(Trattato di estradizione-art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                              GARANZIE 
 
  La Parte  Richiesta  puo'  richiedere,  in  qualsiasi  momento  del
procedimento di estradizione, alla Parte Richiedente di garantire che
alla persona richiesta sia stato assicurato  o  sara'  assicurato  un
giusto processo e che la stessa non  sara'  sottoposta  a  sparizione
forzata, o a tortura, ne' a trattamenti o a pene crudeli,  inumani  o
degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la debita  assistenza
consolare alla persona consegnata in estradizione.