(Trattato di estradizione-art. 19)
                             ARTICOLO 19 
                                SPESE 
 
  Tutte le spese e i  costi  derivanti  da  una  estradizione  devono
essere sostenuti dalla Parte nel  cui  territorio  sono  erogate.  Le
spese e i costi del trasferimento  della  persona  estradata  sono  a
carico della Parte Richiedente.