasporto, i nulla osta, i  titoli  di  credito  e  ogni
documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e  di
esportazione di merce possono essere  inviati  in  formato  digitale.
Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale,  esso  puo'
essere sostituito da idonee forme digitali di  autenticazione  ovvero
trasmesso alle autorita' richiedenti secondo modalita' conformi  alle
disposizioni in materia  di  salvaguardia  della  salute  adottate  a
seguito dell'emergenza da COVID-19. 
        8-quater.  Con  riguardo  alla  societa'  capogruppo  e  alle
societa' del gruppo  di  cui  all'articolo  7,  comma  9-sexies,  del
decreto-legge 31 agosto, 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo
26 del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  qualora,
durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio
dei  ministri  del  31  gennaio  2020,  siano   intervenuti   accordi
collettivi volti a modificare,  ai  sensi  del  comma  3  del  citato
articolo  26,  l'atto  istitutivo  del  fondo   ma   alla   data   di
presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non
sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo  articolo  26,
comma 3, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti
a  decorrere  dai  periodi  di  sospensione   ovvero   di   riduzione
dell'attivita' lavorativa oggetto della suddetta  domanda,  anche  se
antecedenti alla  medesima.  Il  Fondo  per  la  compensazione  degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e'  ridotto  di
4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021»; 
      al comma 10, le parole da:  «dal  presente  articolo»  fino  a:
«indebitamento» sono sostituite dalle seguenti: «dai  commi  7,  8  e
10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di
saldo netto da finanziare e a  50  milioni  di  euro  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento;»; 
      dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
        «10-bis.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  istituito  un  fondo  con  una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno  2020.  Le  disponibilita'
del fondo, nel  limite  di  5  milioni  di  euro,  sono  destinate  a
compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema portuale  dei
mancati introiti, in particolare  derivanti  dai  diritti  di  porto,
dovuti al calo del traffico dei  passeggeri  e  dei  crocieristi  per
effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela  della  salute
pubblica. 
        10-ter. Le disponibilita' residue del fondo di cui  al  comma
10-bis, nel limite di  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  sono
destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione
operanti con navi minori  nel  settore  del  trasporto  turistico  di
persone via mare e per acque interne che dimostrino di  aver  subito,
nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per  cento  rispetto
al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno  2019,  tenuto
conto, altresi', della riduzione dei costi sostenuti. 
        10-quater. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita  la  Conferenza  nazionale  di  coordinamento  delle
Autorita'  di  sistema  portuale,  sono  stabilite  le   disposizioni
attuative dei commi 10-bis e 10-ter. 
        10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis
e  10-  ter  del  presente  articolo   e'   subordinata,   ai   sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea». 
    Dopo l'articolo 199 e' inserito il seguente: 
      «Art. 199-bis (Disposizioni in materia di operazioni portuali).
- 1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia  da
COVID-19  e  di  favorire  la  ripresa  delle   attivita'   portuali,
all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
        a) la lettera d) del comma 4 e' abrogata; 
        b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
          "4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda  di
svolgimento  di  operazioni  portuali   ne'   mediante   le   imprese
autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo ne' tramite il
ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale
temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo  17,
la nave  e'  autorizzata  a  svolgere  le  operazioni  in  regime  di
autoproduzione a condizione che: 
          a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati; 
          b) sia dotata  di  personale  idoneo,  aggiuntivo  rispetto
all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della  nave  e
dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni; 
          c) sia stato pagato il corrispettivo e sia  stata  prestata
idonea cauzione. 
          4-ter.  L'  autorizzazione  di  cui  al  comma   4-bis   e'
rilasciata previa verifica della sussistenza dei  requisiti  e  delle
condizioni ivi previsti. Tale  autorizzazione  non  e'  compresa  nel
numero massimo di cui al comma 7". 
      2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi  4-bis  e  4-ter
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  introdotti  dal
comma   1   del   presente   articolo,   anche   relativamente   alla
determinazione del corrispettivo e della cauzione e  alla  fissazione
dei  termini  del  procedimento,  tenendo  conto  delle  esigenze  di
economicita' dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  di  corto
raggio». 
    All'articolo 200: 
      al comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «oggetto  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «sottoposto a»; 
      al comma 2, primo periodo; le parole: «della presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; 
      al comma 5, dopo le parole: «e' effettuata»  sono  inserite  le
seguenti: «senza l'applicazione di penalita'»; 
      dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
        «5-bis. Nelle more dell'emanazione  dei  decreti  di  cui  al
comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio  2005,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.  58,  e
di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e'  autorizzato  il
pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse
a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle  informazioni  trasmesse
dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito  all'attivita'
di  verifica.  La  relativa  erogazione  e'  disposta   con   cadenza
semestrale. 
        5-ter. Al fine di mitigare gli  effetti  economici  derivanti
dalla  diffusione  del  contagio  da   COVID-19,   l'assegnazione   e
l'erogazione alle regioni beneficiarie delle  risorse  spettanti  per
gli anni di competenza dal 2014 al 2018  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.  16,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e dell'articolo
1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono  effettuate
in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni  gia'  trasmesse
dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
        5-quater. Per gli anni di competenza  dal  2014  al  2018  le
somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo  1  del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e quelle residuate  dagli  importi
di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24  dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2004, n. 47, sono assegnate  alle  aziende  aventi  titolo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 273, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
sulla base delle istanze gia' presentate dalle  aziende  stesse  alla
data del 23 febbraio 2020, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  di  concerto  con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilita' e le
misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al
30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di  persone  anche
le autovetture a uso di  terzi  di  cui  all'articolo  82,  comma  5,
lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.  285
del 1992»; 
      al comma 8: 
        al primo periodo, le parole: «per l'attrezzaggio dei relativi
parchi   finalizzato»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «per
l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate» e  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:   «,   nonche'   per   il
finanziamento  di  progetti  relativi  all'acquisto,  anche  mediante
contratto di  locazione  finanziaria,  da  parte  degli  esercenti  i
servizi di trasporto pubblico  locale,  di  biciclette  elettriche  a
pedalata  assistita  e  progettate  per  la  mobilita'  condivisa   e
all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili
e di mobilita' condivisa con i programmi di esercizio esistenti»; 
        al  secondo  periodo,  le  parole:  «ed  all'articolo  1  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» sono sostituite dalle  seguenti:
«e  dall'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,   n.   19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,»; 
      dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
        «9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30,  comma  14-ter,
nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.   58,   come
incrementate dall'articolo 24,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di
euro  per  l'anno  2020.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 200 e' inserito il seguente: 
      «Art. 200-bis (Buono viaggio). - 1. Al  fine  di  sostenere  la
ripresa del settore del trasporto  pubblico  non  di  linea  eseguito
mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di  noleggio
con conducente  e  consentire,  in  considerazione  delle  misure  di
contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19,  un'efficace  distribuzione  degli  utenti   del   predetto
trasporto pubblico, nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  un  fondo,  con  una
dotazione di 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  destinato  alla
concessione, fino all'esaurimento  delle  risorse,  in  favore  delle
persone fisicamente impedite o comunque a  mobilita'  ridotta  ovvero
con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei  comuni
capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di provincia,  di  un
buono viaggio,  pari  al  50  per  cento  della  spesa  sostenuta  e,
comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun  viaggio,  da
utilizzare per gli spostamenti effettuati a  mezzo  del  servizio  di
taxi ovvero di noleggio con conducente  dal  15  luglio  2020  al  31
dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili,  non  costituiscono
reddito imponibile del  beneficiario  e  non  rilevano  ai  fini  del
computo  del  valore  dell'indicatore  della   situazione   economica
equivalente. 
      2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  si  provvede  al
trasferimento in favore dei comuni di cui al comma  1  delle  risorse
del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri: 
        a)  una  quota  pari  all'80  per  cento  del   totale,   per
complessivi 4 milioni di  euro,  e'  ripartita  in  proporzione  alla
popolazione residente in ciascun comune interessato; 
        b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1
milione di euro, e' ripartita in parti  eguali  tra  tutti  i  comuni
interessati. 
      3. Le risorse di cui al  comma  1  spettanti  ai  comuni  delle
regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e  Valle  d'Aosta  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano  sono  assegnate  alle
predette autonomie, che provvedono al successivo  riparto  in  favore
dei comuni compresi nel proprio territorio. 
      4.  Ciascun  comune  individua  i  beneficiari  e  il  relativo
contributo prioritariamente tra i nuclei familiari piu' esposti  agli
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COV1D-19
e tra quelli in stato  di  bisogno,  privilegiando  quelli  non  gia'
assegnatari di misure di sostegno pubblico. 
      5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5  milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    All'articolo 201: 
      al comma 2, le parole: «Pe le medesime» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per le medesime»  e  le  parole:  «i  sub-fornitori»  sono
sostituite dalla seguente: «sub-fornitori». 
    All'articolo 202: 
      al comma 1: 
        alla lettera b): 
          al capoverso 4, al primo periodo, le parole: «e sottoposto»
sono  sostituite  dalla  seguente:  «sottoposto»  e  le  parole:  «e'
definito» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sono  definiti»  e,  al
secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«terzo comma»; 
          al capoverso 4-bis, al primo  periodo,  le  parole:  «senza
indugio» sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dalla
costituzione della societa' ai sensi del comma 4,» e  dopo  il  primo
periodo sono inseriti i  seguenti:  «Tale  piano  e'  trasmesso  alle
Camere per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari competenti  per  materia.  Le  Commissioni  parlamentari
competenti esprimono un parere motivato  nel  termine  perentorio  di
trenta giorni dalla data di assegnazione»; 
        alla lettera c): 
          al  capoverso  5,  le  parole:  «convertito  in  legge  con
modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n.  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
          al capoverso 5-ter, dopo la parola:. «fiscale» e' soppresso
il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        alla lettera d), la parola: «soppresso» e'  sostituita  dalla
seguente: «abrogato»; 
        alla lettera e), capoverso 7, terzo periodo, le  parole:  «al
comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  In  considerazione  del  calo  del  traffico   negli
aeroporti  italiani  derivante   dall'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio  adottate  dallo
Stato e dalle regioni, al fine di  contenere  i  conseguenti  effetti
economici, e' prorogata di due anni la durata delle  concessioni  per
la gestione e lo sviluppo dell'attivita' aeroportuale, in corso  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto»; 
      al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 5 febbraio 2020,  n.
3» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2020, n. 21,». 
    All'articolo 203: 
      al comma 1,  la  parola:  «assoggettate»  e'  sostituita  dalla
seguente: «assoggettati»,  la  parola:  «EASA»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Agenzia europea  per  la  sicurezza  aerea  (EASA)»  e  le
parole: «regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione,  del
5 ottobre 2012»; 
      ai commi 3 e 4, le parole: «della presente  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto». 
    All'articolo 204: 
      al  comma  2,  la  parola:  «previsioni»  e'  sostituita  dalla
seguente: «disposizioni». 
    All'articolo 205: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Al fine di evitare che gli  effetti  economici  derivanti
dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda
e offerta di servizi marittimi  possano  inficiare  gli  esiti  delle
procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento  (CEE)  n.
3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l'organizzazione  dei
servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico  con
le isole maggiori e minori, l'efficacia della  convenzione  stipulata
per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma
998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,  n.  166,  e'  prorogata
fino alla conclusione delle  procedure  di  cui  all'articolo  4  del
citato regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunque non oltre la data  del
28 febbraio 2021 ». 
    All'articolo 206: 
      al comma 2, le parole: «fino ad un  massimo  di  10  esperti  o
consulenti» sono sostituite dalle seguenti: «di esperti o  consulenti
fino al numero massimo di 10», le parole: «di comprovata  esperienza,
nel  settore  delle  opere  pubbliche,  delle  discipline  giuridico,
tecnico-ingegneristiche»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «   di
comprovata esperienza nel  settore  delle  opere  pubbliche  e  nelle
discipline giuridiche o  tecnico-ingegneristiche»  e  le  parole:  «a
valere sulle» sono sostituite dalle seguenti: «posti a carico delle»; 
      al comma 3, al terzo periodo, le parole: «il termine di cui  al
precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti:  «il  termine  di
sessanta giorni di cui al secondo periodo» e, al quarto  periodo,  le
parole: «di cui al presente comma» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di cui al secondo periodo»; 
      al  comma  4,  secondo  e  terzo  periodo,  dopo   la   parola:
«Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario»; 
      dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
        «5-bis. Al fine di completare gli  interventi  relativi  alla
strada statale n. 4 "via Salaria" - variante Trisungo-Acquasanta - 2°
lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonche' gli interventi
relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria"  -  Realizzazione  di
strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, e' autorizzata  la  spesa
di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di  17  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 per le attivita' di progettazione,  da  concludere  entro
dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
        5-ter. Le risorse di  cui  al  comma  5-bis  sono  trasferite
all'ANAS S.p.A. per le attivita' di  progettazione  nonche',  per  la
quota  eventualmente  residua,  per  la  realizzazione  dei  medesimi
interventi, che sono inseriti nel contratto di, programma con  l'ANAS
S.p.A. con priorita' di finanziamento e realizzazione. 
        5-quater. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma
5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  17  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
      al comma 6,  dopo  la  parola:  «Commissario»  e'  inserita  la
seguente: «straordinario»; 
      al comma 7, le parole: «di  cui  articolo  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di  cui  all'articolo  1,»,  le  parole:  «legge  31
dicembre 2018, n. 145» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «legge  30
dicembre 2018, n. 145,» e le parole: «della tratta autostradale» sono
sostituite dalle seguenti: «delle tratte autostradali»; 
      dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
        «7-bis. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto e fino  alla  data  del  30
giugno  2021,  al  fine  di   accelerare   la   realizzazione   delle
infrastrutture  autostradali  relative  a   una   o   piu'   regioni,
l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' avvenire anche  in
favore di  societa'  integralmente  partecipate  da  altre  pubbliche
amministrazioni nelle  forme  previste  dal  decreto  legislativo  19
agosto  2016,  n.  175.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  esercita  sulla  societa'  il  controllo  analogo  di  cui
all'articolo 5 del citato codice di cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' previste dal citato articolo
178, comma 8-ter»; 
      la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Interventi  urgenti
per il ripristino, la messa in  sicurezza  e  l'ammodernamento  delle
tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4  a  seguito
degli  eventi  sismici  del  2009,  2016  e  2017,  nonche'  per   la
realizzazione di nuove infrastrutture autostradali». 
    All'articolo 207: 
      al comma 2, al primo periodo, la parola: «hanno» e'  sostituita
dalla  seguente:  «abbiano»  e,  al  secondo  periodo,   la   parola:
«previsioni» e' sostituita dalla seguente: «disposizioni». 
    All'articolo 208: 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        « 3-bis. Al fine di dare impulso e  rilanciare  il  porto  di
Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e  il
relativo  impianto  assumono  la  qualificazione  di   infrastruttura
ferroviaria nazionale e sono trasferiti  a  titolo  gratuito,  previa
intesa tra il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  la
Regione  Calabria,  mediante  conferimento  in  natura,  al   gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la  gestione
ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei  trasporti  e
della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli  interventi  per
l'adeguamento  e  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  trasferite  si
provvede secondo le modalita' previste nei contratti di programma  di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015,  n.  112,
prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito  del  contratto
di  programma  -  parte  investimenti.   Agli   interventi   per   la
manutenzione della  tratta  di  cui  al  primo  periodo  si  provvede
nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma -
parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  la
Regione Calabria e la  societa'  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.,
sentita l'Autorita' portuale di Gioia  Tauro,  definiscono,  d'intesa
tra loro, la programmazione delle attivita' finalizzate allo sviluppo
dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di
adeguamento  infrastrutturale  e  tecnologico  nonche'   i   relativi
fabbisogni»; 
      al comma 4, le parole: «, a valere sulle  medesime  risorse  di
cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «di euro 9  milioni  nel
2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni  nel  2022,  di
euro 17  milioni  nel  2023,  di  euro  14  milioni  nel  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «di euro 11 milioni nel 2020, di  euro  21
milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel
2023, di euro 19 milioni nel 2024»; 
      al comma 5, il primo e il secondo periodo sono  sostituiti  dal
seguente: «Al fine di effettuare  interventi  urgenti  relativi  alla
mobilita' a seguito del  crollo  del  ponte  sul  fiume  Magra  e  di
garantire lo sviluppo della intermodalita' nel trasporto delle  merci
nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T e'  autorizzata
la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro  16  milioni  annui  dal
2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di  euro  20  milioni  nel
2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni  nel  2029,  di
euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel  2031  e  di  euro  3
milioni nel 2032 per gli  interventi  di  raddoppio  selettivo  e  di
potenziamento delle stazioni  della  linea  ferroviaria  Pontremolese
(Parma-La Spezia)»; 
      dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e  5
si provvede, quanto a euro 18 milioni per  l'anno  2020,  a  euro  24
milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33
milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26
milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20
milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14
milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro  7
milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a  valere
sulle risorse del fondo istituito ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e attribuite alla societa'  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23  milioni
per ciascuno degli anni dal 2021 al  2023,  a  euro  20  milioni  per
l'anno 2024 e a euro 15 milioni  per  l'anno  2025,  a  valere  sulle
risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1,  comma  140,  della
legge n. 232 del 2016 gia' trasferite al bilancio della societa' Rete
Ferroviaria  Italiana  S.p.A.  Alla  compensazione,  in  termini   di
indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020,  a
euro 23 milioni annui per gli anni  dal  2021  al  2023,  a  euro  20
milioni per l'anno 2024 e a euro  15  milioni  per  l'anno  2025,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189». 
    All'articolo 209: 
      al comma 1, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020 e di»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a» e,  al  secondo
periodo,  le  parole:  «di  parte  capitale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di conto capitale». 
    All'articolo 210: 
      al comma 1, dopo la  parola:  «mutualistica»  e'  soppresso  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 3, la parola: «traporti» e' sostituita dalla seguente:
«trasporti» e le parole: «l-ter e  l-quater»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l-ter) e l-quater)». 
    All'articolo 211: 
      al comma 1, le parole: «Corpo della capitanerie di porto»  sono
sostituite dalle seguenti: «Corpo delle  capitanerie  di  porto»,  le
parole: «dal data» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data» e  le
parole: «alle medesime Forze» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al
medesimo Corpo»; 
      al comma  3,  le  parole:  «e  di  ogni  altra  clausola»  sono
sostituite dalle seguenti: «e ogni altra clausola»; 
      al comma 4, dopo le parole: «euro 2.230.000» sono  inserite  le
seguenti: «per l'anno 2020,». 
    Dopo l'articolo 211 e' inserito il seguente: 
      « Art. 211-bis (Continuita' dei servizi erogati dagli operatori
di infrastrutture critiche). - 1.  Gli  operatori  di  infrastrutture
critiche, al fine  di  assicurare  la  continuita'  del  servizio  di
interesse pubblico erogato e  il  funzionamento  in  sicurezza  delle
infrastrutture stesse,  adottano  o  aggiornano  i  propri  piani  di
sicurezza con disposizioni recanti misure  di  gestione  delle  crisi
derivanti da emergenze di natura sanitaria  emanate  dalle  autorita'
competenti. Resta fermo, per gli aspetti  di  sicurezza  cibernetica,
quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e  dal
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. 
      2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza e'  redatto  d'intesa
con i rappresentanti delle amministrazioni di  cui  all'articolo  11,
comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61,  e  recepisce
il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14
dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono  comunicate
ai Ministeri competenti per  materia  e  al  Ministero  dell'interno,
anche  per  gli  aspetti  di  sicurezza  informatica  connessi   alla
protezione  delle  infrastrutture  critiche  informatizzate  di   cui
all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  e
alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4,  comma
3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61. 
      3. L'aggiornamento  dei  piani  di  sicurezza  con  riferimento
all'emergenza  da  COVID-19  tiene  conto  delle  linee  guida  sulla
gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri  competenti  e
dei principi precauzionali emanati  dalla  Segreteria  infrastrutture
critiche. 
      4. I Ministeri dell'interno e della salute,  nell'ambito  delle
attivita'  connesse  con  la  gestione  dell'emergenza  da  COVID-19,
informando i  Ministeri  competenti,  emanano,  per  gli  aspetti  di
rispettiva competenza, proprie direttive  per  favorire  l'attuazione
delle misure previste nelle linee guida di  cui  al  comma  3  e  per
garantire  il  funzionamento  delle   infrastrutture   critiche,   la
protezione del personale operativo dal contagio e  la  mobilita'  sul
territorio  nazionale  per  esigenze  di  continuita'   operativa   e
attivita'  manutentive,  anche  se  effettuate  da  soggetti   terzi,
compresi coloro che provengono dall'estero. 
      5.  Al  fine  dell'applicazione  del  presente  articolo   sono
considerati operatori di infrastrutture critiche: 
        a) le societa' che gestiscono le  infrastrutture  individuate
con i decreti  dirigenziali  emanati  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico e dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del  decreto  legislativo
11 aprile 2011, n. 61,  nonche'  le  societa'  che  gestiscono  altre
infrastrutture individuate con  successivi  decreti  direttoriali  in
funzione dell'emergenza da COVID-19; 
        b) gli operatori di  servizi  essenziali  e  i  fornitori  di
servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18  maggio  2018,  n.
65; 
        c) le societa' e  gli  enti  che  gestiscono  od  ospitano  i
sistemi  spaziali  dell'Unione   europea   ubicati   sul   territorio
nazionale,  nonche'  i  sistemi  spaziali  nazionali  impiegati   per
finalita' di difesa e sicurezza nazionale; 
        d) ogni altra societa'  o  ente  preposti  alla  gestione  di
infrastrutture o beni che sono dichiarati  critici  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei  Ministri
competenti. 
      6. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alle  attivita'
previste dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
    Dopo l'articolo 212 e' inserito il seguente: 
      « Art. 212-bis (Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di
trasporto pubblico su  acqua  nel  comune  di  Venezia).  -  1.  Dopo
l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798,  e'  inserito  il
seguente: 
        "Art. 18-bis. - 1. Al fine  di  incentivare  la  salvaguardia
ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria
nel  comune  di  Venezia,  anche  promuovendo  la  sostenibilita'   e
l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti
al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di
euro per l'anno 2021 e  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  per
l'ammodernamento della flotta dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  su
acqua». 
      2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui  al  comma  1,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: 
        a) quanto a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
utilizzo delle risorse del Fondo di  parte  capitale  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196; 
        b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5  milioni
di euro per l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero». 
    Dopo l'articolo 213 e' inserito il seguente: 
      «Art.  213-bis  (Interventi   di   messa   in   sicurezza   del
territorio). - 1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare
svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella  citta'  di  Taranto
nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti  al  comune  di  Taranto  4
milioni di euro per il finanziamento degli  interventi  di  messa  in
sicurezza  idraulica  e   mitigazione   del   rischio   idrogeologico
finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento  dei
Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265». 
    All'articolo 214: 
      al comma 1, le parole: «1 luglio 2009»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° luglio 2009»; 
      al comma 2, le parole: «prevenzione  cui  al  comma  1  »  sono
sostituite dalle seguenti: «prevenzione di cui al comma 1»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile  in
tempo utile per lo svolgimento dei Giochi  olimpici  invernali  2026,
sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro  per  l'anno  2020
per la realizzazione dell'intervento denominato  "SS  42  -  variante
Trescore-Entratico". All'onere derivante dal presente comma,  pari  a
10  milioni  di  euro  per  l'anno   2020,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto. 
        2-ter. Al fine di garantire l'accessibilita'  sostenibile  in
tempo utile per lo svolgimento dei Giochi  olimpici  invernali  2026,
all'ANAS S.p.A. e' assegnata la somma  di  10  milioni  di  euro  per
l'anno  2020  per   la   realizzazione   dell'intervento   denominato
"Collegamento tra la strada statale n.  11  -  tangenziale  ovest  di
Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad  Albairate
- tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 -  tratta  C
da Abbiategrasso  a  Vigevano)".  All'onere  derivante  dal  presente
comma, pari a 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;. 
      al comma 3, le parole: «dall'emergenza» sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'emergenza»; 
      alla rubrica, la parola: «ANAS» e' sostituita  dalle  seguenti:
«dell'ANAS». 
    All'articolo 215: 
      al comma 1, alinea, e al comma 2, lettera a), dopo  le  parole:
«decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono inserite  le  seguenti:  «,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»; 
      al comma 1, alinea, le parole: «nei confronti  aventi  diritto»
sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli aventi diritto»; 
      al comma 2, lettera b), la parola:  «attuative»  e'  sostituita
dalla seguente: «attuativi». 
    All'articolo 216: 
      al comma 1: 
        alla  lettera  a),  le  parole:  «al  30  giugno  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»; 
        alla lettera b), le parole: «entro il 31  luglio  o  mediante
rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari  importo  a
decorrere dal mese di luglio 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo  di
3 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal  mese  di  settembre
2020»; 
      al comma 2: 
        al primo periodo, dopo le  parole:  «decreto-legge  25  marzo
2020,  n.  19»  sono  inserite  le  seguenti:  «,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  e  del  regime  di
ripresa graduale delle attivita' medesime disposta con  i  successivi
decreti attuativi nazionali e regionali»,  le  parole:  «in  scadenza
entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «in  essere
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto», le parole: «equilibrio economico-finanziarie» sono
sostituite dalle seguenti: «equilibrio economico-finanziario» e  dopo
le parole: «anche attraverso la proroga della durata  del  rapporto,»
sono inserite le seguenti: «comunque non superiore  a  ulteriori  tre
anni,»; 
        dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La  revisione
del rapporto concessorio puo'  essere  concordata  anche  in  ragione
della necessita' di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la
predisposizione  delle  misure  organizzative  idonee   a   garantire
condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla
riduzione  del  numero  delle  presenze  all'interno  degli  impianti
sportivi»; 
        al quarto  periodo,  le  parole:  «dal  concessionario»  sono
soppresse; 
      al comma 3, primo periodo, le  parole:  «e  a  decorrere»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere»; 
      al comma 4, primo periodo, dopo le  parole:  «ai  contratti  di
abbonamento» sono inserite le seguenti: «, anche di durata  uguale  o
superiore a un mese,». 
    All'articolo 217: 
      al comma 2, al secondo periodo, le parole: «del predetto Fondo»
sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 1»  e,  al
terzo periodo, le parole: «fossero inferiori» sono  sostituite  dalle
seguenti: «sia inferiore» e la parola: «verra'» e'  sostituita  dalla
seguente: «e'». 
    Dopo l'articolo 217 e' inserito il seguente: 
      «Art.    217-bis    (Sostegno    delle    attivita'    sportive
universitarie).  -   1.   Per   sostenere   le   attivita'   sportive
universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti  per  la
pratica dello sport  nelle  universita',  danneggiate  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della  legge  28
giugno 1977, n. 394, e' integrata di 3 milioni  di  euro  per  l'anno
2020. 
      2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3  milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    All'articolo 218: 
      al comma 3, quarto periodo, la parola: «previsi» e'  sostituita
dalla seguente: «previsti» e dopo le  parole:  «codice  del  processo
amministrativo» sono inserite le seguenti: «,di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»; 
      al comma 4, secondo  periodo,  le  parole:  «approvato  con  il
Decreto  legislativo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «di   cui
all'allegato 1 al decreto legislativo». 
    Al capo IV del titolo VIII, dopo l'articolo 218  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 218-bis (Associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Al
fine  di  assicurare  alle  associazioni  sportive   dilettantistiche
adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa  e  dell'incremento
delle loro attivita', in ragione del servizio di  interesse  generale
da esse svolto per la collettivita' e in particolare per le comunita'
locali e  per  i  giovani,  in  favore  delle  associazioni  sportive
dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal  Comitato
olimpico nazionale italiano e' autorizzata la spesa di 30 milioni  di
euro per l'anno 2020, da ripartire con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per  le  politiche
giovanili e lo sport. 
      2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    All'articolo 219: 
      al comma 1, la parola: «disinfestazione»  e'  sostituita  dalla
seguente: «disinfezione»; 
      al comma 3, capoverso 7,  le  parole:  «straordinario,  di  cui
euro» sono sostituite dalle  seguenti:  «straordinario,  euro»  e  le
parole: «,nonche' di cui euro» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ed
euro»; 
      al comma 4, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1, 2 e 3». 
    Dopo l'articolo 220 e' inserito il seguente: 
      «Art. 220-bis (Interventi urgenti  per  la  corresponsione  dei
crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di
cui agli articoli 82 e seguenti del testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). -
1.  Al  fine  di  contenere  l'impatto  economico   sulle   attivita'
professionali  conseguente  all'emergenza  sanitaria   da   COVID-19,
l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle
prestazioni professionali di cui agli  articoli  82  e  seguenti  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  iscritto  nel  programma  1.4
"Servizi di  gestione  amministrativa  per  l'attivita'  giudiziaria"
della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del  Ministero
della giustizia, e' incrementato di 20 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, da destinare alla corresponsione dei  crediti  maturati  e  non
pagati  relativi  alle   predette   prestazioni   professionali,   in
riferimento agli anni pregressi. 
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,
pari a 20 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto». 
    L'articolo 221 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 221 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  e  disposizioni  in  materia  di  processo  civile  e
penale). - 1. All'articolo 83, comma 2, del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Per  il
periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si  considera
sospeso il decorso del termine di cui  all'articolo  124  del  codice
penale". 
      2.  Tenuto  conto  delle  esigenze  sanitarie  derivanti  dalla
diffusione del COV1D-19, fino al 31  ottobre  2020  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi da 3 a 10. 
      3. Negli uffici che, hanno la disponibilita'  del  servizio  di
deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo
16-bis, comma 1-bis, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma  1
del medesimo articolo.  Gli  obblighi  di  pagamento  del  contributo
unificato  previsto  dall'articolo   14   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n.  115,  nonche'  l'anticipazione  forfettaria  di  cui
all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito  degli
atti con le modalita' previste dal primo periodo del presente  comma,
sono assolti con sistemi telematici di  pagamento  anche  tramite  la
piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio  giustizia  non
sono  funzionanti  e  sussiste  un'indifferibile  urgenza,  il   capo
dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematica. 
      4. Il giudice puo' disporre  che  le  udienze  civili  che  non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle  parti
siano sostituite dal deposito telematico di note  scritte  contenenti
le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti  almeno
trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e'
sostituita dallo scambio di note scritte  e  assegna  alle  parti  un
termine fino a  cinque  giorni  prima  della  predetta  data  per  il
deposito delle note scritte. Ciascuna  delle  parti  puo'  presentare
istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla  comunicazione
del provvedimento. Il giudice  provvede  entro  i  successivi  cinque
giorni. Se nessuna delle parti effettua  il  deposito  telematico  di
note  scritte,  il  giudice  provvede  ai  sensi  del   primo   comma
dell'articolo 181 del codice di procedura civile. 
      5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il
deposito degli atti e dei documenti  da  parte  degli  avvocati  puo'
avvenire in modalita' telematica nel rispetto della normativa,  anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la
ricezione dei documenti informatici. L'attivazione  del  servizio  e'
preceduta da un provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta
l'installazione  e  l'idoneita'  delle   attrezzature   informatiche,
unitamente  alla  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici.  Gli  obblighi  di  pagamento  del  contributo
unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo
unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione  in
giudizio presso la Corte di  cassazione,  sono  assolti  con  sistemi
telematici di pagamento  anche  tramite  la  piattaforma  tecnologica
prevista dall'articolo 5, comma 2,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
      6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu' parti  o
di uno o piu' difensori puo' avvenire, su  istanza  dell'interessato,
mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e  regolati
con provvedimento del Direttore generale dei  sistemi  informativi  e
automatizzati  del  Ministero  della   giustizia.   La   parte   puo'
partecipare all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si
collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in  ogni  caso
avvenire con modalita' idonee a salvaguardare  il  contraddittorio  e
l'effettiva  partecipazione.  L'istanza  di  partecipazione  mediante
collegamento a distanza e' depositata almeno  quindici  giorni  prima
della data  fissata  per  lo  svolgimento  dell'udienza.  Il  giudice
dispone la comunicazione alle parti dell'istanza,  dell'ora  e  delle
modalita' del collegamento almeno cinque giorni  prima  dell'udienza.
All'udienza il giudice da' atto a verbale  delle  modalita'  con  cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza  e,  ove  si
tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di  tutte  le  ulteriori
operazioni e' dato atto nel processo verbale. 
      7. Il giudice, con il consenso  preventivo  delle  parti,  puo'
disporre che  l'udienza  civile  che  non  richieda  la  presenza  di
soggetti diversi dai difensori, dalle parti  e  dagli  ausiliari  del
giudice, anche se finalizzata all'assunzione di  informazioni  presso
la  pubblica  amministrazione,  si   svolga   mediante   collegamenti
audiovisivi a distanza individuati e regolati con  provvedimento  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero della giustizia. L'udienza e' tenuta con  la  presenza  del
giudice  nell'ufficio  giudiziario   e   con   modalita'   idonee   a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  delle
parti. Prima dell'udienza il  giudice  dispone  la  comunicazione  ai
procuratori delle parti e al pubblico ministero, se  e'  prevista  la
sua partecipazione,  del  giorno,  dell'ora  e  delle  modalita'  del
collegamento. All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si tratta  delle
parti, la loro libera volonta'. Di questa e  di  tutte  le  ulteriori
operazioni e' dato atto nel processo verbale. 
      8.  In  luogo  dell'udienza  fissata  per  il  giuramento   del
consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di
procedura civile, il giudice puo' disporre che il  consulente,  prima
di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti  giuramento
di  bene  e  fedelmente  adempiere   alle   funzioni   affidate   con
dichiarazione sottoscritta  con  firma  digitale  da  depositare  nel
fascicolo telematico. 
      9. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli  146-bis  e
147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, la partecipazione  a  qualsiasi  udienza  penale  degli
imputati in stato di custodia cautelare in  carcere  o  detenuti  per
altra causa e dei condannati detenuti e' assicurata, con il  consenso
delle parti e, ove possibile,  mediante  collegamenti  audiovisivi  a
distanza individuati  e  regolati  con  provvedimento  del  Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia, applicate, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  dei
commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso  dell'imputato  o
del condannato e' espresso personalmente o  a  mezzo  di  procuratore
speciale. L'udienza e'  tenuta  con  la  presenza  del  giudice,  del
pubblico  ministero  e  dell'ausiliario  del   giudice   nell'ufficio
giudiziario e si svolge  con  modalita'  idonee  a  salvaguardare  il
contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione  delle  parti.  Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al
pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento. 
      10. Negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali  per
minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone  cui  hanno
diritto i condannati, gli internati e gli  imputati  ai  sensi  degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  2000,  n.
230, e 19  del  decreto  legislativo  2  ottobre  2018,  n.  121,  su
richiesta dell'interessato o quando la misura e'  indispensabile  per
salvaguardare la salute delle persone detenute o  internate,  possono
essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le  apparecchiature
e i collegamenti di cui  dispone  l'amministrazione  penitenziaria  e
minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al
presente comma puo'  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  stabiliti
dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  n.  230  del  2000  e  dal  predetto
articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018. 
      11. Al fine di consentire il  deposito  telematico  degli  atti
nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della
giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il  deposito
con modalita' telematica, presso gli uffici del  pubblico  ministero,
di memorie,  documenti,  richieste  e  istanze  di  cui  all'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di  atti  e
documenti da parte degli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria,
secondo le disposizioni stabilite  con  provvedimento  del  Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto  emanato  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre  2009,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,
n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio  della
ricevuta di accettazione da parte dei sistemi  ministeriali,  secondo
le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo
periodo. Il decreto di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  previo
accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi  informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei
servizi di comunicazione dei documenti informatici». 
    L'articolo 222 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 222 (Disposizioni  a  sostegno  delle  filiere  agricole,
della pesca e  dell'acquacoltura).  -  1.  Al  fine  di  favorire  il
rilancio produttivo e occupazionale  delle  filiere  agricole,  della
pesca  e  dell'acquacoltura  e  superare  le  conseguenze  economiche
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate
le misure di cui al presente articolo. 
      2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti  alle
filiere   agrituristiche,   apistiche,    brassicole,    cerealicole,
florovivaistiche,     vitivinicole     nonche'      dell'allevamento,
dell'ippicoltura, della pesca e  dell'acquacoltura,  e'  riconosciuto
l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti  per  il  periodo
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando  l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. Con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  attuative  del
presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono  valutati  in
426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni
del  presente   comma   e'   subordinata   all'autorizzazione   della
Commissione europea ai sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
      3. A favore delle filiere in crisi del settore  zootecnico,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  un   fondo   denominato   "Fondo
emergenziale per le filiere  in  crisi",  con  una  dotazione  di  90
milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di  aiuti
diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso  privato
e al settore zootecnico. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, da  adottare  entro  venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono definiti i criteri e le  modalita'  di  attuazione
del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono  definiti
nel  rispetto  delle  disposizioni  stabilite  dal  regolamento  (UE)
2019/316 della Commissione, del 21 febbraio  2019,  che  modifica  il
regolamento  (UE)  n.  1408/2013  relativo   all'applicazione   degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis"  nel  settore  agricolo,  nonche'  di  quanto
previsto dalla comunicazione della Commissione europea  C(2020)  1863
final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni. 
      4. Per la concessione di prestiti  cambiari  a  tasso  zero  in
favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime
di aiuto autorizzato  dalla  Commissione  europea  con  la  decisione
C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, e' trasferita all'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per
l'anno 2020. 
      5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo  1,
comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  la  dotazione  del
Fondo di so-lidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di  cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  e'
incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020. 
      6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, e' sostituito dal seguente: 
        "520. Al fine  di  aumentare  il  livello  di  sostenibilita'
economica,  sociale  e  ambientale  delle   filiere   agroalimentari,
incentivando una maggiore integrazione e una  migliore  e  piu'  equa
distribuzione  del  valore  lungo  la  catena  di  approvvigionamento
attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti,  e'  concesso
alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto,
nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per  cento  delle  spese
ammissibili, per il  finanziamento  di  iniziative  finalizzate  allo
sviluppo di processi  produttivi  innovativi  e  dell'agricoltura  di
precisione  o  alla  tracciabilita'  dei  prodotti   con   tecnologie
blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di
aiuti de  minimis.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalita' e  le  procedure
per l'erogazione dei contributi, nei  limiti  dell'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 521". 
      7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, e' sostituito dal seguente: 
        "2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti  dalle
imprese della pesca e dell'acquacoltura  a  causa  dell'emergenza  da
COVID-19, nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  e'  istituito  un  fondo  con  una
dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020  per  la  sospensione
dell'attivita' economica delle imprese  del  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  da  adottare  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   'de
minimis' nel settore della  pesca  e  dell'acquacoltura,  nonche'  di
quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)
1863 final, del 19 marzo 2020,  recante  'Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19' e successive modificazioni e integrazioni". 
      8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di  cooperative,  che
esercitano professionalmente la pesca in acque marittime,  interne  e
lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  non  titolari  di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad
esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta  un'indennita'  di
950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennita' e' erogata  con  le
modalita' previste dall'articolo 28, comma 2,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e non concorre alla  formazione  del  reddito  ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine  e'  autorizzata  una
spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020. 
      9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5  e
8 del presente articolo, determinati in 579,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di  euro,  ai  sensi
dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro,  mediante  utilizzo
delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui  al  comma  7  del
presente articolo». 
    Dopo l'articolo 222 e' inserito il seguente: 
      «Art. 222-bis (Imprese agricole danneggiate  dalle  eccezionali
gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020).  -  1.  Le
imprese agricole ubicate nei territori  che  hanno  subito  danni  in
conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo
al 3 aprile  2020  e  per  le  produzioni  per  le  quali  non  hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura  dei  rischi,
in  deroga  all'articolo  1,  comma  3,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere  agli  interventi
previsti  per  favorire  la  ripresa   dell'attivita'   economica   e
produttiva di cui all'articolo 5 del citato  decreto  legislativo  n.
102 del 2004. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  possono   conseguentemente   deliberare   la   proposta   di
dichiarazione di eccezionalita'  degli  eventi  di  cui  al  presente
comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Per fare fronte ai danni subiti dalle  imprese  agricole  danneggiate
dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile
2020, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale  -  interventi
indennizzatori,  di  cui  all'articolo  15,  comma  2,  del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 10  milioni  di
euro per l'anno 2020. 
      2. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    All'articolo 223: 
      alla rubrica, dopo la parola:  «Contenimento»  e'  inserita  la
seguente: «della». 
    All'articolo 224: 
      al comma 2, lettera b), capoverso 3-decies, le parole: «l"Istat
e' delegato a definire, nel termine di 90  giorni,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'Istituto nazionale di  statistica,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
definisce»; 
      al comma 3: 
        alla  lettera  a),  le  parole:  «,  e  comunque  non   prima
dell'entrata in vigore »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o,  se
successiva, dalla data di entrata in vigore»: 
        alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: «di Trento
e» e' inserita  la  seguente:  «di»  e  la  parola:  «risultante»  e'
sostituita dalla seguente: «risultanti»; 
      dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: 
          "4-octies.  In  relazione  alla  necessita'  di   garantire
l'efficienza e la continuita'  operativa  nell'ambito  della  filiera
agroalimentare,  la  validita'  dei   certificati   di   abilitazione
rilasciati dalle regioni e dalle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9  del  decreto  legislativo  14
agosto 2012, n. 150, nonche' degli attestati di  funzionalita'  delle
macchine  irroratrici  rilasciati  ai  sensi  dell'articolo  12   del
medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020  o
in corso di rinnovo, e' prorogata di dodici mesi  e  comunque  almeno
fino  al  novantesimo  giorno  successivo   alla   dichiarazione   di
cessazione dello stato di emergenza"». 
    Dopo l'articolo 224 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 224-bis (Sistema di qualita' nazionale per  il  benessere
animale). - 1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualita'
alimentare e di sostenibilita' economica, sociale  e  ambientale  dei
processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le  condizioni
di benessere e  di  salute  degli  animali  e  ridurre  le  emissioni
nell'ambiente, e' istituito il "Sistema di qualita' nazionale per  il
benessere animale", costituito dall'insieme dei requisiti di salute e
di benessere  animale  superiori  a  quelli  delle  pertinenti  norme
europee e  nazionali,  in  conformita'  a  regole  tecniche  relative
all'intero sistema di gestione  del  processo  di  allevamento  degli
animali destinati alla produzione alimentare,  compresa  la  gestione
delle emissioni  nell'ambiente,  distinte  per  specie,  orientamento
produttivo  e  metodo  di  allevamento.  L'adesione  al  Sistema   e'
volontaria e vi accedono tutti gli  operatori  che  si  impegnano  ad
applicare la relativa  disciplina  e  si  sottopongono  ai  controlli
previsti. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute,  secondo
le  rispettive  competenze,  adottati  previa  intesa  in   sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina
produttiva, il segno  distintivo  con  cui  identificare  i  prodotti
conformi, le procedure  di  armonizzazione  e  di  coordinamento  dei
sistemi di certificazione e di  qualita'  autorizzati  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza
e controllo, le modalita' di  utilizzo  dei  dati  disponibili  nelle
banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore
agricolo e sanitario, nonche'  di  tutte  le  ulteriori  informazioni
utili alla qualificazione delle stesse banche di  dati,  comprese  le
modalita' di alimentazione e integrazione dei  sistemi  in  cui  sono
registrati  i  risultati   dei   controlli   ufficiali,   inclusi   i
campionamenti e gli esiti di analisi,  prove  e  diagnosi  effettuate
dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei  sistemi  alimentati
dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine,
senza ulteriori oneri  per  la  finanza  pubblica,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con il Ministro della salute, e' istituito  e  regolamentato
un organismo tecnico-scientifico,  con  il  compito  di  definire  il
regime e le modalita' di gestione del Sistema, incluso il  ricorso  a
certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita'  al
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti  dell'Ente
unico nazionale per  l'accreditamento.  Ai  componenti  del  predetto
organismo  tecnico-scientifico  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi spese  o  altri  emolumenti  comunque  denominati.
All'attuazione  del  presente  comma  le  amministrazioni   pubbliche
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
      Art. 224-ter (Sostenibilita' delle produzioni agricole).  -  1.
Al fine di migliorare la sostenibilita' delle varie fasi del processo
produttivo del settore  vitivinicolo,  e'  istituito  il  sistema  di
certificazione della sostenibilita' della filiera vitivinicola,  come
l'insieme delle regole produttive e di buone  pratiche  definite  con
uno specifico disciplinare di produzione.  I  requisiti  e  le  norme
tecniche che contraddistinguono il disciplinare  di  produzione  sono
aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire  i
piu' recenti orientamenti in  materia  di  sostenibilita'  economica,
ambientale  e  sociale  e  si  traducono  in   specifiche   modalita'
produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma
2. 
      2.  Al  fine  di  definire  e  aggiornare  il  disciplinare  di
produzione di cui al comma 1, nonche'  di  valutare  l'impatto  delle
scelte  operate,  e'  istituito  il  sistema  di  monitoraggio  della
sostenibilita' e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i
cui  indicatori  sono  definiti  con  decreto  del  Ministero   delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  sentito  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
      3.  I  dati  e  le  informazioni  ricavati   dal   sistema   di
monitoraggio  di  cui  al  comma  2  confluiscono   nella   rete   di
informazione  contabile  agricola  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che,  a  questo  fine,
adegua il  relativo  sistema  di  rilevazione,  in  conformita'  alla
comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla
strategia dal produttore al consumatore. 
      4. In sede di prima applicazione, il  disciplinare  di  cui  al
comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di  produzione  integrata
per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4,
alle cui procedure si fa riferimento per  l'adesione  al  sistema  di
certificazione,  opportunamente  integrate  introducendo  i  principi
della sostenibilita' richiamati, quale sintesi dei  migliori  sistemi
di certificazione esistenti a livello nazionale. 
      5. Il disciplinare di cui al comma 1 e' approvato dal Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  previo  parere
dell'Organismo tecnico scientifico di  produzione  integrata  di  cui
all'articolo 3 del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali  8  maggio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014. 
      6.  Con  decreto  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e  delle  procedure
di cui al presente articolo, la certificazione  della  sostenibilita'
del  processo  produttivo  puo'  essere  estesa  ad   altre   filiere
agroalimentari». 
    All'articolo 225: 
      al comma 1, le parole: «la situazioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «la situazione»,  dopo  le  parole:  «di  irrigazione,»  e'
inserita la seguente: «la» e dopo la parola: «abilitati» e' soppresso
il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 5, le parole: «la  modalita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le modalita'»; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei
contributi dovuti per il servizio  di  bonifica  idraulica,  disposta
dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e  della
difficolta' da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di
realizzare gli interventi urgenti di manutenzione  straordinaria  per
la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione
dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio  idraulico
nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, e' consentita la
riprogrammazione   delle   economie    realizzate    su    interventi
infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno  2010
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  anche
con fondi provenienti da  gestioni  straordinarie  in  tale  settore,
soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero. 
        6-ter. L'utilizzo delle economie di cui  al  comma  6-bis  e'
consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilita' dei
consorzi di bonifica  e  degli  enti  irrigui  in  conseguenza  della
chiusura delle opere finanziate, ivi compresi  gli  interessi  attivi
maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione  delle  opere
infrastrutturali irrigue. 
        6-quater.  I  consorzi  di  bonifica  e  gli   enti   irrigui
interessati  comunicano  al  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di  cui  ai
commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete  idrica  cui
intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo
la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Consorzi di  bonifica
ed enti irrigui». 
    All'articolo 227: 
      al comma 1, dopo  le  parole:  «e'  istituito  un  Fondo»  sono
inserite le seguenti: «con la dotazione»; 
      al comma 3, primo periodo, le parole:  «del  territorio  e  del
mare» sono sostituite dalle seguenti: «della tutela del territorio  e
del mare,». 
    Dopo l'articolo 227 e' inserito il seguente: 
      «Art. 227-bis  (Rafforzamento  della  tutela  degli  ecosistemi
marini). - 1. Al fine di promuovere l'attivita' turistica del Paese e
di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree  protette,
anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  per  l'anno  2020  per  il
rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 
      2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2  milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    All'articolo 228: 
      al comma 1, lettera b), la parola:  «soppresso»  e'  sostituita
dalla seguente: «abrogato». 
    Dopo l'articolo 228 e' inserito il seguente: 
      «Art.   228-bis   (Abrogazione   dell'articolo   113-bis    del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti  quantitativi
e temporali del deposito temporaneo  di  rifiuti).  -  1.  L'articolo
113-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' abrogato». 
    All'articolo 229: 
      al comma 2: 
        al secondo periodo, le parole: «50 milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «70 milioni»; 
        il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Al  relativo
onere si provvede, quanto a 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto  residui,
sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, finanziati  con  quota  parte
dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di  CO₂,  di  cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13  marzo  2013,  n.  30,  di
competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a  20  milioni
di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del  presente
decreto»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze  straordinarie  e
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  alla  conseguente
riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto
di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e'  istituito  un
fondo con una dotazione di 20 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Le
risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per  ristorare
le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle  perdite
di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281
del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  le  risorse
del  fondo  sono  ripartite  tra  i  comuni  interessati.   All'onere
derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di  euro  per  l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»; 
      al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «della domanda  di
mobilita'» e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. Al fine di  ridurre  le  emissioni  climalteranti  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020,  destinata
alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei  comuni
della gronda della laguna di Venezia che  abbiano  compiuto  diciotto
anni di eta'. Il contributo di cui  al  presente  comma  puo'  essere
concesso nel limite delle risorse autorizzate  dal  primo  periodo  e
fino a esaurimento delle stesse ed e' pari  al  60  per  cento  della
spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020  al  31  dicembre  2020,  per  la
sostituzione di motori entro o fuoribordo  a  due  tempi  con  motori
entro o fuoribordo elettrici e non puo' superare  l'importo  di  euro
500. 
        4-ter. Il contributo  di  cui  al  comma  4-bis  puo'  essere
richiesto  per  una  sola  volta.  Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' e i termini
per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai  fini  del
rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis. 
        4-quater. All'onere derivante  dal  comma  4-bis,  pari  a  1
milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    Al capo VII del titolo VIII, dopo l'articolo 229 e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 229-bis (Disposizioni per lo smaltimento dei  dispositivi
di protezione individuale). - 1.  Per  fare  fronte  all'aumento  dei
rifiuti  derivanti  dall'utilizzo  diffuso  di  mascherine  e  guanti
monouso da parte della collettivita', ai sensi dell'articolo  15  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o  piu'  linee  guida  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale per  quanto  di  competenza,  sono
individuate misure da applicare  durante  il  periodo  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre  2020,
volte a definire: 
        a)  specifiche  modalita'  di  raccolta  dei  dispositivi  di
protezione  individuale  usati  presso  gli  esercizi  della   grande
distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le  grandi  utenze  del
settore terziario; 
        b)  specifiche  modalita'  di  raccolta  dei  dispositivi  di
protezione individuale utilizzati dagli operatori  per  le  attivita'
economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i
propri impianti. 
      2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, un fondo  per  l'attuazione  di  un  programma
sperimentale  per  la  prevenzione,  il  riuso  e  il   riciclo   dei
dispositivi di protezione individuale, con una  dotazione  pari  a  1
milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli  obiettivi
di cui al comma 1 nonche' la prevenzione, il riuso e il  riciclo  dei
dispositivi  di   protezione   individuale   utilizzati   a   seguito
dell'emergenza  determinata  dalla  diffusione   del   COVID-19.   Il
programma  di  cui  al  presente  comma  e',  altresi',   finalizzato
all'adozione di protocolli e  di  campagne  di  informazione  per  la
disinfezione dei dispositivi di protezione  individuale  al  fine  di
prolungarne la durata, alla  progettazione  di  sistemi  dedicati  di
raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi  al  fine  del
recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della  sicurezza
degli  utenti  e  degli  operatori.  Il  programma  puo',   altresi',
includere lo svolgimento di test e prove finalizzati a dimostrare  il
mantenimento   delle    caratteristiche    dei    prodotti    monouso
ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori. 
      3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, da  adottare  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero della  salute,  sono
stabilite le modalita' per il riparto del fondo di cui al comma 2. 
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      5. All'articolo 15 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        "4-bis. Al fine di favorire la  sostenibilita'  ambientale  e
ridurre l'inquinamento causato dalla  diffusione  di  dispositivi  di
protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministro della  salute,  definisce  con  proprio  decreto  i  criteri
ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, relativi  alle  mascherine  filtranti  e,  ove
possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai  dispositivi
medici, allo scopo  di  promuovere,  conformemente  ai  parametri  di
sicurezza dei lavoratori e di  tutela  della  salute  definiti  dalle
disposizioni   normative   vigenti,   una   filiera    di    prodotti
riutilizzabili piu' volte e confezionati, per quanto  possibile,  con
materiali idonei al riciclo o biodegradabili". 
      6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare sottopone alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  una
relazione sui  risultati  dell'attivita'  svolta  in  base  al  Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei  consumi  nel  settore
della pubblica amministrazione di cui  all'articolo  1,  comma  1126,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in  termini  di  impatto  sulla
sostenibilita' ambientale e sulle procedure di  acquisto  di  beni  e
servizi  delle  amministrazioni  pubbliche,  svolte  sulla  base  dei
criteri previsti dal medesimo comma 1126,  nonche'  una  proposta  di
sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza  di  applicare
criteri di sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto. 
      7. In caso di abbandono  di  mascherine  e  guanti  monouso  si
applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  di  cui  all'articolo
255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
      8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto». 
    All'articolo 230: 
      ai commi 1, secondo periodo, e  2,  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono inserite le seguenti:  «,  4ª
serie speciale,»; 
      al comma 2, il terzo periodo e' soppresso; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
a  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 265. 
        2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, di favorire la piena ripresa  dell'attivita'  didattica  in
presenza e di assicurare la continuita' occupazionale e  retributiva,
con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n.  98,  che  siano  stati  assunti  in  ruolo  a  tempo
parziale, e' stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021,  un
contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020,  a
completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarita'. 
        2-quater. All'onere derivante dal comma  2-ter  del  presente
articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno  2020,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Incremento del numero
dei posti relativi a concorsi gia' indetti». 
    Dopo l'articolo 230 e' inserito il seguente: 
      «Art. 230-bis  (Disposizioni  finalizzate  al  reclutamento  di
assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e  del
primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti  tecnici  e  di
bonus ai dirigenti  sco-lastici).  -  1.  Limitatamente  ai  mesi  da
settembre a dicembre 2020, al fine  di  assicurare  la  funzionalita'
della strumentazione informatica anche  nelle  scuole  dell'infanzia,
nelle scuole primarie e  nelle  scuole  secondarie  di  primo  grado,
nonche' per il supporto all'utilizzo delle  piattaforme  multimediali
per la didattica,  le  istituzioni  scolastiche  sono  autorizzate  a
sottoscrivere contratti fino  al  31  dicembre  2020  con  assistenti
tecnici, nel limite complessivo di  1.000  unita'.  Con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il  contingente  di  cui  al  primo  periodo  e'  ripartito  tra   le
istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli  studenti  di
ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 9,3 milioni di euro per l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265. 
      2.  Nelle  more  dello  svolgimento   del   concorso   di   cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159,
il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a prorogare i contratti a
tempo determinato di cui al comma 4 del citato  articolo  2  con  una
durata  massima  fino  al  31  dicembre  2021.  Conseguentemente   le
assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del  decreto-legge
n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  159
del 2019, avvengono  con  decorrenza  successiva  alla  scadenza  dei
predetti  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato.  Agli   oneri
derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro  per  l'anno
2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo
2, comma 3, del  decreto-legge  n.  126  del  2019,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019. 
      3. Al fine di evitare la ripetizione di somme gia'  erogate  in
favore dei dirigenti scolastici negli  anni  scolastici  2017/2018  e
2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo con la dotazione  di  13,1  milioni  di  euro  per
l'anno  2020,  da  destinare  alla  copertura  delle  maggiori  spese
sostenute   per   i   predetti   anni   scolastici   in   conseguenza
dell'ultrattivita' riconosciuta  ai  contratti  collettivi  regionali
relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere
ri-conosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla  predetta
ultrattivita'. Il fondo di cui al  primo  periodo  e'  ripartito  con
decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative  dell'area  dirigenziale  "Istruzione  e
ricerca". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265». 
    All'articolo 231: 
      al comma  1,  le  parole:  «nel  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2020»; 
      al comma 2, lettera f), le parole: «e la loro  dotazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «e delle loro dotazioni»; 
      al comma 3, la parola:  «RUP»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«responsabile unico del procedimento» e le parole: «delle tempistiche
stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini stabiliti»; 
      al comma 5, terzo periodo, dopo le parole:  «affidamento  degli
stessi e» e' inserita la seguente: «che»; 
      al comma  7,  le  parole:  «nel  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2020»; 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Per le finalita' di cui al  comma  6  sono  stanziati
ulteriori 2 milioni di  euro  per  l'anno  2020  da  trasferire  alla
regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di  Trento  e
di Bolzano per il riparto in  favore  delle  istituzioni  scolastiche
situate nei territori di competenza»; 
      al  comma  11,  la  parola:  «template»  e'  sostituita   dalle
seguenti: «modelli informatici»; 
      al comma 12, le parole: «dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni
di euro» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi  1,  7  e  7-bis,
pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020». 
    Dopo l'articolo 231 e' inserito il seguente: 
      «Art. 231-bis (Misure per la ripresa  dell'attivita'  didattica
in presenza). - 1. Al fine di consentire  l'avvio  e  lo  svolgimento
dell'anno  scolastico  2020/2021  nel  rispetto   delle   misure   di
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza
del  Ministro  dell'istruzione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche  in  deroga  alle
disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i  dirigenti  degli
uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma
2, a: 
        a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure
di cui all'alinea ove non sia possibile  procedere  diversamente,  al
numero minimo e massimo di alunni per classe  previsto,  per  ciascun
ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; 
        b)  attivare  ulteriori  incarichi  temporanei  di  personale
docente  e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA)  a   tempo
determinato dalla data di inizio  delle  lezioni  o  dalla  presa  di
servizio fino al  termine  delle  lezioni,  non  disponibili  per  le
assegnazioni e le utilizzazioni di  durata  temporanea.  In  caso  di
sospensione dell'attivita'  in  presenza,  i  relativi  contratti  di
lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad  alcun
indennizzo; 
        c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione
degli scrutini entro il termine delle lezioni. 
      2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1  del  presente
articolo si  provvede  a  valere  sulle  risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 235, da ripartire tra gli  uffici  scolastici  regionali
con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L' adozione delle predette  misure  e'
subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso. 
      3. Il Ministero  dell'istruzione,  entro  il  31  maggio  2021,
provvede al monitoraggio delle  spese  di  cui  al  comma  2  per  il
personale docente  e  ATA,  comunicando  le  relative  risultanze  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  mese  successivo.  Le
eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato
e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica». 
    All'articolo 232: 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis.  Per  l'anno  2020   e'   assegnato   un   contributo
straordinario di 5 milioni  di  euro  alla  citta'  metropolitana  di
Milano per l'ampliamento e  l'adeguamento  strutturale  dell'istituto
superiore "Salvatore Quasimodo" in Magenta,  al  fine  di  ridurre  i
rischi connessi alla diffusione del COVID-19.  Agli  oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»; 
      al comma 6, al primo periodo, le parole:  «e  non  oltre»  sono
soppresse e, al secondo periodo, le parole: «a tutti gli  atti»  sono
sostituite dalle seguenti: «tutti gli atti». 
    All'articolo 233: 
      al comma 2, al primo periodo, le parole:  «Piano  nazionale  di
azione nazionale pluriennale» sono sostituite dalle seguenti:  «Piano
di azione nazionale pluriennale» e, al secondo  periodo,  la  parola:
«suddetto» e' soppressa; 
      al comma 3, al primo periodo,  le  parole:  «65  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «165 milioni» e, al  secondo  periodo,  le
parole: «di eta'» sono soppresse; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Alle scuole  primarie  e  secondarie  paritarie,  facenti
parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della
legge 10 marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo  complessivo  di
120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in
relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o  delle
compartecipazioni  comunque  denominate,  da  parte   dei   fruitori,
determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle
misure adottate per  contrastare  la  diffusione  del  COVID-19.  Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione  il  predetto  contributo  e'
ripartito tra gli  uffici  scolastici  regionali  in  proporzione  al
numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche  paritarie
di  cui  al  precedente  periodo.  Gli  uffici  scolastici  regionali
provvedono  al  successivo  riparto  in  favore   delle   istituzioni
scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al  numero
di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi
educativi autorizzati»; 
      al comma 5, le parole: «150 milioni di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2020»; 
      alla rubrica, le parole: «fino ai sedici anni» sono soppresse. 
    All'articolo 235: 
      al comma 1, le parole:  «400  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «377,6 milioni». 
    All'articolo 236: 
      al comma 3, al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  comma  1,  lettera  a),»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,» e, al terzo  e  al  quarto
periodo, la parola: «AFAM» e' sostituita  dalle  seguenti:  «di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. I titoli  ottenuti  al  termine  dei  corsi  biennali
sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione  in
musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della
legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  e  autorizzati  dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca, sono equipollenti,  anche  ai  fini
concorsuali, ai diplomi  accademici  di  secondo  livello  rilasciati
dalle  istituzioni  di  alta   formazione   artistica,   musicale   e
coreutica». 
    All'articolo 237: 
      al comma 1, secondo periodo, le parole: «decreto legislativo  6
novembre 2007, n.  206»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206». 
    All'articolo 238: 
      al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse di cui
al presente comma» sono inserite le seguenti: «, nella misura  di  45
milioni di euro annui,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«I restanti 5  milioni  di  euro  sono  destinati,  per  le  medesime
finalita' di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi  nel
precedente periodo,  fatta  eccezione  per  l'Istituto  superiore  di
sanita' e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  destinatari  di  specifiche
disposizioni  del  presente  decreto.  I  criteri  di  riparto   sono
stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti»; 
      al comma 4, le parole: «dalla entrata in vigore delle  presenti
disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto»; 
      al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 5  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a),»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537,»; 
      al comma 6, dopo le parole: «di alta formazione» e' inserita la
seguente: «artistica,»; 
      al comma 8, le parole: «di cui all'articolo 5  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera  a)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537»; 
      al comma 9, le parole: «per  l'anno  2021  a»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2021,  a  euro»,  dopo  le  parole:  «per
l'anno 2022 e a» e' inserita la seguente: «euro» e  le  parole:  «dal
2023» sono so-stituite dalle seguenti: «dall'anno 2023»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Piano  straordinario
di investimenti nell'attivita' di ricerca». 
    Al capo IX del titolo VIII, dopo l'articolo 238  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 238-bis (Misure urgenti per la realizzazione di specifici
percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale). - 1. Al fine
di  sviluppare  percorsi  formativi  che  favoriscono  l'integrazione
interdisciplinare  fra  mondo  accademico  nazionale  e  ricerca  nel
settore della difesa nonche' di integrare il sistema della formazione
universitaria, post universitaria e  della  ricerca  a  sostegno  del
rilancio e di  un  piu'  armonico  sviluppo  dei  settori  produttivi
strategici dell'industria nazionale, il  Centro  alti  studi  per  la
difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola
superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione
e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza. 
      2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai  sensi
del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013,  n.  45,  anche  in
deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo
periodo, del predetto regolamento relativamente al numero  minimo  di
docenti per la formazione del collegio del  dottorato,  puo'  emanare
bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e  della
sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la  durata  di
tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime,  di
un numero di frequentatori non superiore a trentadue unita'. 
      3. L'offerta formativa della  Scuola  di  cui  al  comma  1  e'
attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato
ordinatore, composto da  due  membri  designati  dal  Ministro  della
difesa e da  tre  esperti  di  elevata  professionalita'  scelti  dal
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca.  Lo  stesso   comitato
ordinatore  cura  l'attuazione  del  piano,  ne  coordina  tutte   le
conseguenti attivita' e formula le proposte  e  i  pareri  prescritti
dalla normativa vigente in materia di didattica,  ricerca  e  servizi
agli studenti. 
      4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3  non
spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti
comunque denominati. 
      5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo
restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati
da  parte  dell'Agenzia  nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della  ricerca,  la  riconfigurazione  puo'  assumere
carattere di stabilita', mediante  il  riconoscimento  dell'autonomia
statutaria e  regolamentare  da  attuare  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il  Ministro  della
difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione,  anche  per
quanto  concerne  l'approvazione  dello  statuto  e  dei  regolamenti
interni. 
      6. Per le esigenze di cui al  presente  articolo  la  dotazione
organica del personale civile del Ministero della difesa di cui  alla
tabella 1 allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  87
del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma  5,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di quattro  unita'
di personale,  di  cui  due  professori  ordinari  e  due  professori
associati, da  assumere  entro  i  limiti  delle  ordinarie  facolta'
assunzionali e nell'ambito del Piano  triennale  dei  fabbisogni  del
personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
      7.  Le  spese  per  il  funzionamento  e   per   le   attivita'
istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per  il
personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per   l'ordinaria
manutenzione delle  strutture  e  per  la  ricerca  scientifica,  non
gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle universita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e restano a carico del bilancio ordinario  del  Ministero  della
difesa. 
      8. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2,  e'  autorizzata  la
spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di  euro  694.112  per  l'anno
2022, di euro 801.059 per l'anno 2023  e  di  euro  908.007  annui  a
decorrere dall'anno 2024. Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza  dello  strumento
militare  previsto  dall'articolo  616  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66». 
    All'articolo 240: 
      al  comma  2,  secondo  periodo,  dopo  le   parole:   «livello
dirigenziale» e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «:». 
    All'articolo 241: 
      al comma 1: 
        al primo periodo,  le  parole:  «Fondo  Sviluppo  e  coesione
rinvenienti» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e
la coesione rivenienti» e le  parole:  «pandemia  da  COV1D-19»  sono
sostituite dalle seguenti: «pandemia di COVID-19»; 
        dopo  il  primo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   «La
riprogrammazione e' definita nel rispetto del vincolo di destinazione
territoriale di ripartizione delle risorse,  pari  all'80  per  cento
nelle aree  del  Mezzogiorno  e  al  20  per  cento  nelle  aree  del
Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre
2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale»; 
        al secondo periodo, le parole: «nelle more di sottoposizione»
sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione»; 
        al terzo periodo, le parole: «Comitato per la  Programmazione
Economica»    sono    sostituite    dalle     seguenti:     «Comitato
interministeriale per la programmazione economica e alle  Commissioni
parlamentari competenti». 
    All'articolo 242: 
      al comma  1,  le  parole:  «1  luglio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° luglio», le parole: «e la mitigazione» sono  sostituite
dalle seguenti: «e alla  mitigazione»  e  le  parole:  «dall'epidemia
COVID-19»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dall'epidemia   di
COVID-19»; 
      al comma 3, le parole: «Fondo  di  Rotazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fondo di rotazione di cui»; 
      al comma 4: 
        al  primo  periodo,  le  parole:  «con  modificazione»   sono
sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»; 
        al secondo periodo, la parola:  «rinvenienti»  e'  sostituita
dalla  seguente:  «rivenienti»  e   le   parole:   «nelle   more   di
sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre  il»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «nelle   more   della   sottoposizione
all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, entro il»; 
        al terzo periodo, le parole: «Di tali riprogrammazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «Di tali riprogrammazioni»  e  le  parole:
«al Comitato per la Programmazione Economica» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «al  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica»; 
        al quarto periodo, la  parola:  «rinvenienti»  e'  sostituita
dalla seguente: «rivenienti». 
    All'articolo 243: 
      al comma 1: 
        all'alinea,  le  parole:  «e'  aggiunto  il  seguente»   sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; 
        dopo il capoverso 65-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
          «65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e  2023,  al
fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni  residenti
nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente  comma  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo
per lo sviluppo e la  coesione  -  programmazione  2014-2020  di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147.  Con
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per il Sud e  la  coesione  territoriale,  sono
individuati gli  enti  beneficiari,  in  base  ai  seguenti  criteri:
spopolamento, deprivazione  sociale,  indicatori  del  reddito  delle
persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il  medesimo
decreto il Fondo e'  ripartito  tra  i  comuni  svantaggiati  e  sono
stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione al
fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di  immobili
appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso
gratuito a persone fisiche o  giuridiche,  con  bando  pubblico,  per
l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali  per
un periodo di cinque anni dalla data risultante  dalla  dichiarazione
di inizio attivita'; b) concessione di contributi per  l'avvio  delle
attivita' commerciali, artigianali  e  agricole;  c)  concessione  di
contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria  residenza
e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso
per le spese  di  acquisto  e  di  ristrutturazione  di  immobili  da
destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalita'
di cui al presente comma,  i  comuni  svantaggiati,  individuati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  secondo
periodo  del  presente  comma,   sono   altresi'   autorizzati   alla
concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al
loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad
abitazione principale, nonche' alla concessione in  uso  gratuito  di
locali appartenenti al patrimonio pubblico,  al  fine  di  esercitare
forme di lavoro  agile,  con  oneri  di  manutenzione  a  carico  dei
concessionari. 
        65-septies. In coerenza con la  strategia  nazionale  per  lo
sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e  la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,  comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni  di
euro per ciascuno degli anni  2021,  2022  e  2023  e'  destinato  al
finanziamento, in via sperimentale,  da  parte  dei  comuni  presenti
nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio  per
dottorati denominati, ai soli fini  del  presente  comma,  "dottorati
comunali". I dottorati comunali sono  finalizzati  alla  definizione,
all'attuazione, allo studio e al  monitoraggio  di  strategie  locali
volte  allo  sviluppo  sostenibile  in  coerenza  con  l'Agenda  2030
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  e  in  particolare  alla
transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto  delle
diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attivita'
economiche e  al  potenziamento  delle  capacita'  amministrative.  I
dottorati comunali sono  soggetti  all'accreditamento  da  parte  del
Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo  4,
comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  il
Sud e la coesione  territoriale,  stabilisce,  con  proprio  decreto,
criteri e modalita' per la stipula delle convenzioni tra i  comuni  e
le universita' per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma,
nonche'  i  contenuti  scientifici  e  disciplinari   dei   dottorati
comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma  sono
ripartite  con  decreto  del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito
bando». 
    All'articolo 244: 
      al  comma  1,  dopo  la  parola:  «Sicilia»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli
eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e  del  18
gennaio 2017» e le parole: «dell'della legge» sono  sostituite  dalle
seguenti: «della legge»; 
      al comma 2, le parole:  «Aiuti  ai  progetti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Aiuti a progetti»; 
      al comma 3, le parole: «48,5  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «106,4 milioni» e le parole: «Fondo  sviluppo  e  coesione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fondo  per  lo  sviluppo  e   la
coesione,»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per
le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle
regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017». 
    Dopo l'articolo 245 e' inserito il seguente: 
      «Art. 245-bis (Modifiche all'articolo 1  del  decreto-legge  20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017,  n.  123).  -  1.  Al  fine  di  sostenere  il  rilancio
produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione  di  nuove
start-up  nelle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso  la  misura  denominata
"Resto al Sud", all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino ad un  massimo
di 50.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad  un  massimo
di 60.000 euro"; 
        b) al comma 8, lettera a), le parole:  "35  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "50 per cento"; 
        c) al comma 8, lettera b), le parole:  "65  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "50 per cento"». 
    All'articolo 246: 
      al comma 1, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Sardegna  e
Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonche' nelle Regioni  Lombardia
e Veneto» e, al secondo periodo, le  parole:  «educativa  e  a»  sono
sostituite dalle seguenti: «educativa, e a euro»; 
      la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Sostegno  al  Terzo
settore nelle regioni del Mezzogiorno e  nelle  regioni  maggiormente
colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
    La rubrica del capo XII  del  titolo  VIII  e'  sostituita  dalla
seguente: «Accelerazione dei concorsi». 
    All'articolo 247: 
      al comma 8, la parola: «ordinamenti» e' soppressa. 
    All'articolo 248: 
      al comma 3, primo periodo, le parole: «alla data  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto». 
    Alla rubrica della sezione II del capo XII del  titolo  VIII,  le
parole: «per la velocizzazione» sono sostituite dalle seguenti:  «per
l'accelerazione». 
    All'articolo 250: 
      al comma 3, le parole: «di cui al decreto del presidente»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del  Presidente»  e  le
parole: «decreto del Presidente del Presidente della Repubblica» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»; 
      al comma 4,  secondo  periodo,  le  parole:  «1  gennaio»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio». 
    All'articolo 251: 
      al comma 1, le parole: «sono aggiunti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono aggiunte»; 
      al comma 2, dopo le parole: «avviati ai sensi dell'articolo  1»
sono inserite le seguenti: «, commi da 355 a 359,». 
    All'articolo 252: 
      al comma 2: 
        alla lettera a), dopo le  parole:  «funzionario  giudiziario,
senza demerito» sono aggiunte le  seguenti:  «,  per  l'accesso  alla
selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a)»; 
        dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
          «a-bis)  aver  svolto   almeno   tre   anni   di   servizio
nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso  alla
selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b)»; 
        dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
          «g-bis) aver svolto attivita' lavorativa per almeno  cinque
anni presso una pubblica amministrazione in una posizione  funzionale
per l'accesso alla quale e' richiesto  il  possesso  del  diploma  di
laurea»; 
      al comma 3: 
        all'alinea, le parole: «adottato  con  decreto  del  Ministro
della  giustizia  di  concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «emanato   dal
Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
        alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1, lettere da a)
ad f),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»; 
        dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
          «c-bis) il numero dei  candidati  ammessi  a  sostenere  la
prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi  a
concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base  dei  punteggi
attribuiti in  sede  di  valutazione  dei  titoli  e  considerate  le
eventuali posizioni ex aequo»; 
      al comma 6, alinea, le parole: «ai fini di  attribuzione»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'attribuzione»; 
      al comma 7: 
        all'alinea, le parole: «adottato  con  decreto  del  Ministro
della  giustizia  di  concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «emanato   dal
Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
        dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
          «c-bis) il numero dei  candidati  ammessi  a  sostenere  la
prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi  a
concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base  dei  punteggi
attribuiti in  sede  di  valutazione  dei  titoli  e  considerate  le
eventuali posizioni ex aequo»; 
      al comma 8,  le  parole:  «a  bandire»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a indire procedure di reclutamento». 
    All'articolo 258: 
      al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:   «della   presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; 
      al comma  3,  le  parole:  «nel  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2020». 
    All'articolo 259: 
      al comma 1, le parole: «Corpo nazionale di  vigili  del  fuoco»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco» e le parole: «Consiglio di  ministri»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Consiglio dei ministri»; 
      al comma 2, lettera b, capoverso, le  parole:  «Restano  ferme»
sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Restano ferme»; 
      al comma 3, le parole: «sui siti istituzionali» sono sostituite
dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali». 
    Dopo l'articolo 259 e' inserito il seguente: 
      «Art. 259-bis (Misure in materia di assunzione e di  formazione
di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria). - 1.  Al  fine
di incrementare l'efficienza degli istituti  penitenziari,  anche  in
conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria  da
COVID-19,  per  la  copertura  dei  posti  non  riservati  ai   sensi
dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  allo
scopo di semplificare e di  velocizzare  le  medesime  procedure,  e'
autorizzata, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alla
riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d),
previste per  l'anno  2020  previa  individuazione  delle  cessazioni
intervenute entro la data del 31  dicembre  2019  e  nei  limiti  del
relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi  dell'articolo  66,
commi  9-bis  e  10,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
l'assunzione  di  650   allievi   agenti   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria, di cui 488 uomini e 162  donne,  in  via  prioritaria,
mediante scorrimento della  graduatoria  degli  idonei  del  concorso
pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del  Corpo  di
polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento
direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la  parte  residua,
mediante  scorrimento  della  graduatoria  della  prova  scritta  del
medesimo concorso. Per  il  predetto  scorrimento  della  graduatoria
della prova scritta,  l'amministrazione  penitenziaria  procede  alle
assunzioni previa convocazione per  gli  accertamenti  psicofisici  e
attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri
stabiliti con decreto del Direttore generale del  personale  e  delle
risorse  del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   del
Ministero della giustizia, che tiene conto  del  numero  residuo  dei
posti rispetto allo scorrimento  della  graduatoria  degli  idonei  e
dell'ordine  decrescente  del  voto  conseguito,  ferme  restando  le
riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.