(Trattato di estradizione-art. 21)
                             ARTICOLO 21 
                  AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 
 
  1.  Il  presente  Trattato  si  applica  ai   delitti   specificati
all'Articolo 2, che sono stati commessi prima o dopo la  sua  entrata
in vigore. 
  2. Le richieste di estradizione pendenti alla data  di  entrata  in
vigore del Trattato sono  decise  in  conformita'  alle  disposizioni
previgenti.