ARTICOLO 12 ARRESTO PROVVISORIO 1. La Parte Richiedente richiede per via diplomatica l'arresto provvisorio della persona richiesta. La domanda deve indicare che nei confronti della persona richiesta e' stata emessa un'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della liberta' personale o una sentenza di condanna definitiva, e deve indicare la data e i fatti che motivano la domanda, nonche' il momento e il luogo della commissione parziale o totale dei fatti, oltre ai dati che permettono l'identificazione della persona di cui e' richiesto l'arresto. 2. Dopo l'esecuzione dell'arresto, la Parte Richiedente deve formalizzare la domanda di estradizione nel termine di novanta (90) giorni, a decorrere dal giorno successivo all'arresto. Nel caso in cui non sia formalizzata la domanda nel termine indicato, la persona oggetto della richiesta sara' messa in liberta' e sara' ammessa una nuova domanda di arresto per lo stesso fatto solo se vengono rispettati tutti gli adempimenti previsti dal presente Accordo. 3. Inoltre, si potra' disporre l'arresto della persona richiesta anche se la presentazione della domanda di estradizione non sia accompagnata dalla richiesta di arresto. 4. La localizzazione della persona richiesta puo' essere fatta attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale - INTERPOL.