(Trattato di estradizione-art. 1)
         TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA 
                     E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA 
 
  La Repubblica Italiana, Stato  Membro  dell'Unione  Europea,  e  la
Repubblica di Colombia, di seguito denominate "le Parti'; 
  RICONOSCENDO il profondo interesse a combattere la  criminalita'  e
l'impunita' dei suoi responsabili; 
  DESIDERANDO rendere piu' efficace la cooperazione tra i  due  Stati
in materia di prevenzione e repressione del crimine; 
  DESIDERANDO, inoltre,  regolamentare  di  comune  accordo  le  loro
relazioni  in  materia  di  estradizione,  in  conformita'  a  quanto
disposto dalle rispettive Costituzioni  e  dai  principi  di  diritto
internazionale,  in  particolare   il   rispetto   della   sovranita'
nazionale, l'uguaglianza tra gli  Stati  e  la  non  ingerenza  negli
affari interni di ciascuna Parte; 
  COSCIENTI che il procedimento di  estradizione  ha  come  principio
fondamentale il rispetto dei Diritti Umani; 
 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO 1 
                        OBBLIGO DI ESTRADARE 
 
  Ciascuna Parte,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
Trattato e  su  richiesta  della  Parte  Richiedente,  si  impegna  a
estradare  all'altra  le  persone,  che  si'  trovano   nel   proprio
territorio  e  che  sono  ricercate  dalla  Parte  Richiedente,   nei
confronti delle quali e' stata  emessa  una  misura  privativa  della
liberta' personale  nell'ambito  di  un  procedimento  penale  o  una
sentenza di condanna definitiva.