(Allegato) (parte 3)
      2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,  per  il  personale  assunto  ai
sensi del comma 1 del presente articolo, nonche' quello destinato  ai
vincitori del concorso pubblico a complessivi 754  posti,  elevati  a
938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile  e
femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11  febbraio  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18  del  5
marzo 2019, ha la durata di sei mesi. 
      3. All'attuazione delle disposizioni del presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». 
    All'articolo 260: 
      al comma 1, le parole «Corpo nazionale di vigili  del  fuoco  »
sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco
»  e  le  parole:  «Consiglio  di  ministri»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Consiglio dei ministri». 
    Dopo l'articolo 260 e' inserito il seguente: 
      «Art. 260-bis (Assunzione di allievi agenti  della  Polizia  di
Stato) - 1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al
possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le  procedure
per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo  703,
comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione
degli allievi  agenti  della  Polizia  di  Stato,  nei  limiti  delle
facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti  di  cui  al
citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento  della
graduatoria della prova scritta di esame del  concorso  pubblico  per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª
serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. 
      2. L'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  procede  alle
assunzioni di cui al comma 1 del presente  articolo  a  valere  sulle
facolta' assunzionali previste per l'anno 2020, entro un  massimo  di
1.650 unita', e per l'anno 2021, entro  un  massimo  di  550  unita',
quale  quota  parte  delle  relative  facolta'  assunzionali,  previa
individuazione delle  cessazioni  intervenute  rispettivamente  negli
anni 2019 e  2020  e  nei  limiti  dei  relativi  risparmi  di  spesa
determinati  ai  sensi  dell'articolo  66,  commi  9-bis  e  10,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede  ai  sensi  del  primo
periodo del presente comma limitatamente ai soggetti: 
        a) risultati idonei alla relativa  prova  scritta  d'esame  e
secondo l'ordine decrescente del voto  in  essa  conseguito,  purche'
abbiano ottenuto alla predetta prova scritta  una  votazione  pari  o
superiore a quella minima conseguita dai soggetti  destinatari  della
disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis,  del  decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla  legge
11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve  e  le  preferenze
applicabili secondo la normativa  vigente  alla  data  dell'indizione
della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo; 
        b) che siano stati ammessi con riserva alla  fase  successiva
della  procedura  concorsuale  di  cui  al  comma  1  in   forza   di
provvedimenti  del  giudice  amministrativo,   ovvero   che   abbiano
tempestivamente impugnato gli atti  di  non  ammissione  con  ricorso
giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello  Stato
tempestivamente  e  ritualmente  proposti,  e  che  i  giudizi  siano
pendenti; 
        c)  che  risultino  idonei   all'esito   degli   accertamenti
dell'efficienza fisica, psicofisici  e  attitudinali  previsti  dalla
disciplina vigente, ove non gia' espletati. 
      3. Resta fermo che l'Amministrazione della  pubblica  sicurezza
procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei  soggetti
inclusi nell'elenco allegato al decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza  13  agosto  2019,  degli
aspiranti in possesso dei requisiti della procedura  assunzionale  di
cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,
n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al  comma  2,
primo periodo, del presente articolo. 
      4. La posizione in ruolo  dei  soggetti  da  assumere,  secondo
l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta  d'esame,
ai sensi dei commi 2 e 3, e' determinata in base ai punteggi ottenuti
in quest'ultima e all'esito  del  corso  di  formazione,  secondo  la
normativa vigente. 
      5.  Gli  interessati  sono  avviati  a  uno  o  piu'  corsi  di
formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della
Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335,  secondo  le   disponibilita'
organizzative   e   logistiche   degli   istituti    di    istruzione
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
      6. In  conseguenza  dell'applicazione  delle  disposizioni  del
presente articolo, puo' essere rideterminato il numero dei  posti  di
allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª
serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020,  e  con  decreto  del  Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  38
del 15 maggio 2020. 
      7. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo
provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
    All'articolo 261: 
      al comma  1,  primo  periodo,  la  parola:  «provvedimento»  e'
sostituita dalla seguente: «decreto». 
    All'articolo 262: 
      al comma 1, lettera b), le parole: «inerenti la contabilita'  e
il  bilancio»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «inerenti   alla
contabilita' e al bilancio» e le parole: «e la sperimentazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «e della sperimentazione»; 
      al comma 2, dopo le parole: «I bandi di selezione» e' soppresso
il seguente segno d'interpunzione «,». 
    All'articolo 263: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  Al  fine  di  assicurare  la   continuita'   dell'azione
amministrativa  e  la  celere  conclusione   dei   procedimenti,   le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita'  di  tutti
gli uffici pubblici alle  esigenze  dei  cittadini  e  delle  imprese
connesse  al  graduale   riavvio   delle   attivita'   produttive   e
commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre  2020,  in  deroga  alle
misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e  comma  3,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro  dei  propri
dipendenti e l'erogazione dei  servizi  attraverso  la  flessibilita'
dell'orario di  lavoro,  rivedendone  l'articolazione  giornaliera  e
settimanale, introducendo modalita'  di  interlocuzione  programmata,
anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza  con  l'utenza,
applicando il lavoro agile, con le  misure  semplificate  di  cui  al
comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50  per  cento  del
personale impiegato nelle attivita' che possono essere svolte in tale
modalita'.  In   considerazione   dell'evolversi   della   situazione
epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per  la  pubblica
amministrazione possono essere stabilite  modalita'  organizzative  e
fissati criteri e principi in materia  di  flessibilita'  del  lavoro
pubblico e di lavoro agile,  anche  prevedendo  il  conseguimento  di
precisi obiettivi  quantitativi  e  qualitativi.  Alla  data  del  15
settembre 2020, l'articolo  87,  comma  1,  lettera  a),  del  citato
decreto-legge n. 18 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto  2015,  n.  124,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1, le parole da: "e, anche  al  fine"  fino  a:
"forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ".  Entro  il  31
gennaio di  ciascun  anno,  le  amministrazioni  pubbliche  redigono,
sentite le  organizzazioni  sindacali,  il  Piano  organizzativo  del
lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui  all'articolo
10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
150. Il POLA  individua  le  modalita'  attuative  del  lavoro  agile
prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte  in  modalita'
agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti  possa  avvalersene,
garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni  ai  fini  del
riconoscimento di professionalita' e della progressione di  carriera,
e  definisce,  altresi',  le  misure   organizzative,   i   requisiti
tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche  dirigenziale,
e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei  risultati
conseguiti,  anche  in  termini  di  miglioramento  dell'efficacia  e
dell'efficienza dell'azione  amministrativa,  della  digitalizzazione
dei processi, nonche'  della  qualita'  dei  servizi  erogati,  anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle  loro  forme
associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si
applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.  Il
raggiungimento delle predette percentuali e'  realizzato  nell'ambito
delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente.  Le   economie
derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di
ciascuna amministra-zione pubblica"; 
          b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
          "3.   Con   decreto   del   Ministro   per   la    pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  possono  essere
definiti, anche  tenendo  conto  degli  esiti  del  monitoraggio  del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori
e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2  del  presente
articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto  applicabile
alle   pubbliche    amministrazioni,    nonche'    regole    inerenti
all'organizzazione del lavoro  finalizzate  a  promuovere  il  lavoro
agile  e  la  conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro  dei
dipendenti. 
          3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito  l'Osservatorio
nazionale del  lavoro  agile  nelle  amministrazioni  pubbliche.  Con
decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, sono definiti  la  composizione,  le  competenze  e  il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e  al  funzionamento
dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  La  partecipazione
all'Osservatorio  non  comporta  la  corresponsione  di   emolumenti,
compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati". 
        4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo  25
gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Il
Dipartimento   della   funzione   pubblica   e'    socio    fondatore
dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76  per
cento; il  diritto  di  voto  di  ciascun  associato  e'  commisurato
all'entita' della quota versata"». 
    Dopo il capo XII del titolo VIII e' inserito il seguente: 
 
                            «CAPO XII-bis 
 
DISPOSIZIONI IN  MATERIA  DI  SERVIZI  DI  CONNETTIVITA'  E  DI  RETI
                 TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE 
 
      Art. 263-bis (Modifica all'articolo 27 del codice del  consumo,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di
poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato)  -  1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo,  di  cui  al
decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  e'  inserito  il
seguente: 
        "3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12  dicembre
2017, puo' ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di  servizi
di connettivita'  alle  reti  internet,  ai  gestori  di  altre  reti
telematiche o di telecomunicazione  nonche'  agli  operatori  che  in
relazione   ad   esse   forniscono   servizi    telematici    o    di
telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita' destinate ai
consumatori italiani e diffuse attraverso le reti  telematiche  o  di
tele-comunicazione  che  integrano  gli  estremi   di   una   pratica
commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai
sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di  inibire  l'utilizzazione
delle reti delle  quali  sono  gestori  o  in  relazione  alle  quali
forniscono servizi, al fine di evitare la pro-trazione  di  attivita'
pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del
presente  codice.  In  caso  di  inottemperanza,  senza  giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorita' garante della concorrenza  e
del  mercato  ai  sensi  del  primo  periodo  del   presente   comma,
l'Autorita' stessa puo' applicare una sanzione amministrativa fino  a
5.000.000 di euro". 
      2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
    All'articolo 264: 
      al  comma  2,  lettera  a),   numero   1),   le   parole:   «Le
amministrazioni»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «1.    Le
amministrazioni». 
    All'articolo 265: 
      al comma 1, terzo periodo, le  parole:  «al  presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»; 
      al comma 3, dopo le parole: « 2.625 milioni» sono  inserite  le
seguenti: «di euro», le parole:  «dal  2025»  sono  sostituite  dalle
seguenti: « nel 2025», dopo le parole: «5.619 milioni» sono  inserite
le seguenti: «di euro»  e  le  parole:  «  1.413  l'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «1,413 milioni di euro per l'anno 2021»; 
      al comma 4, le parole: «dal 2023 al 2031» sono sostituite dalle
seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031»; 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 475,3 milioni di  euro  per
l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022»; 
      al comma 7: 
        all'alinea, dopo la parola: «85, » e' inserita la seguente: «
89-bis, », dopo la parola: «211, » e' inserita la seguente: «213-bis,
» e dopo la parola: « 230, » sono  inserite  le  seguenti:  «230-bis,
commi 1 e 3, »; 
        alla lettera a), le parole: «quanto a 364,22 milioni di  euro
per l'anno 2020, a 1.019,80  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  a
1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53  milioni  di  euro
per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «  quanto  a  364,92
milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro  per  l'anno
2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni  di
euro per l'anno 2023» e le  parole:  «che  aumentano  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto  a  1.005,57  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a  1.445,17  milioni  di  euro  per  l'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021» e le  parole:  «mediante  e
corrispondente utilizzo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «mediante
corrispondente utilizzo»; 
        alla lettera b), la parola: «corrisponde» e' sostituita dalla
seguente: «corrispondente»  e  dopo  le  parole:  «comma  290,  »  e'
inserita la seguente: «della»; 
      il comma 8 e' sostituito dai seguenti: 
        «8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8  aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato
dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.   Limitatamente
all'esercizio finanziario 2020, alla  compensazione  degli  eventuali
maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle
previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo  del
presente  comma,  comprese  quelle  sottostanti   ad   autorizzazioni
legislative quantificate sulla  base  di  parametri  stabiliti  dalla
legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo  17
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  a  causa  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  i  Ministri   competenti,
mediante  riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  negli  stati   di
previsione del bilancio dello Stato,. nel  rispetto  dei  vincoli  di
spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo  21  della
citata legge n. 196 del 2009,  utilizzando  le  risorse  destinate  a
ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui
al primo periodo, risultino non  utilizzate,  fermo  restando  quanto
stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo,  del  presente
decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.  A
tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle  misure  di
cui al primo periodo  del  presente  comma  trasferite  su  conti  di
tesoreria sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.  Gli  schemi  dei
decreti di cui al secondo periodo  sono  trasmessi  alle  Camere  per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni
dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono  corredati
di apposita relazione che espone le cause che hanno  determinato  gli
scostamenti, anche ai fini della revisione  dei  dati  e  dei  metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative
misure. 
        8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, sono abrogati»; 
      il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
        «9.  Nel  caso  in  cui,  dopo  l'attuazione  del  comma   8,
residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre  2020,  le  stesse
sono versate  dai  soggetti  responsabili  delle  misure  di  cui  al
medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»; 
      al comma 11, dopo le parole: «connessa alla» sono  inserite  le
seguenti: «diffusione del»; 
      al comma 13: 
        alla lettera a), la parola: «soppressi» e'  sostituita  dalla
seguente: « abrogati»; 
        alla lettera b): 
          le parole: « - al secondo periodo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1) al secondo periodo»; 
          le parole: « - il quarto  periodo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2) il quarto periodo»; 
          le parole: « - al  sesto  periodo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3)  al  sesto  periodo»  e  la  parola:  «abrogate;  »  e'
sostituita dalla seguente: «soppresse.»; 
      al comma 14, dopo le parole: « dall'Elenco 1»  e'  inserita  la
seguente: «allegato». 
    Dopo l'articolo 265 e' inserito il seguente: 
      « Art. 265-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano alle regioni a statuto  speciale  e
alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». 
    All'allegato 1: 
      le  parole:  «Allegato  1»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«Allegato 1 - (Articolo 265, comma  1)  -  "Allegato  1»  e  dopo  la
tabella e' aggiunto il seguente segno: «"». 
    All'elenco 1: 
      le parole: «Elenco 1» sono sostituite dalle seguenti: «Elenco 1
- (Articolo 265, comma 14) - "Elenco 1 - (Articolo 1, comma  609)»  e
dopo la tabella e' aggiunto il seguente segno: «"». 
    All'allegato C sono premesse le seguenti parole: « Allegato  C  -
(Articolo 2, commi 5, 7 e 10) ». 
    All'allegato A sono premesse le seguenti parole: « Allegato  A  -
(Articolo 1, comma 11) ». 
    All'allegato B sono premesse le seguenti parole: « Allegato  B  -
(Articolo 1, comma 10)». 
    All'allegato D sono premesse le seguenti parole: « Allegato  D  -
(Articolo 2, comma 11)». 
    All'allegato 1 riferito all'articolo 120  del  decreto-legge,  le
parole: « Allegato 1 Articolo 120» sono sostituite dalle seguenti: .«
Allegato 2 - (Articolo 120, comma 1) ».