ARTICOLO 18 TRANSITO 1. Ciascuna Parte puo' autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, per via diplomatica ovvero, nei casi piu' urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito e' accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.