(Trattato di estradizione-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
               REATI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE 
 
  l. L'estradizione e' concessa quando la richiesta  si  riferisce  a
condotte delittuose previste dalla legislazione di entrambe le  Parti
e che costituiscono un reato  punibile  con  una  pena  detentiva  di
durata minima non inferiore a tre (3) anni. 
  2. Quando l'estradizione  e'  richiesta  per  l'esecuzione  di  una
sentenza di condanna definitiva, la  pena  detentiva  che  rimane  da
eseguire nei confronti della persona richiesta deve essere di  almeno
(1) un anno. 
  3.  Agli  effetti  del  presente  articolo,  non   rileva   se   la
legislazione nazionale di una delle Parti indica il fatto o  i  fatti
costitutivi del reato per i quali e' richiesta l'estradizione con una
denominazione diversa da quella dell'altra Parte. 
  4. Quando la  richiesta  si  riferisce  a  piu'  fatti,  diversi  e
connessi, sanzionati penalmente sia dalla  legislazione  della  Parte
Richiedente che da quella della  Parte  Richiesta  e  non  ricorrono,
rispetto a uno o ad alcuni di essi, i requisiti previsti dal presente
Articolo per quanto attiene alla pena minima per  la  consegna  della
persona, la Parte Richiesta puo' ugualmente concedere l'estradizione. 
  5. Inoltre danno luogo all'estradizione, in conformita' al presente
Trattato, i reati previsti dagli accordi multilaterali,  a  carattere
universale o regionale, dei quali entrambi gli Stati sono Parte.  Nel
caso di tali reati non si tiene conto della pena minima prevista  dal
presente Trattato.