(Trattato di estradizione-art. 15)
                             ARTICOLO 15 
              CONSEGNA DIFFERITA E CONSEGNA TEMPORANEA 
 
  1. Se, nella Parte Richiesta, nei confronti della persona richiesta
e' in corso un procedimento penale o e' in corso  l'esecuzione  della
pena per un reato  diverso  da  quello  per  il  quale  e'  richiesta
l'estradizione,  la  Parte  Richiesta  puo',  dopo  aver  deciso   di
concedere l'estradizione, differire la consegna fino alla conclusione
del procedimento, fino  a  quando  la  persona  non  sia  rimessa  in
liberta'  nell'ambito  del  relativo  processo  penale  o  fino  alla
completa esecuzione della pena. La Parte Richiesta informa  la  Parte
Richiedente di tale differimento. 
  2.  Tuttavia,  su  domanda  dello  Stato  Richiedente,  se  non  e'
possibile l'organizzazione di una videoconferenza o il  trasferimento
dei funzionari che devono eseguire la procedura, la  Parte  Richiesta
puo', in conformita'  alla  sua  legislazione  nazionale,  consegnare
temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente  al  fine
di consentire  lo  svolgimento  del  procedimento  penale  in  corso,
concordando i tempi e le  modalita'  della  consegna  temporanea.  La
persona  consegnata  e'  detenuta  durante  la  sua  permanenza   nel
territorio della Parte Richiedente  ed  e'  riconsegnata  alla  Parte
Richiesta nel termine convenuto. Tale  periodo  di  privazione  della
liberta' e' computato ai fini della  pena  da  eseguire  nella  Parte
Richiesta.