ARTICOLO 2 REATI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE l. L'estradizione e' concessa quando la richiesta si riferisce a condotte delittuose previste dalla legislazione di entrambe le Parti e che costituiscono un reato punibile con una pena detentiva di durata minima non inferiore a tre (3) anni. 2. Quando l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, la pena detentiva che rimane da eseguire nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno (1) un anno. 3. Agli effetti del presente articolo, non rileva se la legislazione nazionale di una delle Parti indica il fatto o i fatti costitutivi del reato per i quali e' richiesta l'estradizione con una denominazione diversa da quella dell'altra Parte. 4. Quando la richiesta si riferisce a piu' fatti, diversi e connessi, sanzionati penalmente sia dalla legislazione della Parte Richiedente che da quella della Parte Richiesta e non ricorrono, rispetto a uno o ad alcuni di essi, i requisiti previsti dal presente Articolo per quanto attiene alla pena minima per la consegna della persona, la Parte Richiesta puo' ugualmente concedere l'estradizione. 5. Inoltre danno luogo all'estradizione, in conformita' al presente Trattato, i reati previsti dagli accordi multilaterali, a carattere universale o regionale, dei quali entrambi gli Stati sono Parte. Nel caso di tali reati non si tiene conto della pena minima prevista dal presente Trattato.