(Trattato di estradizione-art. 20)
                             ARTICOLO 20 
                    CONSULTAZIONI E CONTROVERSIE 
 
  1. Le Parti procedono a consultazioni, ove  ritenuto  di  interesse
reciproco, al fine di facilitare  l'applicazione  delle  disposizioni
del presente Trattato. 
  2.  Le  controversie  tra  le  Parti  derivanti  dall'applicazione,
interpretazione o esecuzione delle diposizioni del presente Trattato,
sono risolte mediante negoziati diplomatici.