(Trattato di estradizione-art. 17)
                             ARTICOLO 17 
        CONSEGNA DI OGGETTI A DOMANDA DELLA PARTE RICHIEDENTE 
 
  1. Per quanto permesso dalle leggi della Parte  Richiesta  e  fatti
salvi i diritti dei terzi, che sono debitamente rispettati,  tutti  i
beni, gli strumenti, gli oggetti di valore o i documenti connessi con
il reato, rinvenuti al momento dell'arresto, anche  quando  non  sono
stati utilizzati per la sua commissione,  o  che  in  qualsiasi  modo
possono servire come prova nel processo, sono  consegnati  quando  si
concede l'estradizione anche qualora la stessa non puo'  avere  luogo
per la morte, la scomparsa o la fuga dell'imputato. 
  2. La Parte Richiesta puo' trattenere temporaneamente o  consegnare
a condizione  di  restituzione  o  rimborso  gli  oggetti  a  cui  si
riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo, quando possono essere
sottoposti  a  misura  cautelare  nel  territorio   di   tale   Parte
nell'ambito di un procedimento penale o di confisca in corso. 
  3. Quando esistono diritti della Parte Richiesta o di  terzi  sugli
oggetti consegnati, si accerta che essi siano stati  consegnati  alla
Parte Richiedente agli effetti di un processo penale, in  conformita'
alle disposizioni di questo Articolo, e  che  siano  restituiti  alla
Parte Richiesta nel termine  che  questa  stabilisce  e  senza  alcun
onere. 
  4. Il sequestro di beni  o  di  elementi  materiali  probatori  non
pregiudica la richiesta di  assistenza  che  puo'  essere  presentata
sulla base dei trattati di cooperazione in vigore tra le Parti.