(Trattato di estradizione-art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                        RICHIESTE CONCORRENTI 
 
  1. Se l'estradizione della stessa persona e'  richiesta  da  due  o
piu' Stati, la Parte Richiesta deve  determinare  in  quale  di  tali
Stati deve essere  estradata  la  persona  e  comunicare  agli  Stati
Richiedenti la sua decisione. 
  2. Per determinare in quale Stato deve essere estradata la persona,
la  Parte  Richiesta  puo'  tenere  conto  di  tutte  le  circostanze
rilevanti, tra le quali: 
    a) la gravita' dei reati, se le richieste si riferiscono a  reati
diversi; 
    b) il momento e il luogo della commissione di ogni reato; 
    c) le date di presentazione delle diverse richieste; 
    d) l'esistenza di un trattato tra le Parti; 
    e) il luogo abituale di residenza della persona richiesta; e 
    f) la possibilita' di  autorizzare  la  riestradizione  all'altro
Stato Richiedente, sempre che si tratti di fatti  diversi  da  quelli
che hanno motivato l'estradizione inizialmente concessa.