ARTICOLO 20 CONSULTAZIONI E CONTROVERSIE 1. Le Parti procedono a consultazioni, ove ritenuto di interesse reciproco, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. 2. Le controversie tra le Parti derivanti dall'applicazione, interpretazione o esecuzione delle diposizioni del presente Trattato, sono risolte mediante negoziati diplomatici.