ARTICOLO 14 DECISIONE E CONSEGNA 1. La Parte Richiesta comunica per via diplomatica alla Parte Richiedente la sua decisione rispetto alla richiesta di estradizione, una volta che questa sia diventata definitiva. 2. In caso di rifiuto totale o parziale di una richiesta di estradizione, la Parte Richiesta espone nella decisione i motivi del rifiuto. 3. Una volta che l'autorita' competente della Parte Richiesta ha messo la persona a disposizione della Parte Richiedente, il trasferimento avviene entro i sessanta (60) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione per via diplomatica della Parte Richiedente. 4. In caso di infermita' della persona o di grave rischio per la sua vita o per la sua salute dovuto al trasferimento, il termine di sessanta (60) giorni si interrompe fino al momento in cui si comunica alla Parte Richiedente che il trasferimento all'estero della persona e' possibile e che la stessa e' messa a disposizione dell'autorita' competente. Una volta che e' messa nuovamente a disposizione della Parte Richiedente, inizia a decorrere un nuovo termine di sessanta (60) giorni. 5. Se la persona richiesta non e' stata trasferita entro il termine indicato e' messa in liberta' e la Parte Richiesta puo' successivamente rifiutare di estradarla per Io stesso reato. 6. Le condizioni, i requisiti, le rassicurazioni e le garanzie processuali pretesi dalla Parte Richiesta, per la concessione della consegna della persona richiesta in estradizione, sono vincolanti per la Parte Richiedente. 7. Il periodo trascorso in stato di privazione di liberta' a fini estradizionali, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, e' computato dalla parte Richiedente ai fini della pena da eseguire.