ARTICOLO 22 RISERVATEZZA Quando la Parte Richiedente prevede di trasmettere informazioni particolarmente sensibili a sostegno della sua richiesta di estradizione puo' consultare la Parte Richiesta per determinare in quale misura la Parte Richiesta puo' proteggere l'informazione. Se la Parte Richiesta non puo' proteggere l'informazione nel modo voluto dalla parte Richiedente, quest'ultima decidera' se trasmettere, nonostante questo, l'informazione.