(Trattato di estradizione-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
           CAUSE OBBLIGATORIE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE 
 
  L'estradizione non e' concessa: 
    a) se il reato per il quale e'  richiesta  e'  considerato  dalla
Parte Richiesta come un reato politico. Ai fini del presente Trattato
non si considerano reati politici: 
      i) l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo
dello Stato, o di Governo, o dei membri della sua famiglia; 
      ii) il  genocidio  e  atti  di  terrorismo  in  conformita'  ai
trattati e agli accordi multilaterali dei quali  entrambi  gli  Stati
sono Parte; e, 
      iii) altri reati che, in conformita' ai trattati o agli accordi
multilaterali in vigore tra le Parti, non possono essere  considerati
reati politici; 
    b) se vi sono fondati motivi per ritenere che  una  richiesta  di
estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o  punire  una
persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale,
nazionalita' od opinioni politiche 
    c) se la  condotta  per  la  quale  e'  richiesta  l'estradizione
costituisce un reato esclusivamente militare; 
    d) se l'azione penale  o  la  pena  per  la  quale  e'  richiesta
l'estradizione e' prescritta in conformita' alla  legislazione  della
Parte Richiedente o della Parte Richiesta; 
    e) quando la pena che  deve  essere  eseguita  viola  i  principi
contemplati nella Costituzione della Parte Richiesta; 
    f) se la persona  richiesta  e'  stata  condannata  con  sentenza
definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno  dato
origine alla richiesta di estradizione; 
    g) quando, per il reato per il quale e' richiesta l'estradizione,
e' intervenuta nella Parte Richiesta o Richiedente amnistia,  indulto
o qualsiasi altra causa di estinzione della pena; 
    h) per la Repubblica di  Colombia,  nei  confronti  di  cittadini
colombiani  per  nascita,  quando  si  tratta   di   fatti   commessi
precedentemente al 17 dicembre 1997; 
    i)  se  la   Parte   Richiesta   ritiene   che   la   concessione
dell'estradizione possa compromettere la sua  sovranita',  sicurezza,
ordine pubblico o altri  interessi  essenziali  dello  Stato,  ovvero
contrasti con i principi fondamentali  dell'ordinamento  giuridico  o
dei trattati in vigore per le parti in materia di Diritti Umani; 
    j) se alla persona richiesta in estradizione e'  stato  concesso,
in  relazione  alla  parte  richiedente,  asilo  politico  o  analoga
protezione nella Parte Richiesta.