TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA La Repubblica Italiana, Stato Membro dell'Unione Europea, e la Repubblica di Colombia, di seguito denominate "le Parti'; RICONOSCENDO il profondo interesse a combattere la criminalita' e l'impunita' dei suoi responsabili; DESIDERANDO rendere piu' efficace la cooperazione tra i due Stati in materia di prevenzione e repressione del crimine; DESIDERANDO, inoltre, regolamentare di comune accordo le loro relazioni in materia di estradizione, in conformita' a quanto disposto dalle rispettive Costituzioni e dai principi di diritto internazionale, in particolare il rispetto della sovranita' nazionale, l'uguaglianza tra gli Stati e la non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte; COSCIENTI che il procedimento di estradizione ha come principio fondamentale il rispetto dei Diritti Umani; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 OBBLIGO DI ESTRADARE Ciascuna Parte, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su richiesta della Parte Richiedente, si impegna a estradare all'altra le persone, che si' trovano nel proprio territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente, nei confronti delle quali e' stata emessa una misura privativa della liberta' personale nell'ambito di un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva.