(Trattato di estradizione-art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                         ARRESTO PROVVISORIO 
 
  1. La Parte Richiedente  richiede  per  via  diplomatica  l'arresto
provvisorio della persona richiesta. La domanda deve indicare che nei
confronti  della  persona  richiesta  e'  stata  emessa  un'ordinanza
applicativa della misura cautelare privativa della liberta' personale
o una sentenza di condanna definitiva, e deve indicare la  data  e  i
fatti che motivano la domanda, nonche' il momento e  il  luogo  della
commissione parziale o totale dei fatti, oltre ai dati che permettono
l'identificazione della persona di cui e' richiesto l'arresto. 
  2.  Dopo  l'esecuzione  dell'arresto,  la  Parte  Richiedente  deve
formalizzare la domanda di estradizione nel termine di  novanta  (90)
giorni, a decorrere dal giorno successivo all'arresto.  Nel  caso  in
cui non sia formalizzata la domanda nel termine indicato, la  persona
oggetto della richiesta sara' messa in liberta' e sara'  ammessa  una
nuova domanda  di  arresto  per  lo  stesso  fatto  solo  se  vengono
rispettati tutti gli adempimenti previsti dal presente Accordo. 
  3. Inoltre, si potra' disporre l'arresto  della  persona  richiesta
anche se la presentazione  della  domanda  di  estradizione  non  sia
accompagnata dalla richiesta di arresto. 
  4. La localizzazione della  persona  richiesta  puo'  essere  fatta
attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale  -
INTERPOL.