(Trattato di estradizione-art. 18)
                             ARTICOLO 18 
                              TRANSITO 
 
  1. Ciascuna  Parte  puo'  autorizzare  il  transito  attraverso  il
proprio territorio di una persona consegnata all'altro da  uno  Stato
terzo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato,  sempre
che non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 
  2. Lo  Stato  che  richiede  il  transito  inoltra  allo  Stato  di
transito,  per  via  diplomatica  ovvero,  nei  casi  piu'   urgenti,
attraverso l'Organizzazione Internazionale  della  Polizia  Criminale
(INTERPOL), una domanda contenente  l'indicazione  della  persona  in
transito e un breve resoconto  dei  fatti  riguardanti  il  caso.  La
domanda di transito e' accompagnata dalla copia del provvedimento che
ha concesso l'estradizione.